Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2003, n. 284
Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, in materia di pubblicita' ingannevole, come modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, al fine di includervi la pubblicita' comparativa;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, e in particolare l'articolo 41, il quale prevede i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, e in particolare gli articoli 1 e 2, i quali prevedono i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 97/55/CE;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di attuazione della direttiva 97/55/CE al fine di includervi la pubblicita' comparativa ed in particolare l'articolo 7, comma 8, che prescrive, anche per la pubblicita' comparativa, che la procedura istruttoria e' stabilita con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;
Ritenuto di dover adeguare il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, concernente le procedure istruttorie relative all'applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di attuazione della direttiva 97/55/CE, al fine di includervi la pubblicita' comparativa;
Ritenuto altresi', di dover apportare al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, ulteriori modifiche dirette a migliorare la trasparenza delle procedure adottate ed a rafforzare i diritti di difesa delle parti del procedimento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per decreto legislativo, il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni;
b) per Autorita', l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge previsto dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri possono essere
adottati con decreti interministeriali ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazioni per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il testo dell'art. 41 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, recante: «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)», e' il
seguente:
«Art. 41 (Divieto della pubblicita' ingannevole:
criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del
Consiglio n. 84/450/CEE deve avvenire nel rispetto dei
seguenti principi:
a) prevedere la competenza di un'Autorita' garante
sia per la sospensione che per il divieto della pubblicita'
ingannevole che per l'adozione dei provvedimenti necessari
per l'eliminazione degli effetti;
b) prevedere la legittimazione ad adire l'Autorita'
da parte dei concorrenti, dei consumatori e delle loro
associazioni del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nonche' degli altri soggetti pubblici
interessati, anche su denuncia del pubblico;
c) prevedere il ricorso giurisdizionale avverso le
decisioni definitive adottate dall'Autorita' avanti il
giudice amministrativo nell'esercizio della sua
giurisdizione esclusiva;
d) garantire l'osservanza dei provvedimenti
dell'Autorita' prevedendo l'arresto sino a tre mesi e
l'ammenda sino a cinque milioni in caso di inottemperanza
dell'operatore pubblicitario ed adeguate sanzioni
amministrative a carico del proprietario del mezzo di
diffusione del messaggio pubblicitario che non permette
l'identificazione dell'operatore;
e) valorizzare gli organismi volontari ed autonomi di
autodisciplina e la loro funzione preventiva prevedendo la
sospensione della procedura avanti l'Autorita' per un
periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ricorso
avanti l'organo di autodisciplina;
f) regolare la pubblicita' comparativa fissandone i
limiti di ammissibilita', con esclusione di ogni forma di
pubblicita' ingannevole o sleale;
g) riordinare le vigenti disposizioni relative alla
pubblicita' di particolari categorie di prodotti;
h) prevedere che in via regolamentare siano emanate
disposizioni relative alla pubblicita' di alcune categorie
di prodotti o a particolari modalita' di vendita e
promozione, che non siano gia' oggetto di disciplina
normativa;
i) fare salva la giurisdizione del giudice ordinario
in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art.
2598 del codice civile.».
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 5 febbraio
1999, n. 25, recante: «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1998», e' il
seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti
le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
Ministro competente per il coordinamento delle politiche
comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva, se non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B a seguito di deliberazione preliminare del
Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi
sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per
materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche
in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto
per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1.».
«Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in
aggiunta e quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire
duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno
previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in
cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli
tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena
dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che
espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la
pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire
duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate
nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualita'
personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo'
recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse
egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra
indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi saranno previste sanzioni penali o
amministrative identiche a quelle eventualmente gia'
comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano
omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni
medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto
dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto
legislativo si provvedera', se la modificazione non
comporta ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con
regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in
cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime
di concorrenza, di servizi che formano oggetto di
disciplina delle direttive per la cui attuazione e' stata
conferita la delega legislativa, o di servizi a questi
connessi;
g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso
che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
h) nelle materie di competenza delle regioni a
statuto ordinario e speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Saranno inoltre osservate le competenze normative e
amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo
1997, n. 59, ed i relativi decreti legislativi attuativi,
nonche' gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome, nel rispetto del
principio di sussidiarieta'.
2. Le disposizioni in materia di prescrizione di cui
agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, si
applicano, ove gia' non previsto, a tutte le violazioni
delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in
materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali e prevista la
pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante: «Attuazione
della direttiva n. 84/450/CEE, come modificata dalla
direttiva n. 97/55/CE, in materia di pubblicita'
ingannevole e comparativa», e' il seguente:
«Art. 7 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). - 1.
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
istituita dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
esercita le attribuzioni disciplinate dal presente
articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni
ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nonche' ogni altra pubblica
amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai
propri compiti istituzionali, anche su denuncia del
pubblico, possono chiedere all'Autorita' garante che siano
inibiti gli atti di pubblicita' ingannevole o di
pubblicita' comparativa ritenuta illecita ai sensi del
presente decreto, la loro continuazione e che ne siano
eliminati gli effetti.
3. L'Autorita' puo' disporre con provvedimento motivato
la sospensione provvisoria della pubblicita' ingannevole o
della pubblicita' comparativa ritenuta illecita, in caso di
particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura
dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il
committente non e' conosciuto, puo' richiedere al
proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio
pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.
4. L'Autorita' puo' disporre che l'operatore
pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei
dati di fatto contenuti nella pubblicita' se, tenuto conto
dei diritti o interessi legittimi dell'operatore
pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura,
tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del
caso specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta
insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati
inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario e' stato o deve
essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana
ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l'Autorita' garante, prima di
provvedere, richiede il parere all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni.
6. L'Autorita' provvede con effetto definitivo e con
decisione motivata. Se ritiene la pubblicita' ingannevole o
il messaggio di pubblicita' comparativa illecito accoglie
il ricorso vietando la pubblicita' non ancora portata a
conoscenza del pubblico o la continuazione di quella gia'
iniziata. Con la decisione di accoglimento puo' essere
disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per
estratto, nonche' eventualmente, di un'apposita
dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la
pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita'
comparativa illecito continuino a produrre effetti.
7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti
sulle confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i
provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro
esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici
necessari per l'adeguamento.
8. La procedura istruttoria e' stabilita con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, primo comma,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il
contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione.
9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai
provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione
degli effetti adottati con la decisione che definisce il
ricorso e' punito con l'arresto fino a rimozione degli
effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso
e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
fino a lire cinque milioni.
10. Al proprietario del mezzo di diffusione del
messaggio pubblicitario che omette di fornire le
informazioni di cui al comma 3 puo' essere irrogata
dall'Autorita' una sanzione amministrativa da due a cinque
milioni di lire.
11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate
dall'Autorita' rientrano nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
12. Ove la pubblicita' sia stata assentita con
provvedimento amministrativo, preordinato anche alla
verifica del carattere non ingannevole della stessa o di
liceita' del messaggio di pubblicita' comparativa, la
tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro
associazioni e organizzazioni e' esperibile solo in via
giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo
avverso il predetto provvedimento.
13. E' comunque fatta salva la giurisdizione del
giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza
sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile nonche'
per quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia
di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto
d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a
norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di
origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni
distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
14. Per la tutela degli interessi collettivi dei
consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del
presente decreto si applica l'art. 1 della legge 30 luglio
1998, n. 281.
15. Al fine di consentire il migliore esercizio delle
attribuzioni disciplinate dal presente articolo, il numero
dei posti previsti per la pianta organica del personale di
ruolo dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato dall'art. 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e' incrementato di 10 unita' nell'anno 2000, di 5
unita' nell'anno 2001 e di ulteriori 5 unita' nell'anno
2002.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come
modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67,
reca: «Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE, come
modificata dalla direttiva n. 97/55/CE, in materia di
pubblicita' ingannevole e comparativa».
- Il testo dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, recante: «Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato», e' il seguente:
«Art. 10 (Autorita' garante della concorrenza e del
mercato). - 1. E' istituita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, denominata ai fini della
presente legge Autorita', con sede in Roma.
2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo
collegiale costituito dal presidente e da quattro membri,
nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il presidente e' scelto tra persone di notoria
indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
di grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti o della Corte di cassazione, professori universitari
ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
provenienti da settori economici dotate di alta e
riconosciuta professionalita'.
3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, ne' possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
durata del mandato.
4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto
pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed
informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
funzioni. L'Autorita', in quanto Autorita' nazionale
competente per la tutela della concorrenza e del mercato,
intrattiene con gli organi delle Comunita' europee i
rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del
tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri,sono stabilite procedure istruttorie che
garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli
atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.
6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
organizzazione e il proprio funzionamento, quelle
concernenti il trattamento giuridico ed economico del
personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti
previsti dalla presente legge, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
7. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base
al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il
31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio
si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di
previsione, il quale deve comunque contenere le spese
indicate entro i limiti delle entrate previste, sono
stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il
rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il
30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo
della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al
presidente e ai membri dell'Autorita'.».



 
Art. 2.
Richiesta di intervento dell'Autorita'
1. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attivita' produttive, nonche' ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, che intendano richiedere l'intervento dell'Autorita' al fine di ottenere l'inibizione degli atti di pubblicita' ingannevole ovvero di pubblicita' comparativa illecita o della loro continuazione o l'eliminazione degli effetti, ne fanno richiesta per iscritto all'Autorita'. La relativa domanda, debitamente sottoscritta, deve contenere:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente;
b) elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta, quali:
1) copia, anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicita' e' stata diffusa a mezzo stampa o stampati in genere, con le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo, del luogo e della data di diffusione;
2) copia delle pagine del sito Internet nel quale la pubblicita' e' stata diffusa, nonche' indicazione dell'indirizzo del sito, del giorno e dell'ora del rilevamento;
3) resoconto dettagliato della chiamata telefonica ricevuta, se la pubblicita' e' stata diffusa attraverso il telefono, con indicazione, ove possibile, del luogo, del giorno e dell'ora della chiamata, nonche' del numero telefonico che e' stato chiamato;
4) riproduzione fotografica del messaggio con indicazione del luogo e della data del rilevamento, se la pubblicita' e' stata diffusa mediante affissione;
5) indicazione dell'emittente, della zona di emissione, del giorno e dell'ora della diffusione, se la pubblicita' e' stata diffusa per radio o per televisione;
6) indicazione dell'esercizio o catena di esercizi commerciali in cui avviene la diffusione, se la pubblicita' e' diffusa presso uno o piu' punti vendita;
7) indicazioni idonee a consentire l'individuazione di almeno un esercizio in cui il prodotto e' posto in vendita, se la pubblicita' e' diffusa esclusivamente attraverso le confezioni del prodotto;
c) indicazione di possibili profili di ingannevolezza della pubblicita' o di illiceita' della pubblicita' comparativa;
d) indicazione degli elementi di legittimazione alla richiesta.
2. La richiesta presentata dal Ministro delle attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, deve contenere gli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, mentre le richieste presentate da altre pubbliche amministrazioni devono contenere anche gli elementi di cui alla lettera d) del medesimo comma 1.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante: «Attuazione
della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva
97/55/CE, in materia di pubblicita' ingannevole e
comparativa», vedi note alle premesse.



 
Art. 3.
Ufficio e persona responsabili del procedimento
1. L'ufficio responsabile del procedimento e' l'unita' organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Responsabile del procedimento e' il dirigente preposto alla unita' di cui al comma 1 od altro funzionario dallo stesso incaricato.
3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria.



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, recante: «Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato», vedi note all'art. 1.



 
Art. 4.
Avvio del procedimento
1. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo, al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore, nonche' al richiedente. Quando il committente non e' conosciuto, il responsabile del procedimento fissa un termine al proprietario del mezzo perche' fornisca ogni informazione idonea ad identificarlo ovvero rivolge analoga richiesta a qualunque soggetto, pubblico o privato, che possa fornirla.
2. Se la richiesta e' irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente entro sette giorni lavorativi dal suo ricevimento, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza, ed assegnando un termine per la regolarizzazione od il completamento.
3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 5), 6) e 7), se non e' in possesso del messaggio pubblicitario, il responsabile del procedimento, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta regolare e completa, pone in essere ogni adempimento necessario per acquisirne copia.
4. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona responsabili del procedimento, l'ufficio presso cui si puo' accedere agli atti, la possibilita' di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie ed i documenti possono essere presentati.
5. Se la richiesta di cui all'articolo 2 risulta manifestamente infondata od inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente od in caso di mancato rispetto del termine assegnato di cui al comma 2, l'Autorita' provvede alla sua archiviazione, dandone comunicazione al richiedente.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante: «Attuazione
della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva
97/55/CE, in materia di pubblicita' ingannevole e
comparativa», vedi note alle premesse.



 
Art. 5.
Termini del procedimento
1. Il termine per la conclusione del procedimento e' di settantacinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, il termine inizia a decorrere dall'individuazione del committente ovvero dal ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. Nei casi in cui alla richiesta di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 5), 6) e 7), non sia allegata copia del messaggio pubblicitario, il termine inizia a decorrere dall'acquisizione da parte dell'Autorita' di copia del messaggio stesso.
2. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato una sola volta di novanta giorni quando:
a) siano disposte, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, perizie o consulenze ovvero siano richieste informazioni o documenti;
b) l'Autorita' richieda all'operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo di fornire prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicita'.
3. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato di centottanta giorni nel caso in cui l'operatore pubblicitario sia residente, domiciliato od abbia sede all'estero.
4. Nel caso di richiesta di parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni si applica l'articolo 12.
5. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 13, l'Autorita' disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo, non superiore a trenta giorni, stabilito dall'Autorita'.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante: «Attuazione
della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva
97/55/CE, in materia di pubblicita' ingannevole e
comparativa», vedi note alle premesse.



 
Art. 6.
Partecipazione al procedimento
1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui puo' derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto scritto, debitamente sottoscritto, contenente:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;
b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;
c) l'indicazione dell'interesse ad intervenire.
2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarita' e la completezza dell'atto, comunica al richiedente che lo stesso puo':
a) accedere agli atti del procedimento;
b) presentare memorie scritte e documenti.
 
Art. 7.
Audizioni
1. Il responsabile del procedimento, ove cio' sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da almeno una delle parti, puo' disporre che le parti siano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento.
2. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 1 presiede il responsabile del procedimento. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo documento attestante il proprio potere di rappresentanza.
3. Dello svolgimento delle audizioni e' redatto verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni. Il verbale e' sottoscritto, al termine dell'audizione, dal responsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna delle parti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere il verbale ne e' fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo. Al termine dell'audizione e' consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne facciano richiesta.
4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, puo' essere effettuata registrazione su idoneo supporto delle audizioni.
 
Art. 8.
Perizie e consulenze
1. Nel caso in cui l'Autorita' disponga perizie e consulenze, ne e' data comunicazione alle parti del procedimento.
2. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal responsabile del procedimento alle parti.
3. I soggetti ai quali e' stato comunicato l'avvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 6, possono nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loro consulente, il quale puo' assistere alle operazioni svolte dal consulente dell'Autorita' e presentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, scritti e documenti in cui svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
 
Art. 9.
Scelta dei consulenti tecnici
1. La scelta dei periti e dei consulenti viene effettuata dall'Autorita' tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i tribunali ovvero affidata ad universita' o centri di ricerca, che designano le persone ritenute professionalmente piu' idonee a compiere l'accertamento tecnico richiesto.
 
Art. 10.
Onere della prova
1. Se l'Autorita', ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo, dispone che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicita', il responsabile del procedimento comunica tale provvedimento alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa ed il termine per la produzione della prova.



Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante: «Attuazione
della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva
97/55/CE, in materia di pubblicita' ingannevole e
comparativa», vedi note alle premesse.



 
Art. 11.
Sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo, l'Autorita', in caso di particolare urgenza, puo' disporre, anche d'ufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicita' ritenuta ingannevole o della pubblicita' comparativa ritenuta illecita.
2. Quando la richiesta di sospensione e' inoltrata da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, con la stessa richiesta originaria di intervento dell'Autorita' ovvero con separata istanza in corso di procedimento, l'Autorita' provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di sospensione.
3. Il responsabile del procedimento assegna alle parti un termine per presentare memorie. Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti all'Autorita' per la decisione.
4. L'Autorita' puo' disporre con atto motivato la sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario anche senza acquisire le memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilita' dell'intervento.
5. Il responsabile del procedimento comunica alle parti le determinazioni dell'Autorita'.
6. La decisione dell'Autorita' di sospensione della pubblicita' ritenuta ingannevole o della pubblicita' comparativa ritenuta illecita deve essere immediatamente eseguita a cura dell'operatore pubblicitario. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorita' non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione l'operatore pubblicitario da' immediata comunicazione all'Autorita'.



Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante: «Attuazione
della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva
97/55/CE, in materia di pubblicita' ingannevole e
comparativa», vedi note alle premesse.



 
Art. 12.
Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
1. Il responsabile del procedimento, allorche' ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti.
2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti all'Autorita' per l'adozione del provvedimento finale.
3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo, prima dell'adempimento di cui al comma 2 del presente articolo, richiede il parere all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del procedimento. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 3 ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle notizie o dei documenti richiesti. Il decorso del termine del procedimento, fissato ai sensi dell'articolo 5, e' sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni o fino al termine ultimo per il suo ricevimento.



Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante: «Attuazione
della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva
97/55/CE, in materia di pubblicita' ingannevole e
comparativa», vedi note alle premesse.



 
Art. 13.
Autodisciplina
1. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all'Autorita', devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale organismo e l'oggetto del procedimento stesso.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di sospensione di cui al comma 1, ne da' comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la pronuncia dell'Autorita' sull'istanza. Il responsabile del procedimento da' altresi' tempestiva comunicazione alle parti della cessazione della causa di sospensione.



Nota all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante: «Attuazione
della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva
97/55/CE, in materia di pubblicita' ingannevole e
comparativa», e' il seguente:
«Art. 8 (Autodisciplina). - 1. Le parti interessate
possono richiedere che sia inibita la continuazione degli
atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita'
comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi
volontari e autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di
autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi
dall'adire l'Autorita' garante sino alla pronuncia
definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorita' sia stato
gia' proposto o venga proposto successivamente da altro
soggetto legittimato, ogni interessato puo' richiedere
all'Autorita' la sospensione del procedimento in attesa
della pronuncia dell'organismo di autodisciplina.
L'Autorita', valutate tutte le circostanze, puo' disporre
la sospensione del procedimento per un periodo non
superiore a trenta giorni.



 
Art. 14.
Decisione dell'Autorita'
1. Il responsabile del procedimento comunica alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento il provvedimento finale dell'Autorita', che e' altresi' pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Il provvedimento finale dell'Autorita' contiene l'indicazione del termine e del soggetto presso cui e' possibile ricorrere.



Nota all'art. 14:
- Il testo dell'art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, recante: «Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato», e' il seguente:
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.».



 
Art. 15.
Pubblicazione del provvedimento
o di una dichiarazione rettificativa
1. L'Autorita', quando con il provvedimento con cui dichiara l'ingannevolezza della pubblicita' o l'illiceita' della pubblicita' comparativa dispone, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo, la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese dell'operatore pubblicitario, determina il mezzo e le modalita' di tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati. Copia del provvedimento che dispone la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, viene inviata al proprietario del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere effettuata. La dichiarazione rettificativa puo' essere disposta in forma di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario e' indirizzato personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.
2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, l'operatore pubblicitario ne da' immediata comunicazione all'Autorita', trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari cui e' stata indirizzata la comunicazione individuale quando, ai sensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente ai destinatari dell'originario messaggio pubblicitario.



Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante: «Attuazione
della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva
97/55/CE, in materia di pubblicita' ingannevole e
comparativa», vedi note alle premesse.



 
Art. 16.
Comunicazioni
1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento ovvero telegramma. In caso di trasmissione per telegramma, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.
2. Al richiedente ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento le comunicazioni vengono effettuate al domicilio indicato nella domanda. Al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore le comunicazioni vengono effettuate presso l'ultima residenza, domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Se le comunicazioni non possano avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Una copia del bollettino e' tenuta a disposizione degli interessati presso la sede dell'Autorita'.



Nota all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 26 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, recante: «Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato», vedi note all'art. 14.



 
Art. 17.
Abrogazione di norme
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Attivita' produttive, foglio n. 142
 
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