Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 agosto 2003
Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° luglio 2003, per il settore agricoltura.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2002, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2002 per il settore agricoltura;
Vista la delibera del commissario straordinario dell'INAIL n. 337 del 21 maggio 2003;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2002 rispetto all'anno 2001, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,4 per cento;
Considerato che non si e' verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 14, lettera c) della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e per morte, e' fissata a decorrere dal 1° luglio 2003, in euro 18.273,10.
A norma dell'art. 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera b), del citato testo unico, e' fissata dal 1° luglio 2003, in euro 12.106,50, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.
 
Art. 2.
A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa a decorrere dal 1° luglio 2003, e' fissato in euro 398,66.
 
Art. 3.
A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2003, e' fissato in euro 1.597,35.
 
Art. 4.
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2003
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 395
 
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