Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 agosto 2003
Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilita', con decorrenza 1° luglio 2003.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che dispone, fra l'altro, la rivalutazione dell'assegno di incollocabilita' di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con cadenza annuale;
Vista la delibera n. 400 adottata dal commissario straordinario dell'INAIL in data 19 giugno 2003, che ha proposto il nuovo importo dell'assegno di cui si tratta con decorrenza 1° luglio 2003 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta fra il 2001 e il 2002, registrata dall'ISTAT e risultata pari al 2,4 per cento;
Considerato che la delibera suddetta ha tenuto conto, come per lo scorso anno, delle indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 10 luglio 2001, emanata dalla Direzione generale dell'impiego, per quanto riguarda la sussistenza dell'assegno di cui si tratta, le modalita' di erogazione dello stesso, nonche' i soggetti beneficiari, anche in presenza dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilita';
Ritenuto di determinare il nuovo importo dell'assegno di incollocabilita';
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2002;
Decreta:
Con decorrenza 1° luglio 2003, l'importo mensile dell'assegno di cui in premessa e' determinato nella misura di euro 205,30.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 agosto 2003
Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 393
 
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