In relazione alla modulistica relativa alle dichirazioni vitivinicole (decreto ministeriale 1° agosto 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1995, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 16 ottobre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 dell'8 novembre 2001), si comunica che, per la presente campagna vitivinicola 2003/2004, restano confermate le disposizioni e la modulistica in vigore gli scorsi anni. In proposito si ritiene opportuno richiamare l'attenzione in ordine all'adempimento da parte dei produttori di uva e di vino in merito alla presentazione delle dichiarazioni di cui trattasi. La dichiarazione vitivinicola deve essere presentata ai comuni utilizzando il modello conforme a quello allegato al decreto ministeriale 16 ottobre 2001 entro e non oltre il 10 dicembre 2003. Si ricorda, altresi', che i comuni sono tenuti, entro la data del 20 dicembre, ad inviare le dichiarazioni ricevute: l'originale all'AGEA; una copia all'ufficio provinciale competente dell'assessorato regionale all'agricoltura; una copia all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio. Si fa presente, infine, che il mancato rispetto della presentazione della dichiarazione vitivinicola, nel termine sopra richiamato, comporta le sanzioni previste al paragrafo 9, dell'art. 1 del decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000. |