IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997, con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il comitato consultivo tecnico- scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra; Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalita' di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visti i singoli provvedimenti ministeriali con i quali sono state riconosciute le ditte idonee a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari; Considerato che il riconoscimento concesso con i provvedimenti sopracitati ha validita' per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione degli stessi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Considerato che in data 17 settembre 2003 il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga per le ditte di cui all'allegato I con scadenza in corso, al fine di poter effettuare le previste verifiche ispettive; Decreta: Articolo unico La validita' del riconoscimento assegnato a ciascuna delle ditte di cui all'allegato I con i provvedimenti citati in premessa, e' prorogata di otto mesi a decorrere dal 16 luglio 2003. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° ottobre 2003 Il direttore generale: Abate |