Gazzetta n. 250 del 27 ottobre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 23 ottobre 2003, n. 286
Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero)

1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato "Comitato". 2. Il Comitato e' organo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari. 3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, piu' Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di piu' Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza. 4. La rappresentanza diplomatico - consolare italiana informa le autorita' locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attivita' svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorita' consolari, puo' rappresentare istanze della collettivita' italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorita' e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati. 5. La rappresentanza diplomatico - consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorita' locali sulle questioni di interesse della comunita' rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto
di voto dei cittadini italiani residenti all'estero):
«1. Il Governo, mediante unificazione dei dati
dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli
schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco
aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero
finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali,
distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le
votazioni di cui all'art. 1, comma 1».



 
Art. 2.
(Compiti e funzioni del Comitato)

1. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunita' di riferimento e puo' presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorita' consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonche' con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunita', all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunita' italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative. 2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorita' consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attivita' promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonche' da altre istituzioni e organismi. 3. L'autorita' consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunita' italiana. 4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella societa' locale e di mantenere i loro legami con la realta' politica e culturale italiana, nonche' per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato: a) coopera con l'autorita' consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi; b) collabora con l'autorita' consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani; c) segnala all'autorita' consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorita' consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni; d) redige una relazione annuale sulle attivita' svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3; e) esprime pareri sulle iniziative che l'autorita' consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1; f) formula proposte all'autorita' consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale; g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attivita' sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettivita' italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome; h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione. 5. L'autorita' consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attivita' svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale. 6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalita' di funzionamento.



Nota all'art. 2:
- La legge 30 marzo 2001, n. 152, reca: «Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale».



 
Art. 3.
(Bilancio del Comitato)

1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con: a) le rendite dell'eventuale patrimonio; b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri; c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane; d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati; e) il ricavato di attivita' e di manifestazioni varie. 2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. 3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorita' consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento. 4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorita' consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso. 5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorita' consolare competente. 6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalita' dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunita' italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonche' della realta' socio-economica del Paese in cui il Comitato opera. 7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorita' consolare, per eventuali verifiche. 8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione contabile e amministrativa e' consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare. 9. I bilanci del Comitato sono pubblici. 10. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2.274.995 euro annui a decorrere dal 2003.
 
Art. 4.
(Sede e segreteria)

1. L'autorita' consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede. 2. La segreteria del Comitato e' affidata con incarico gratuito a un membro del Comitato stesso. 3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato puo' avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non puo' superare le due unita' e che e' assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.
 
Art. 5.
(Eleggibilita' e composizione del Comitato)

1. Il Comitato e' composto da dodici membri per le comunita' fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da piu' di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunita' e' quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. 2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purche' iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura e' ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in piu' circoscrizioni o in piu' liste, il candidato non e' eleggibile. 3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunita' e una efficace rappresentazione della comunita' di riferimento. 4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonche' coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresi', eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attivita' scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici. 5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicita' e' assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali. 6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresi', essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame. 7. I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato.
 
Art. 6.
(Comitato dei presidenti)

1. In ogni Paese in cui esiste piu' di un Comitato e' istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo. 2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese e' tenuta una riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere i problemi della comunita' italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. 3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene. 4. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 226.000 euro annui a decorrere dal 2004.
 
Art. 7.
(Membri stranieri di origine italiana)

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto. 2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunita' italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorita' consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformita' ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare. 3. Ciascun componente del Comitato eletto puo' esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare. 4. Sono eletti coloro che riportano almeno la meta' piu' uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'articolo 11, comma 1.
 
Art. 8.
(Durata in carica e decadenza dei componenti)

1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi. 2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalita' dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non puo' protrarsi oltre il limite previsto per la generalita' dei Comitati. 3. Con decreto dell'autorita' consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. E', altresi', motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto. 4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della meta', esso e' sciolto dall'autorita' consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorita' consolare propone, altresi', lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non e' in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorita' consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.
 
Art. 9.
(Validita' delle deliberazioni)

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti in carica.
 
Art. 10.
(Poteri e funzioni del presidente)

1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva e' eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita', e' eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero e' determinato dalla somma del numero di voti riportati dalla lista a cui apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente. 2. Le dimissioni del presidente sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del Comitato. Tale mozione e' posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se e' approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorita' consolare. 4. A decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la carica di presidente del Comitato, eletto ai sensi della legge stessa, e' incompatibile con quella di componente del CGIE.
 
Art. 11.
(Poteri e funzioni dell'esecutivo)

1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere. 2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli e' coadiuvato dal piu' votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parita' di voti, dal membro piu' anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianita', dal piu' anziano di eta'. 3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.
 
Art. 12.
(Commissioni di lavoro)

1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio. 2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni puo' partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.
 
Art. 13.
(Elettorato attivo)

1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Comitato i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' reso pubblico con modalita' definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.
 
Art. 14.
(Sistema elettorale)

1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalita' del voto e' per corrispondenza. 2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, con le modalita' previste dagli articoli 21 e 22.
 
Art. 15.
(Indizione delle elezioni e liste elettorali)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione e' effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento. 2. L'indizione delle elezioni e' portata a conoscenza della collettivita' italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione. 3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettivita' composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila. 4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati. 5. Le firme di elettori che compaiono in piu' di una lista sono considerate nulle. 6. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la spesa di 1.675.371 euro per l'anno 2003.
 
Art. 16.
(Comitato elettorale circoscrizionale)

1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalita' prescritti dal regolamento di cui all'articolo 26. 2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, e' costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante. 3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati. 4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalita' stabilite nel regolamento di cui all'articolo 26. 5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validita' delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attivita' dei seggi elettorali. 6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parita', prevale il voto del presidente.
 
Art. 17.
(Stampa e invio del materiale elettorale)

1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresi', per i casi di cui al comma 5. 2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione. 3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresi', un foglio con le indicazioni delle modalita' per l'espressione del voto e il testo della presente legge. 4. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un elettore. 5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, puo' rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 6. 6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. 7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni. 8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni e' redatto apposito verbale, che e' trasmesso al Ministero degli affari esteri. 9. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 10.257.100 euro per l'anno 2003.
 
Art. 18.
(Espressione del voto)

1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, puo' esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle. 2. Il voto e' nullo se non e' espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identita' dell'elettore. 3. Il voto di preferenza e' espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso. 4. L'indicazione di una o piu' preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista. 5. Se il voto e' espresso a favore di piu' di una lista con l'indicazione di piu' preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo e' nullo.
 
Art. 19.
(Costituzione dei seggi elettorali)

1. Presso ciascun ufficio consolare e' costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. 2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio e' scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il piu' anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio e' composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista. 3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio. 4. Quando uno scrutatore e' assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori. 5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennita' stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 e' autorizzata, per l'anno 2003, rispettivamente la spesa di 516.457 euro e di 775.000 euro.
 
Art. 20.
(Operazioni di scrutinio)

1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi e' effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale. 2. Per le modalita' delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. 3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. 4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonche' le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non puo' riesaminare le schede gia' scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.



Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
27 dicembre 2001, n. 459:
«Art. 14. - 1. Le operazioni di scrutinio, cui
partecipano i rappresentanti di lista, avvengono
contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti
espressi nel territorio nazionale.
2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli
elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
consegna al presidente del seggio copia autentica
dell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 5, dei cittadini
aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza
nella ripartizione assegnata.
3. Costituito il seggio elettorale, il presidente
procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle
buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni
di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal
vicepresidente e dal segretario:
a) accerta che il numero delle buste ricevute
corrisponda al numero delle buste indicate nella lista
compilata e consegnata insieme alle buste medesime
dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
b) accerta contestualmente che le buste ricevute
provengano soltanto da un unica ripartizione elettorale
estera;
c) procede successivamente all'apertura di ciascuna
delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le
seguenti operazioni:
1) accerta che la busta contenga il tagliando del
certificato elettorale di un solo elettore e la seconda
busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in
caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con
l'espressione del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta
appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma
2;
3) accerta che la busta contenente la scheda o le
schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non
rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce
nell'apposita urna sigillata;
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del
voto, le schede incluse in una busta che contiene piu' di
un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di
elettore che ha votato piu' di una volta, o di elettore non
appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o
infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca
segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo
tagliando di certificato elettorale la busta recante la
scheda annullata in modo tale che non sia possibile
procedere alla identificazione del voto;
d) completata l'apertura delle buste esterne e
l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne
recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle
operazioni di spoglio. A tale fine:
1) il vicepresidente del seggio estrae
successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti
la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta
imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna
scheda, nell'apposito spazio;
2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la
propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad
alta voce la votazione per la quale tale voto e' espresso
e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia
la votazione per la quale il voto e' espresso e consegna la
scheda al segretario;
3) il segretario enuncia ad alta voce i voti
espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di
ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro
scatole separate per ciascuna votazione.
4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute
nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di
ciascuna di esse e' fatta menzione nel verbale.
5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione
delle schede si applicano le disposizioni recate dagli
articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente
disposto dal presente articolo».



 
Art. 21.
(Ripartizione dei seggi)

1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. 2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere. 3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.
 
Art. 22.
(Proclamazione degli eletti)

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che e' sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso. 2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto e' data con le stesse modalita' previste dall'articolo 15, comma 2.
 
Art. 23.
(Comitati non elettivi. Contributi)

1. Nei Paesi in cui non e' possibile procedere all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all'articolo 1. 2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati dall'autorita' consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione. 3. L'autorita' consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani puo' istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non piu' di dodici esponenti della comunita' italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformita' alla normativa relativa ai Comitati eletti. 4. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. 5. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 3, secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i Comitati eletti.
 
Art. 24.
(Soluzione delle controversie)

1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorita' consolare, il Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato.
 
Art. 25.
(Disposizione transitoria)

1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa.
 
Art. 26.
(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.



Nota all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera abrogata)».



 
Art. 27.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15.498.923 euro per l'anno 2003 e a 2.500.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a 7.274.995 euro per l'anno 2003 e a 2.274.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; quanto a 8.223.928 euro per l'anno 2003 e a 226.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 27:
- La legge 8 maggio 1985, n. 205, reca: «Istituzione
dei comitati dell'emigrazione italiana».



 
Art. 28.
(Disposizioni abrogative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, e la legge 5 luglio 1990, n. 172.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremaglia, Ministro per gli italiani
nel Mondo
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3987):
Presentato dal Ministro senza portafoglio per gli
italiani nel mondo (Tremaglia) e dal Ministro degli affari
esteri (Frattini) il 16 maggio 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 21 maggio 2003 con pareri delle commissioni
I, II, V, VII, XI, XII e Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione, il 28, 29 maggio 2003
e 3, 4, 18, 19, 26 giugno 2003.
Esaminato in aula il 30 giugno 2003 e approvato il 2
luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2380):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 9 luglio 2003, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 11ª e Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
15, 17, 29, 30, 31 luglio 2003 e 24 settembre 2003.
Relazione scritta annunciata il 2 ottobre 2003 (atto n.
2380/A - relatore sen. Pellicini).
Esaminato in aula e approvato il 2 ottobre 2003.
 
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