IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per beni e le attivita' culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998; Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144; Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potesta' concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, disposizione recepita nell'art. 144 del citato testo unico; Considerato che l'allora Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria, a seguito di segnalazioni, effettuati alcuni sopralluoghi, con nota n. 13625 dell'11 giugno 1996 segnalava al presidente della giunta regionale dell'Umbria l'opportunita' di sottoporre alla tutela della legge n. 1497/1939 «l'area che si estende fra i comuni di Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo, caratterizzata dalla presenza di un sistema di castelli fortificati, costruiti in epoca medievale e ancora oggi ben conservati: Giano, Torri, Barattano, Montecchio, Costagrale, Marcellano»; Considerato che la stessa soprintendenza evidenziava come «tale sistema di castelli, fortemente connotati e di rilevante interesse storico e ambientale, si inserisce in un paesaggio storico-agrario strettamente collegato a tali insediamenti e alle successive tipologie insediative a case torri isolate»; Considerato che la giunta regionale dell'Umbria, con nota n. 98 del 7 gennaio 1997, trasmetteva copia della deliberazione di giunta regionale n. 8730 del 6 dicembre 1996 con la quale veniva espresso parere concorde con quanto segnalato dalla soprintendenza circa l'opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area in questione; Considerato che a tale atto di assenso regionale non e' stato dato seguito con alcun provvedimento di vincolo adottato dalla regione Umbria; Considerato che la citata Soprintendenza, constatata l'inerzia regionale, con nota n. 12506 del 9 giugno 1997, comunicava all'allora ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici di aver avviato la predisposizione degli atti necessari alla formalizzazione di una proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939 per l'area di cui trattasi; Considerato che con nota n. 17822 del 14 luglio 1998, la Soprintendenza competente trasmetteva all'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici gli elaborati e lo schema di decreto relativi alla proposta di tutela ex lege n. 1497/1939 di un'area posta nei comuni di Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Massa Martana, in provincia di Perugia; Considerato che l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, con ministeriale n. ST/701/28916/98 del 17 novembre 1998 chiedeva alla Soprintendenza, ad integrazione della documentazione trasmessa, una relazione tecnica che motivasse la proposta di vincolo; Considerato che la medesima Soprintendenza, con nota n. 30792 del 9 giugno 1999, trasmetteva la relazione tecnica, richiesta ad integrazione, dalla quale risulta che «l'ambito interessato dalla proposta di vincolo comprende aree di rilevante valenza paesistico ambientale e storico tradizionale. Infatti risulta espressione di un insieme integrato con presenza di estese macchie e aree boscate, accanto ad una ben leggibile organizzazione storico antropica del territorio basata sullo stretto ed equilibrato apporto fra aree naturali, zone coltivate ed insediamenti abitativi, fortemente connotati dal punto di vista storico-tipologico (sistema di castelli e borghi murati di origine medievale). In particolare il territorio e' fortemente caratterizzato da estese ed integre superfici a bosco con prevalenza di caducifoglie submontane (cerro, rovella, carpino nero) e/o leccio, pinete a pino d'aleppo nelle aree periferiche, generalmente di minore altitudine, lungo versanti di valli e fossi che incidono il rilievo e caratterizzano il susseguirsi del paesaggio, degli scorci e dei profili sempre nuovi delle colline. La presenza di aree coltivate non interferisce minimamente con la piena godibilita' del paesaggio dato il loro perfetto integrarsi con le zone naturali e con gli insediamenti storici; ed e' proprio questo uno degli aspetti di questo ambito territoriale che motiva la proposta di tutela, ovvero la presenza dell'uomo, il suo manifestarsi sia nella edificazione storica di nuclei abitati, che nell'uso del territorio a scopi agricoli, e' riuscito comunque a garantire il gradevole equilibrio tra aspetti naturali ed opere dell'uomo che di questo paesaggio diventano parte integrante. Altro aspetto e' costituito dalla presenza di importanti e ben conservati insediamenti storici di origine medievale, ma spesso ancora piu' antica. Gran parte di questi castelli, risalenti ai secoli XIII e XIV costituiscono il risultato del programma di nuovi insediamenti di controllo sul territorio attuato dalla citta' di Todi a difesa del confine orientale e spesso in contrapposizione alla politica territoriale di Spoleto e Giano. Oltre alla presenza di centri fortificati quali S. Terenziano, Marcellano, Barattano, Grutti, Torri, Montecchio, Castagnola, ancora ben conservati, menzione particolare meritano interessanti edifici religiosi tra cui emerge l'abbazia romanica di S. Felice nel comune di Giano dell'Umbria»; Considerato che l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici con nota n. ST/701/12944 del 26 maggio 1999, trasmetteva la documentazione al comitato di settore per i beni ambientali e architettonici; Considerato che con successiva nota n. ST/701/17938/99 del 20 luglio 1999, l'ufficio centrale di cui sopra, trasmetteva al medesimo comitato di settore la nota n. 17208 del 12 luglio 1999 con la quale la Soprintendenza forniva ulteriori elementi valutativi, come richiesto per le vie brevi dal comitato di settore; Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nella seduta del giorno 8 novembre 1999, ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo nell'ambito territoriale relativo ai comuni di Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Massa Martana, in provincia di Perugia «essendo aree di rilevante valenza paesistico ambientale e storicotradizionale» ove «il territorio individuato, si apprezza per le non comuni valenze che mostrano un aspetto particolarissimo del territorio collinare umbro, segnato dalle emergenze architettoniche delle fortificazioni e delle torri colombaie, fortemente connotate nei caratteri architettonici, ma anche ambientali in diretto ed equilibrato rapporto con il paesaggio storico ed agrario»; Considerato che, nelle more per la formalizzazione del parere di cui sopra, con la predisposizione del decreto di vincolo e la vidimazione della relativa cartografia, e' entrato in vigore il decreto legislativo n. 490/1999 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) che ha introdotto nuove norme in merito alla pubblicazione della proposta di vincolo all'albo pretorio comunale con la contestuale pubblicizzazione tramite avviso al pubblico sui quotidiani; Ritenuto, pertanto, che l'istruttoria in itinere, avrebbe dovuto conformarsi alla nuova normativa; Considerato che l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, con nota n. ST/701/8006/2001 del 20 marzo 2001, invitava la Soprintendenza competente a voler procedere, per la proposta del vincolo in esame, alla formalizzazione dell'iter previsto dal titolo II, art. 144, comma 2 del decreto legislativo n. 490/1999 (pubblicazione all'albo pretorio) nonche' alla pubblicazione dell'annuncio sui quotidiani secondo il disposto di cui all'art. 140, comma 6, del medesimo atto normativo; Considerato che con nota n. 28034 del 13 novembre 2001, la Soprintendenza dava comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, in data 15 ottobre 2001, della proposta di vincolo all'albo pretorio da parte dei comuni di Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Massa Martana, con relativo decorso degli obblighi di cui all'art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999, nonche' del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 144, comma 3, per la presentazione delle osservazioni al Ministero; Considerato che la stessa Soprintendenza, in data 25 ottobre 2001 ha provveduto alla pubblicazione dell'annuncio sui quotidiani «Il Corriere dell'Umbria», il «Messaggero Umbria» ed «Il Tempo», ai sensi dell'art. 140, comma 6, del decreto legislativo n. 490/1999; Considerato che la suddetta Soprintendenza, con nota n. 11423 del 9 maggio 2002, a seguito delle osservazioni presentate dai comuni di Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, dall'Universita' agraria di Montecchio e da alcuni privati cittadini, inoltrava la documentazione riferita ad una nuova proposta di vincolo, in sostituzione di quella precedentemente gia' pubblicata all'albo pretorio dei comuni interessati; Rilevato che la nuova proposta di vincolo esclude dalla perimetrazione alcune zone caratterizzate da insediamenti di recente costruzione connessi con attivita' economico-produttive e non risultanti quali coni visuali rispetto al contesto paesaggistico da tutelare, salvaguardando, invece, includendole, le aree immediatamente adiacenti ai nuclei storici che, seppur interessate da insediamenti di recente realizzazione, rientrano nei coni visuali individuati; Rilevato, altresi', che la nuova perimetrazione proposta, esclude la piccola porzione di territorio ricadente nel comune di Massa Martana, in quanto marginale rispetto al sistema dei castelli fortificati individuati; Considerato che con nota n. 24762 del 9 ottobre 2002, la Soprintendenza ha comunicato formalmente l'avvenuta pubblicazione, in data 10 maggio 2002, all'albo pretorio dei comuni interessati, della nuova proposta di vincolo ex art. 144 del decreto legislativo n. 490/1999, nonche' di aver adempiuto agli obblighi previsti dagli articoli 144, comma 2, e 140, comma 6, con pubblicazioni su due quotidiani a diffusione regionale ed uno a diffusione nazionale, in data 30 maggio 2002; Considerato che, con nota sopraccitata, la Soprintendenza ha altresi' inoltrato le proprie valutazioni in merito alle nuove osservazioni prodotte dal comune di Giano dell'Umbria e dall'Universita' agraria di Montecchio; Considerato che il predetto ufficio periferico, con note sopraccitate, ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo ex art. 144 del decreto legislativo n. 490/1999 per «alcune aree appartenenti ai comuni di Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo in provincia di Perugia, ove, attraverso un'attenta analisi del territorio, supportata da numerosi sopralluoghi, e' stato individuato un sistema di castelli fortificati armonicamente inserito in un tipico contesto naturale (Giano, Morcicchia, Montecchio, Castagnola, Torri, Barattano, Marcellano), complessi artisticamente e storicamente rilevanti che hanno come naturale cornice ampie superifici boscate, colline rivestite da colture tipiche come l'olivo e la vite, intervallate da ampie distese coltivate o a prato. I centri fortificati alcuni dei quali di origine romana, insieme a numerosi tipici casolari sparsi, ad emergenze architettoniche presenti sul territorio (tra cui l'abbazia di S. Felice, le chiese della Madonna del Fosco, di S. Maria del Fico, della Madonna del Ponte, di S. Maria dell'Agello, ecc.) e gli elementi naturali, sono la testimonianza del paesaggio storico ed agrario, del divenire della civilta' umana e dell'azione dell'uomo in spontanea concordanza con le espressioni della natura; li' dove le attuali forme di conduzione agraria e l'aspetto delle stesse, conservano ancora la memoria del paesaggio come prodotto della coniugazione natura/cultura; Considerato che «tale insieme offre la possibilita' di punti di vista o belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze, quali ad esempio strade di accesso ai singoli beni individuati, assunte pertanto spesso come limiti dell'area di vincolo e punti di affaccio dagli stessi verso i quali salvaguardare i coni visuali e le viste panoramiche»; Considerato che l'area proposta per la dichiarazione di notevole interesse pubblico e' quella individuata dalle planimetrie allegate al presente decreto (in scala 1:25.000 e in scala 1:5.000), come di seguito descritta: foglio 323.101: in localita' «La Stazione» dalla strada comunale di S. Terenziano; foglio 323.102: dalla strada vicinale dei Prati fino all'incrocio con la strada vicinale del Laghetto, prosegue su questa in direzione S. Terenziano fino all'incrocio con la strada vicinale da Grutti ai Monti. Prosegue su quest'ultima in direzione opposta a Grutti e fino all'incrocio con la strada carrareccia che dalla localita' «Tocco del Lupo» conduce alla localita' «Podere Barattano»; prosegue sulla carrareccia sino all'incrocio con la strada comunale di Torri e Barattano. Il limite continua su quest'ultima in direzione S. Terenziano e fino all'intersezione con la strada comunale di S. Terenziano; prosegue su questa in direzione Collesecco; foglio 323.112: in localita' «Le Ripe» il limite e' definito dalla strada vicinale delle Ripe sino all'intersezione con la strada statale n. 316 dei Monti Martani dove prosegue in direzione Bastardo per un breve tratto. In localita' Poderi Carceri prosegue sul confine delle particelle 166 e 169 fino all'incrocio con Fonte Cupa di Soccioli, prosegue su questa in direzione Bastardo sino all'intersezione con la strada vicinale da Bastardo, su quest'ultima e ancora sulla particella 77 fino all'incontro con Fosso di S. Felice prosegue su questo sino all'intersezione con la strada vicinale da Vallicelle a S. Felice. Il limite e' definito da quest'ultima sino all'incrocio con la strada comunale da Osteria Bastardo a S. Felice; prosegue su questa per un breve tratto sino all'incrocio con la strada vicinale a S. Savino. Continua su questa sino all'incrocio con la strada vicinale dall'Osteria del Bastardo a Giano e ancora su quest'ultima per un breve tratto fino all'intersecazione con Fosso di Lantigna e prosegue su questo; foglio 323.113: dalla strada comunale da Collesecco al Ponte della Mandria fino all'incrocio con la strada provinciale da Foligno a Todi e prosegue su quest'ultima. Subito dopo l'incrocio con la strada vicinale della Mandria prosegue sul confine delle particelle 7, 11 e 12 fino all'incrocio con la strada vicinale dell'Apparita e continua su ques'ultima in direzione localita' «Le Ripe»; foglio 323.114: in localita' Collesecco e' definito dalla strada comunale di S. Terenziano e prosegue sulla strada comunale da Collesecco al Ponte della Mandria; foglio 323.141: il limite e' individuato dalla strada vicinale dei Prati fino all'intersezione con la strada comunale da Grutti a Castel Vecchio e prosegue su questa sino all'intersezione con il confine comunale tra Gualdo Cattaneo e Massa Martana e continua su questo; foglio 323.151: il limite e' definito dal Fosso di Lantigna fino all'intersezione con la strada vicinale di Lantignano e prosegue su questa. Inoltre e' delimitato dal confine comunale di Giano dell'Umbria fino all'intersezione con la strada vicinale della Valle dei Monti e prosegue su questa; foglio 323.152: il limite e' definito dal confine comunale di Giano dell'Umbria; foglio 323.154: la perimetrazione e' individuata dalla strada vicinale della Valle dei Monti fino all'incrocio con la particella 5, prosegue su questa e sulla 9, includendole, fino all'intersezione con la strada statale 316 dei Monti Martani, prosegue su questa per un breve tratto e sino all'intersezione con il confine comunale di Giano dell'Umbria. Continua su questo e all'incontro sul confine comunale di Gualdo Cattaneo; foglio 323.163: il limite e' definito dalla strada comunale da Morcicchia a Case Maggi in direzione Morcicchia fino all'intersezione con la strada vicinale che conduce verso Podere Campagnolistri; prosegue su questa sino all'incontro con la particella 115, continua su questa e sul confine comunale di Giano dell'Umbria; foglio 323.164: dalla strada vicinale di Lantignano e prosegue sulla strada comunale Torrinetta, sulla strada comunale da Giano dell'Umbria a Spoleto, fino all'intersezione con la strada vicinale da Torrinetta a Molino Maestrini, prosegue su questa sino all'intersezione con la strada vicinale da Seggiano a Fabbri, continua su questa in direzione Podere Seggiano e sino all'intersezione con la strada vicinale da Seggiano a Moriano; prosegue su questa in direzione Moriano e sino all'intersezione con la strada comunale da Montefalco a Castel Ritaldi prosegue su questa e ancora sulla strada comunale da Morcicchia a Case Maggi. Si precisa che si sono prese a riferimento le denominazioni di strade, fossi, ecc., come riportate in scala 1:5.000 (planimetria catastale integrativa della carta tecnica regionale 1ª edizione 1984) cosi' da potersi individuare le particelle «comprese» da quelle «escluse». Si sottolinea che l'area soggetta a tutela e' la parte interna delimitata dal segno perimetrazione ed evidenziata da apposita scritta; Considerato che la maggior parte dell'area ricade altresi' nelle «Aree di particolare interesse naturalistico ambientale» cosi' come individuate dal PTCP (delibera C.P. 18 luglio 2000, n. 76); Considerato che la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, con nota n. ST/701/2602 del 22 gennaio 2003, ha inoltrato la documentazione pervenuta al comitato di settore per i beni ambientali e architettonici; Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, valutati tutti gli atti, nella seduta del 19 febbraio 2003, ha ritenuto di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta formulata dalla predetta soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico dell'Umbria, in quanto «nelle aree interessate dalla perimetrazione del vincolo di tutela insiste un sistema di castelli fortificati armonicamente inserito in un tipico contesto naturale: Giano, Morcicchia, Montecchio, Castagnola, Torri, Barattano e Marcellano, sono complessi artisticamente e storicamente rilevanti che hanno come naturale cornice ampie superfici boscate e colline caratterizzate da colture tipiche. I centri fortificati, alcuni dei quali di origine romana, insieme a numerosi tipici casolari sparsi ad emergenze architettoniche presenti sul territorio (come l'abbazia di S. Felice) e agli elementi naturali, sono testimonianze della civilta' e dell'azione dell'uomo che hanno determinato quel particolare paesaggio, storico ed agrario. A tutto l'insieme va riconosciuto particolare valore estetico e storico: l'ampio contesto e' di significativa bellezza e gli scorci panoramici, visibili e godibili da vari punti di vista o da belvedere accessibili al pubblico, vanno per tali motivi salvaguardati»; Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella localita' vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, e che questo Ministero puo' in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale; Decreta l'ambito territoriale relativo ai comuni di Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, cosi' come sopra delimitato, e' dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed e' pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo. La Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico dell'Umbria provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto. Roma, 29 luglio 2003 Il Ministro: Urbani
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 360 |