L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 16 ottobre 2003; Premesso che con deliberazione 1° agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 151/02), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha riconosciuto diritti di accesso a titolo prioritario alla capacita' di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); la deliberazione dell'Autorita' n. 151/02; la deliberazione dell'Autorita' 9 ottobre 2002, n. 175/02, recante proroga dei termini per gli adempimenti del Gestore della rete di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2002; la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2002, n. 230/02, recante integrazione delle disposizioni in materia di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacita' di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 230/02); proroga dei termini per gli adempimenti del Gestore della rete di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2002; la deliberazione dell'Autorita' 14 maggio 2003, n. 52/03, recante proroga del termine di cui all'art. 5, comma 5.1, della deliberazione dell'Autorita' n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2003 (di seguito: deliberazione n. 52/03); la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2003, n. 86/03, recante proroga del termine di cui all'art. 5, comma 5.1, della deliberazione dell'Autorita' n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 3 settembre 2003 (di seguito: deliberazione n. 86/03); la delibera dell'Autorita' 29 settembre 2003, n. 112/03, recante avvio di istruttoria conoscitiva sulle cause e sulla dinamica dell'interruzione totale del servizio elettrico verificatasi sul territorio nazionale il giorno 28 settembre 2003 e per l'individuazione di eventuali responsabilita' connesse e di possibili misure a garanzia degli interessi di utenti e consumatori (di seguito: delibera n. 112/03); Visti: l'avviso avente ad oggetto la richiesta di manifestazione di interesse in merito all'assegnazione degli interventi di sviluppo diretto sulle linee di interconnessione con l'estero cui associare diritti di accesso a titolo prioritario ai sensi della deliberazione n. 151/02, come modificata e integrata dalla deliberazione n. 230/02 (di seguito: l'avviso), pubblicato nel sito Internet della societa' Gestore della rete nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) in data 10 febbraio 2003; la lettera di invito in data 30 giugno 2003 del Gestore della rete a presentare la domanda di assegnazione degli interventi di sviluppo diretto sulle linee di interconnessione con l'estero ai sensi della deliberazione n. 151/02, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 230/02 (di seguito: la lettera tipo di invito), pubblicata sul sito Internet del Gestore della rete; Considerato che: l'art. 4, comma 1, dell'avviso, prevede che i soggetti interessati all'assegnazione degli interventi di sviluppo diretto facciano pervenire al Gestore della rete, entro le ore dodici del giorno 2 maggio 2003, le proprie manifestazioni di interesse; per effetto della deliberazione n. 52/03, il termine di cui al precedente alinea e' scaduto il giorno 9 giugno 2003; l'art. 5 dell'avviso prevede che il Gestore della rete comunichi l'esito dell'esame delle manifestazioni d'interesse entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle stesse; la medesima disposizione prevede che, in caso di ammissione, nella comunicazione di cui al precedente alinea il Gestore della rete richieda ai soggetti ammessi la presentazione delle domande di assegnazione contenenti le informazioni di cui all'art. 4, lettere a), b), c) e d), della deliberazione n. 151/02 e il corrispettivo di cui all'art. 4, comma 8, della medesima deliberazione, e dia indicazione delle modalita' di espletamento della procedura di assegnazione e ad indicare le condizioni tecniche, contrattuali e le garanzie finanziarie relative all'intervento di sviluppo diretto; per effetto della deliberazione n. 86/03, il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'assegnazione e' scaduto alle ore dodici del giorno 15 ottobre 2003; Considerato che: il punto 2.2, lettere g), h), i), j), k), l) ed m), della lettera tipo di invito prevedono che alla domanda di assegnazione debbano essere allegate: i) una dichiarazione di consenso e/o di impegno da parte del proprietario del sito di connessione estero alla realizzazione delle opere di connessione dell'intervento di sviluppo diretto che dovranno essere in servizio contestualmente allo stesso; ii) una dichiarazione di consenso e/o di impegno da parte del proprietario della rete estera alla realizzazione sulla propria rete di ogni altra opera correlata all'intervento di sviluppo diretto, qualora il richiedente ne abbia fatta esplicita indicazione nella domanda. Tali opere correlate dovranno essere in servizio contestualmente all'intervento di sviluppo; iii) una dichiarazione, da parte del gestore della rete estera, dei parametri elettrici (...) e delle date di entrata in servizio di ogni intervento di sviluppo della rete estera, direttamente correlate all'intervento di sviluppo diretto, cosi' come dichiarato dal proponente; iv) qualora l'intervento di sviluppo diretto utilizzi dispositivi per il controllo dei flussi di potenza (....) e il dispositivo per il controllo di tali flussi venga installato in un sito di connessione esterno alla rete italiana, una dichiarazione da parte del gestore di rete estero di impegno a programmare l'esercizio di tali dispositivi in accordo agli scambi programmati definiti tra i gestori di rete e alle necessita' derivanti da un loro utilizzo nella gestione in tempo reale della rete elettrica interconnessa; v) una dichiarazione di consenso da parte del gestore di rete estero di accettazione incondizionata delle riduzioni delle capacita' di trasporto sulla propria frontiera (...), derivante dai periodi di fuori servizio degli elementi di rete; vi) qualora l'intervento di sviluppo diretto abbia siti di connessione alla rete estera i cui livelli di tensione risultino inferiori a 220 kV, un relazione tecnica fornita dal gestore di rete estero dalla quale risulti la struttura topologica e le caratteristiche elettriche della porzione di rete locale - con tensione inferiore a 220 kV - necessaria ai fini della corretta simulazione del comportamento statico del sistema elettrico. Tali informazioni devono riguardare la rappresentazione degli elementi di rete cosi' come effettuata nell'ambito dei calcoli UCTE, utilizzandone i relativi formati; vii) una dichiarazione del gestore di rete estero che l'entrata in servizio dell'intervento di sviluppo diretto, cosi' come descritto dalle caratteristiche elettriche dichiarate dal richiedente, non pregiudicano l'esercizio in sicurezza N e N-1 della rete di propria competenza; il punto 5, lettera c), della lettera tipo d'invito prevede che il Gestore della rete respinga le domande di assegnazione incomplete quando manchi anche uno solo dei documenti di cui al punto 2 della lettera tipo d'invito, tra i quali le dichiarazioni citate al precedente alinea; Considerato che: con lettera in data 19 settembre 2003, prot. n. 12013 PD/cl (prot. Autorita' n. 25570 del 22 settembre 2003), la societa' AGSM Verona S.p.a. ha segnalato all'Autorita' che alcuni gestori di rete esteri, segnatamente il Gestore di rete francese RTE e i Gestori di rete austriaci APG e TIRAG, non sono disponibili a rilasciare le dichiarazioni previste al punto 2.2, lettere g), h), i), j), k), l) ed m), della lettera tipo di invito; non sono stati segnalati problemi simili per quanto riguarda i gestori delle reti della Svizzera e della Slovenia; quanto descritto nel primo alinea comporterebbe l'esclusione dalla procedura di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacita' di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, di cui alla deliberazione n. 151/02, delle domande di assegnazione relative ad interventi di sviluppo diretto sulle frontiere elettriche con la Francia e con l'Austria, e indurrebbe vincoli nello sviluppo della rete di interconnessione dell'Italia con l'estero e discriminazioni, con possibili ripercussioni sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonche' diversita' di trattamento per i soggetti interessati alla realizzazione di interventi di sviluppo diretto sulle frontiere elettriche con la Francia e con l'Austria; l'ipotesi della presunta inammissibilita' delle domande di assegnazione non corredate dei documenti recanti le dichiarazioni di cui al punto 2.2, lettere g), h), i), j), k), l) ed m), della lettera tipo di invito, non ha permesso la valutazione delle rispettive richieste, e indotto il Gestore della rete ad accogliere le domande di assegnazione relative ad interventi di sviluppo diretto sprovviste delle citate dichiarazioni, pur essendo tali interventi coerenti con le esigenze di sviluppo dell'interconnessione con l'estero e con l'esigenza di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale; l'esigenza di garantire la sicurezza appare ulteriormente rafforzata in considerazione dell'interruzione totale del servizio elettrico verificatasi su quasi tutto il territorio nazionale il giorno 28 settembre 2003, e che su tale interruzione del servizio l'Autorita' ha avviato un'indagine conoscitiva con la delibera n. 112/03; Ritenuto opportuno: consentire al Gestore della rete, in coerenza con le finalita' della deliberazione n. 151/02, di assegnare il diritto di accesso prioritario ad interventi di sviluppo diretto coerenti con le esigenze di sviluppo della rete di interconnessione con l'estero e con l'esigenza di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, prevedere che i documenti recanti le dichiarazioni di cui al punto 2.2, lettere g), h), i), j), k), l) ed m) della lettera tipo di invito, possano essere prodotti entro il termine in cui il medesimo Gestore della rete perviene all'esito dell'assegnazione del diritto di accesso a titolo prioritario; consentire la partecipazione alla procedura dei soggetti sprovvisti dei documenti recanti le dichiarazioni di cui al precedente alinea, prevedendo che il Gestore della rete fissi un termine per la presentazione delle domande di assegnazione degli interventi di sviluppo diretto, da stabilire non oltre il 20 novembre 2003;
Delibera: Di prevedere che le dichiarazioni di cui al punto 2.2, lettere g), h), i), j), k), l) ed m), della «Lettera di invito a presentare la domanda di assegnazione degli interventi di sviluppo diretto sulle linee di interconnessione con l'estero ai sensi della deliberazione n. 151/02 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 230/02», pubblicata nel sito Internet della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. in data 30 giugno 2003 (di seguito: lettera di invito), possano essere prodotti entro il termine in cui il Gestore della rete perviene all'esito dell'assegnazione del diritto di accesso a titolo prioritario di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002. Di prevedere che la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. riformuli entro il 31 ottobre 2003 la lettera di invito in conformita' alle disposizioni del presente provvedimento e fissi un nuovo termine, comunque anteriore al 20 novembre 2003, per la presentazione delle domande di assegnazione degli interventi di sviluppo diretto da parte degli stessi soggetti gia' destinatari della lettera di invito. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it). Milano, 16 ottobre 2003 Il presidente: Ranci |