Gazzetta n. 252 del 29 ottobre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2003
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania. (Ordinanza n. 3320).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi li giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania;
Considerato che i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilita', alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;
Considerato che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Ritenuto necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.

1. I prefetti delle province di Siracusa e Catania sono nominati commissari delegati per l'attuazione, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici di cui in premessa.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, i commissari delegati possono avvalersi dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dai medesimi commissari, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato; in particolare, i commissari delegati sono autorizzati ad avvalersi degli uffici e del personale tecnico-amministrativo delle competenti province regionali, acquisendo, ove necessario, ogni elemento informativo utile in merito alle esigenze delle popolazioni interessate.
3. I commissari delegati provvedono in particolare:
a) alla puntuale ricognizione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, dei comuni colpiti, nonche', entro i successivi quindici giorni, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
b) al ripristino, in condizioni di sicurezza e di ottimale fruibilita' del territorio, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, e, per quanto possibile e compatibile con l'eutrofizzazione del territorio colpito, al ripristino dell'idrografia superficiale, anche allo scopo di facilitare il deflusso delle aree morfologicamente depresse, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;
c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dai commissari delegati medesimi con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonche' per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli eventi calamitosi.
 
Art. 2.

1. I commissari delegati sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il commissario delegato e' autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di Euro 500,00.
2. I commissari delegati sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
 
Art. 3.

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, i commissari delegati sono autorizzati, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna unita' abitativa distrutta o danneggiata a seguito degli eventi meteorologici di cui alla presente ordinanza. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato ad anticipare la somma fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.
2. Per le medesime finalita', una quota non superiore al 30% del contributo di cui al comma 1 puo' essere concessa per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile, danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, sulla base delle spese documentate.
3. Per i beni mobili registrati, che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave, puo' essere concesso al proprietario un contributo pari all'importo risultante dalle spese documentate per la riparazione o, in caso di rottamazione, a quello del valore desunto dai listini correnti, e, comunque, nel limite massimo di Euro 5.000,00, al netto di eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi anche sulla base di autocertificazione attestante i danni subiti, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.
 
Art. 4.

1. I commissari delegati sono autorizzati ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attivita' industriali, commerciali, produttive, agricole, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonche' a favore di societa' sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attivita' sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2002, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attivita' avviate nel corso dell'anno 2003, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata.
2. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, i commissari delegati sono autorizzati ad erogare il contributo di cui al comma 1, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 mensili, per un periodo massimo non superiore a sei mesi con decorrenza dalla data dell'evento, anche a favore dei titolari delle attivita' sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.
3. Nell'ambito del contributo massimo di cui al comma 1, sono consentiti lavori in economia per importi non superiore ad un terzo del danno subito e, comunque, fino ad un massimo di Euro 10.000,00, da documentare mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000. Relativamente al settore agricolo sono consentiti lavori in economia fino al limite massimo del contributo concedibile, e, comunque, non oltre il limite di Euro 15.000,00, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000.
4. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate ai commissari delegati, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.
6. I commissari sono altresi' autorizzati a provvedere alla immediata liquidazione di un acconto pari al 70% del contributo concedibile, e comunque fino ad un massimo di Euro 15.000,00.
7. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.
 
Art. 5.

1. I commissari delegati provvedono ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
 
Art. 6.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni di legge:
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f, art. 378;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 327, e successive modifiche ed integrazioni;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis e 21-ter, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, e successive modifiche;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies e 37-sexies, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10,13, 20 e 21;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45;
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 81, 98, 99 e 151;
legge 9 dicembre 1998, n. 431, articoli 2 e 3;
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 7.

1. Ai prefetti-commissari delegati in relazione ai maggiori compiti conferiti ai sensi della presente ordinanza, e' riconosciuto un compenso per tutta la durata dello stato d'emergenza, correlato su base mensile alla retribuzione di posizione in godimento di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.
2. Il personale degli uffici territoriali di Governo di Siracusa e Catania direttamente impegnato nell'emergenza di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad effettuare, fino al 31 dicembre 2003, ore di lavoro straordinario nel limite massimo di quaranta ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, di una indennita' correlata su base mensile e pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.
3. Il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e della Regione siciliana anche in deroga all'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, direttamente impegnato nell'emergenza di cui alla presente ordinanza sulla base di effettive esigenze determinatesi, e' autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di quaranta ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, non oltre il 31 ottobre 2003.
4. Al predetto rimborso provvedono i commissari delegati, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 9.
 
Art. 8.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, nonche' per il compimento delle necessarie iniziative finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico dell'area «Pantanelli» di Siracusa, sono stanziate le somme di Euro 10.000.000,00 per la provincia di Siracusa ed Euro 3.000.000,00 per la provincia di Catania, a carico del Fondo della protezione civile, che verra' appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. A tal fine e' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai prefetti di Siracusa e Catania - commissari delegati, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 9.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, i commissari delegati predispongono entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, i commissari medesimi comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivita' si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito e' stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il capo del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonche' ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di 4 unita', anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.
 
Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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