Gazzetta n. 252 del 29 ottobre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2003
Primi interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'eccezionale evento atmosferico che ha colpito i territori delle province di Pistoia e Lucca il giorno 23 ottobre 2002. (Ordinanza n. 3321).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MlNISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori delle province di Pistoia e Lucca colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002;
Considerato che il predetto fenomeno atmosferico, per la sua particolare intensita', ha provocato fenomeni franosi, cedimenti dei muri di sostegno di strade ed esondazione di fiumi, determinando una situazione di pericolo per persone e cose;
Ravvisata, quindi, la necessita' di fronteggiare la situazione emergenziale determinatasi e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003, n. 3311, recante «Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, ed ai sensi dell'art. 80, comma 59, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003, n. 3312, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi dell'art. 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificato dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62»;
Acquisita l'intesa della regione Toscana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.

1. L'assessore alla protezione civile della regione Toscana Tommaso Franci e' nominato commissario delegato per la situazione di emergenza di cui in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale dell'opera di uno o piu' soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Il commissario delegato provvede in particolare:
a) al ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate;
b) alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza del reticolo idraulico e dei versanti e di interventi di manutenzione straordinaria degli alvei;
c) all'erogazione di contributi per l'immediata ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze;
d) al rimborso degli oneri sostenuti nella prima fase dell'emergenza da parte degli enti locali, previa verifica della relativa congruita'.
 
Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 3.
2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorita' di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad Euro 500.000,00.
4. Il commissario delegato, anche avendosi dei soggetti attuatori, provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato puo' procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata e' autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 3, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.
 
Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni di legge:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, e successive modifiche;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 4.

1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza, si provvede a valere sulle disponibilita' finanziarie di cui alle ordinanze n. 3311/2003 e n. 3312/2003 citate in premessa.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su un'apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato.
 
Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone