Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 6 ottobre 2003
Rinnovo della Commissione provinciale C.I.G., settore industria, della provincia di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO

di Ancona

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;
Visto il decreto del direttore di questa Direzione n. 9 del 29 agosto 1975 e successive modificazioni, con il quale e' stata costituita la commissione provinciale della C.I.G., per il settore industria, relativa alla provincia di Pesaro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, art. 4, che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali elencati nella tabella C allegata al decreto stesso, che comprende anche la commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni di cui alla citata legge 20 maggio 1975, n. 164;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, prot. n. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione III, n. 14/95 prot. n. 12035/95 PG dell'11 gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentativita' delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 anche alla commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;
Considerata la necessita' di provvedere al rinnovo del predetto organo collegiale;
Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri di cui alla circolare n. 14/95 suddetta sono state individuate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed al contempo a livello territoriale:
a) per i lavoratori:
Camera del lavoro territoriale di Pesaro (C.G.I.L.);
b) per i datori di lavoro:
Associazione degli industriali della provincia di Pesaro (Confindustria);
Rilevato che alle suddette associazioni sindacali e' stata richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti, stante, secondo le suddette valutazioni comparative, la minore rappresentativita' sul piano nazionale e locale di altre organizzazioni sindacali;
Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.
E' rinnovata, presso la sede provinciale di Pesaro dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore industria, composta come segue:
Direttore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato - presidente.
Rappresentanti dei lavoratori:
Lancia Mario, membro effettivo;
Cerri Elio, membro supplente.
Rappresentanti dei datori di lavoro:
Clini Stefano, membro effettivo;
Petroccione Cristina, membro supplente.
Rappresentanti dell'I.N.P.S. - Sede provinciale - con voto consultivo:
Iocca Domenico, membro effettivo;
De Giorgi Giorgio, membro supplente.
 
Art. 2.
La commissione provinciale della C.I.G. di cui al precedente art. 1 durera' in carica quattro anni.
Ancona, 6 ottobre 2003
Il direttore regionale: Ricci
 
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