Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 ottobre 2003
Rigetto di richiesta del sig. Gallo Sebastiano diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale francese ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Gallo Sebastiano, nato a Metz (Francia) il 27 gennaio 1961, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale francese ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.
Considerato che l'istante e' in possesso del titolo accademico di dottore in psicologia conseguito presso l'Universita' degli studi di Padova (Italia) nel dicembre 1991;
Visto il provvedimento del 23 giugno 1998 con cui il «Ministere de l'Education Nationale de la Recherche et de la Technologie» ha riconosciuto ai sensi della direttiva 89/48/CEE il semplice titolo accademico conseguito dal richiedente in Italia, come equivalente ai diplomi francesi che consentono di fare uso del titolo professionale di psicologo in Francia;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 giugno 2003;
Sentito il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Considerato che il sig. Gallo ha gia' ottenuto in Francia il riconoscimento del suo titolo italiano ai sensi della direttiva citata, titolo che peraltro ha valore puramente accademico e non professionale come richiesto dalla direttiva stessa;
Considerato che la Francia ha ritenuto di applicare la direttiva n. 89/48/CEE, come dimostrato dal certificato relativo al provvedimento del «Ministere de l'Education Nationale de la Recherche et de la Technologie» del 23 giugno 1998, non si ravvisa alcun fondamento giuridico che consenta di applicare in Italia la stessa direttiva;

Decreta:

L'istanza presentata dal sig. Gallo Sebastiano, nato a Metz (Francia) il 27 gennaio 1961, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, conseguito in Francia, per le ragioni esposte in motivazione, e' respinta.
Roma, 17 ottobre 2003
Il direttore generale: Mele
 
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