Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 ottobre 2003
Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attivita' di installazione, manutenzione e gestione di impianti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;
Considerata la necessita' di determinare il costo del lavoro per i lavoratori addetti alla installazione, manutenzione e gestione di impianti;
Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti stipulato il 7 maggio 2003 tra Federmeccanica, Assistal e FIM-CISL, UILM-UIL;
Accertato che il campo di applicazione del suddetto contratto comprende anche l'industria dell'istallazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attivita' regolate dal suddetto contratto;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.
Il costo medio orario di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attivita', come individuate in premessa, e' determinato, nelle allegate tabelle (TAB. A e TAB. B), distintamente per gli operai e per gli impiegati.
 
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire;
b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
d) oneri derivanti da contrattazione aziendale;
e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
f) oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilita';
g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina, calcolati nella misura indicata nella allegata tabella (TAB. C.).
 
Art. 3.
Le suddette tabelle (TAB. A, TAB. B, TAB. C) fanno parte integrante del presente decreto.
Roma, 10 ottobre 2003
Il Ministro: Maroni
 
ALLEGATO

----> Vedere immagini da pag. 14 a pag. 16 della G.U. <----
 
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