Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 10 ottobre 2003 |
Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attivita' di installazione, manutenzione e gestione di impianti. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali; Considerata la necessita' di determinare il costo del lavoro per i lavoratori addetti alla installazione, manutenzione e gestione di impianti; Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti stipulato il 7 maggio 2003 tra Federmeccanica, Assistal e FIM-CISL, UILM-UIL; Accertato che il campo di applicazione del suddetto contratto comprende anche l'industria dell'istallazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attivita' regolate dal suddetto contratto; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto; Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;
Decreta:
Art. 1. Il costo medio orario di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attivita', come individuate in premessa, e' determinato, nelle allegate tabelle (TAB. A e TAB. B), distintamente per gli operai e per gli impiegati. |
| Art. 2. Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a: a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire; b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva; c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; d) oneri derivanti da contrattazione aziendale; e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale; f) oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilita'; g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina, calcolati nella misura indicata nella allegata tabella (TAB. C.). |
| Art. 3. Le suddette tabelle (TAB. A, TAB. B, TAB. C) fanno parte integrante del presente decreto. Roma, 10 ottobre 2003 Il Ministro: Maroni |
| ALLEGATO
----> Vedere immagini da pag. 14 a pag. 16 della G.U. <---- |
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