Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2003
Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 3322).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3277, recante «Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15»;
Considerato che i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilita', alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;
Considerato che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.
1. Il presidente della regione Campania e' nominato commissario delegato per gli eventi meteorologici di cui in premessa, e provvede alla realizzazione degli interventi diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario delegato, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Il commissario delegato provvede in particolare:
a) alla puntuale ricognizione, entro quindici giorni dalla data dalla presente ordinanza, dei comuni colpiti, nonche', entro i successivi quindici giorni, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene;
c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative, tutti informati a parametri di certa perequazione, che saranno fissati dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonche' per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito dagli eventi calamitosi.
4. Per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 3, il commissario delegato approva specifici programmi di intervento.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti nel numero massimo di due unita', avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 9.
2. Il commissario delegato, per gli interventi di rispettiva competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorita' di bacino per interventi ed opere in materia idraulica e' richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad Euro 500.000,00.
4. Il commissario delegato provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato puo' procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata e' autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 9, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale, che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il commissario delegato e' autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di Euro 500,00.
2. Il commissario delegato e' autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
 
Art. 4.
1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il commissario delegato e' autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna unita' abitativa distrutta o danneggiata a seguito degli eventi meteorologici di cui alla presente ordinanza; il commissario delegato, e' autorizzato altresi' ad anticipare la somma fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.
2. Per le medesime finalita', una quota non superiore al 30% del contributo di cui al comma 1 puo' essere concessa per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile, danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, sulla base delle spese documentate.
3. Per i beni mobili registrati, che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave, puo' essere concesso al proprietario un contributo pari all'importo risultante dalle spese documentate per la riparazione o, in caso di rottamazione, a quello del valore desunto dai listini correnti, e, comunque, nel limite massimo di Euro 5.000,00, al netto di eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi anche sulla base di autocertificazione attestante i danni subiti, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2000, n. 445.
5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.
 
Art. 5.
1. Il commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attivita' industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonche' a favore di societa' sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attivita' sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attivita' avviate nel corso dell'anno 2003, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata.
2. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il commissario delegato e' autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 1, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attivita' sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.
3. Nell'ambito del contributo massimo di cui al comma 1, sono consentiti lavori in economia per importi non superiori ad un terzo del danno subito e, comunque, fino ad un massimo di Euro 10.000,00, da documentare mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000.
4. Il commissario e' altresi' autorizzato a provvedere alla immediata liquidazione di un acconto pari al 70% del contributo concedibile, e comunque fino ad un massimo di Euro 15.000,00.
5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.
 
Art. 6.
1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze della regione ed eventualmente delle amministrazioni locali derivanti dalla situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, e nei limiti di vigenza dello stesso, il presidente delle regione Campania - commissario delegato, e' autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato, nel limite complessivo di cinque unita', nonche' a stipulare fino a tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per lo svolgimento di attivita' specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 9. Il commissario delegato puo' inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di tre unita', nonche' di personale militare nel limite di due unita' che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.
2. Il commissario delegato, per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' altresi' autorizzato ad avvalersi del personale militare di leva con le modalita' di cui all'art. 10, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002.
 
Art. 7.
1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza si provvede a valere sulle disponibilita' finanziarie di cui all'ordinanza n. 3277/2003 citata in premessa.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su un'apposita contabilita' speciale intestata al presidente della regione Campania - commissario delegato.
3. Il presidente della regione Campania - commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
 
Art. 8.
1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
 
Art. 9.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni di legge:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14-quater, comma 3, 16 e 17;
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;
decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;
legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24 e successive modifiche;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 10.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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