Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2003
Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla distruzione dell'ovovia dell'Abetone. (Ordinanza n. 3319).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Abetone, in relazione alla distruzione dell'ovovia a seguito di un attentato da parte di un gruppo terroristico;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto nel comune di Abetone;
Considerato che la situazione e' tale da richiedere l'adozione di provvedimenti di natura straordinaria al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza;
Viste le note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 29 luglio e 11 settembre 2003;
D'intesa con la regione Toscana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Il sindaco del comune di Abetone e' nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.
2. Il commissario delegato provvede all'adozione di tutte le iniziative necessarie ed urgenti, anche in deroga alla vigente normativa nazionale e regionale, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la riparazione dei danni causati dall'evento calamitoso, nel limite delle risorse finanziare allo stesso assegnate.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato e' autorizzato ad erogare a favore dell'impresa titolare dell'impianto distrutto dall'attentato un contributo straordinario a titolo di indennizzo per la parte non coperta da polizze assicurative, finalizzato al ripristino funzionale dell'ovovia dell'Abetone. L'erogazione del contributo e' subordinata alla presentazione di apposita istanza corredata da autocertificazione attestante i danni subiti e resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2000, n. 445.
 
Art. 3.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, oltre alle risorse finanziarie di cui all'ordinanza n. 3311/2003, si provvede quanto a Euro 250.000,00 a carico del Fondo della protezione civile e quanto a Euro 500.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio capitolo 7082, residui anno 2002.
2. La regione Toscana e' autorizzata ad assegnare ulteriori risorse finanziarie in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
3. E' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale intestata al sindaco del comune di Abetone, commissario delegato, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, nella quale confluiranno le risorse finanziarie di cui ai commi precedenti.
 
Art. 4.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis e 21-ter, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24 e successive modifiche;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies e 37-sexies, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25.
 
Art. 5.
1. Il commissario delegato presenta relazioni semestrali alla regione Toscana ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sullo stato di attuazione degli interventi, nonche' una relazione conclusiva alla ultimazione degli stessi da trasmettere anche al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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