Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 22 ottobre 2003, n. 9463
Legge n. 488/1992 - Modifiche alla circolare n. 946323 del 5 agosto 2003, concernente una graduatoria specifica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, prevista dalla misura 1.1 del Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale».

Alle imprese interessate

Alle banche concessionarie

Agli istituti collaboratori

All'A.B.I.

All'ASS.I.LEA.

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

All'Ance

Alle confederazioni artigiane

Nella circolare n. 946323 del 5 agosto 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell'11 set-tembre 2003, al fine di fornire elementi di maggiore dettaglio, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1) al punto 3.1, quarto capoverso, dopo le parole «l'installazione»" sono aggiunte le parole, entro la data di ultimazione del programma,"»;
2) al punto 3.1, dopo il penultimo capoverso, e' aggiunto il seguente: « Qualora il programma di investimenti concernente un determinato tema consenta di conseguire positive ricadute indirette su uno o su entrambi gli altri temi, il programma stesso e' valutato con riferimento al tema principale ed e' con riferimento ai dati relativi a quest'ultimo che viene determinato il valore dell'indicatore ambientale.»;
3) al punto 3.2, primo capoverso, dopo il secondo alinea e' aggiunto il seguente: « - con riferimento al tema "Multisettore", attesti che i miglioramenti ambientali conseguibili nei diversi temi non siano conseguenza della stessa tecnica/tecnologia.»;
4) al punto 6.2, sottoparagrafo «Tema "Energia"», secondo capoverso, il secondo alinea e' sostituito dal seguente: «- per gli interventi di cui alla lettera B), il punteggio e' pari alla differenza, solo se positiva, tra l'incidenza, espressa in percentuale, dell'energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione sul totale dell'energia consumata nell'esercizio a "regime"" e quella riferita all'esercizio "precedente"; entrambe le incidenze percentuali ed il punteggio sono espressi in punti interi e due decimali."»;
5) nell'allegato n. 2, lettera D), dopo il punto 1 e' aggiunto il seguente: « 2. una specifica attestazione che i miglioramenti ambientali conseguibili nei diversi temi non siano conseguenza della medesima tecnica/tecnologia.»;
6) nell'allegato n. 3, nel primo capoverso, le parole da «devono essere»" a «investimenti da agevolare»" sono sostituite dalle seguenti: «devono essere direttamente finalizzate al conseguimento dei miglioramenti ambientali che determinano il calcolo dell'indicatore, anche con riferimento ai programmi di trasferimento,»;
7) nell'allegato n. 3 «Spese ammissibili e relativi divieti, limitazioni e condizioni"», dopo il punto ix) e' inserito il seguente punto « ix-bis): le spese relative alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili in proporzione alla potenza dell'impianto necessaria ai fabbisogni dell'unita' produttiva oggetto del programma"»;
8) nell'allegato n. 5 «Istruzioni per la compilazione della scheda tecnica»", al punto C3.4.1.2, dopo le parole «indicare la percentuale», sono aggiunte le parole «, espressa in punti interi e due decimali, con arrotondamento per difetto qualora la terza cifra decimale sia non superiore a 4 o per eccesso negli altri casi,».
Si precisa altresi' che, ai fini della determinazione del punteggio dell'indicatore ambientale di cui al punto 6.2 della circolare, i valori utili delle riduzioni o degli incrementi percentuali sono troncati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento per difetto qualora la terza cifra sia non superiore a 4 o per eccesso negli altri casi.
La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2003
Il Ministro: Marzano
 
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