Gazzetta n. 255 del 3 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 ottobre 2003
Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Matera

Vista la legge 22 luglio 1961 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;
Visto il decreto 30 giugno 2003, n. 221, contenente il regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O, al servizio politiche del lavoro della predetta direzione;
Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e politiche sociali - Direzione generale dei rapporti di lavoro - divisione V - n. 25157/70 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Visto il precedente decreto in materia n. 132 del 23 luglio 2001 della Direzione provinciale del lavoro di Matera;
Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;
Recepito il decreto 30 giugno 2003, n. 221 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio;
Tenuto conto degli istituti previsti dai vigenti contratti;
Considerato che si e' concordemente ed unanimemente deliberato un aumento generalizzato del 3% sulle tariffe riportate ai punti 3 e 4 del decreto di questa direzione n. 132 del 23 luglio 2001;
Decreta:
A partire dal 1° novembre 2003 e fino al 31 ottobre 2005 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Matera, vengono cosi' rideterminate:
1) tariffa base in economia da valere per tutti i settori merceologici: Euro 13,94 all'ora;
2) tariffe per le operazioni di facchinaggio effettuate a mezzo carrello elevatore:
utilizzo del carrello fino a 25 quintali Euro 15,49 all'ora;
utilizzo del carrello da 25 a 30 quintali Euro 16,53 all'ora.
Tali tariffe saranno maggiorate nei seguenti casi con le misure percentuali a fianco di ciascuno indicate:
lavoro straordinario 35%;
notturno feriale 50%;
festivo 60%;
notturno festivo 100%;
sabato 25%;
in biturno 5%;
3) tariffe di cottimo relative ai diversi settori merceologici:
cemento: carico, scarico, accatastamento sacchi di peso inferiore al quintale Euro 0,81 al q;
concimi in genere e perfosfati: carico, scarico, stivaggio sacchi di peso inferiore al quintale Euro 0,62 al q;
sanze: riempimento, carico e svuotatura, Euro 0,81 al q;
riempimento, carico, pesatura e svuotatura Euro 0,91 al q;
prodotti antiparassitari ed anticrittogamici: carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di peso inferiore al quintale Euro 0,67 al q;
zolfo: carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di peso inferiore al quintale Euro 0,75 al q;
calce idrata: carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di peso inferiore al quintale Euro 0,75 al q;
teli di plastica per copertura impianti agricolo in rotoli: carico, scarico, stivaggio ed accatastamento Euro 0,72 al q;
tubi zincati per impianti irrigui della lunghezza di metri 6: carico, scarico, stivaggio ed accatastamento Euro 0,55 al q;
filo di ferro zincato in rotoli o fasce: carico, scarico, stivaggio ed accatastamento Euro 0,72 al q;
bietole: carico da camion ribaltabile a vagone ferroviario con apposita rampa Euro 0,11 al q;
farina: carico, scarico, accatastamento sacchi Euro 0,91 al q;
humus e concimi organici: carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di peso fino ad un quintale Euro 0,75 al q;
mangimi: carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di peso inferiore al quintale Euro 0,62 al q;
oli minerali in confezioni: carico, scarico, accatastamento Euro 0,64 al q;
Tali tariffe vengono maggiorate di Euro 0,01 al quintale per ogni metro di altezza oltre i metri 2,30;
4) tariffe di cottimo relative ai prodotti ortofrutticoli, riferite alle operazioni di facchinaggio eseguite in magazzino di raccolta e smistamento e/o scali ferroviari:
a) carico e scarico a mano:
cavoli Euro 0,72 al q;
finocchi Euro 0,72 al q;
scarola Euro 0,81 al q;
insalata Euro 0,89 al q;
fragole export Euro 1,07 al q;
fragole industria Euro 0,89 al q;
pesche Euro 0,89 al q;
peperoni Euro 0,89 al q;
angurie Euro 0,72 al q;
piantine fragole Euro 1,19 al q;
uva Euro 0,89 al q;
pomodori Euro 0,72 al q;
agrumi Euro 0,89 al q;
b) carico e scarico pedane con carrello elevatore:
fragole export Euro 0,89 al q;
peperoni Euro 0,72 al q;
uva Euro 0,72 al q;
pesche Euro 0,72 al q;
finocchi Euro 0,56 al q;
c) carico e scarico su pedane:
fragole export Euro 1,19 al q;
peperoni Euro 1,04 al q;
uva Euro 1,04 al q;
pesche Euro 1,04 al q;
finocchi Euro 0,86 al q.
Tali tariffe restano in vigore per anni due e piu' specificatamente per il periodo 1° novembre 2003 - 30 ottobre 2005.
Matera, 14 ottobre 2003
Il direttore provinciale: Gurrado
 
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