L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 ottobre 2003; Premesso che: l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) determini «le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti»; l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede che l'Autorita' fissi i «criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' del trasporto e del dispacciamento» e che definisca «gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di trasporto e dispacciamento e che detengono terminali» di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl); e che entro tre mesi dal provvedimento con il quale l'Autorita' fissa detti criteri, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione «adottano il proprio codice di rete, che e' trasmesso all'Autorita' che ne verifica la conformita' con i suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorita', il codice di rete si intende conforme»; l'Autorita' ha definito i criteri e gli obblighi di cui al precedente alinea, in materia di trasporto di gas naturale, con la deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 190, del 14 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 137/02); e che con delibera 1° luglio 2003, n. 75/03, (di seguito: delibera n. 75/03) l'Autorita' ha approvato il codice di rete predisposto dalla societa' Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas); Visti: la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 164/2000; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01); la deliberazione dell'Autorita' n. 137/02; la delibera n. 75/03; Considerato che: in base all'art. 9 della deliberazione n. 137/02, come attuato dalla disciplina contenuta nel capitolo 5, paragrafi 3.6) e 4.1), del codice di rete della Snam Rete Gas, il conferimento della capacita' di trasporto ai punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con terminali di rigassificazione di Gnl (di seguito: terminali di Gnl) e' effettuato su base annuale dall'impresa di trasporto; e che ad oggi in Italia e' in esercizio un solo terminale di Gnl, sito a Panigaglia (La Spezia), interconnesso con la rete nazionale di gasdotti, e gestito dalla societa' Gnl Italia S.p.a. (di seguito: Gnl Italia), societa' il cui capitale sociale e' interamente detenuto dalla Snam Rete Gas; l'art. 15, comma 15.4, della deliberazione n. 137/02 prevede che l'impresa di trasporto renda disponibile, in corso d'anno termico, la capacita' di trasporto non utilizzata dall'utente del servizio di trasporto continuo sulla base del suo programma giornaliero, o settimanale con dettaglio giornaliero; e che l'art. 21, comma 21.1, della medesima deliberazione impone all'impresa di trasporto di consentire la cessione di capacita' tra gli utenti; le disposizioni di cui al precedente alinea, trovano attuazione rispettivamente nel capitolo 5, paragrafo 7), e capitolo 7), paragrafo 1), del codice di rete della Snam Rete Gas, i quali prevedono allocazioni di capacita' in corso d'anno termico per periodi mensili decorrenti dal primo giorno di calendario; al fine di ottimizzare la gestione del terminale da essa gestito, la Gnl Italia oltre ad offrire il servizio di rigassificazione continuo su base annuale previsto dall'art. 14, comma 14.15, della deliberazione n. 120/01, offre un servizio di rigassificazione di tipo spot, prevedendo l'allocazione, in corso d'anno termico, della capacita' di rigassificazione non utilizzata dall'utente del servizio di rigassificazione continuo sulla base del suo programma mensile; alcuni operatori hanno segnalato difficolta' ad ottenere l'accesso al servizio di trasporto nel punto di entrata interconnesso con il terminale di Gnl sito a Panigaglia con tempi e volumi adeguati alle modalita' di erogazione del servizio di rigassificazione di tipo spot offerto da Gnl Italia, manifestando l'urgenza che siano previsti strumenti idonei a superare tali difficolta'; con lettere rispettivamente in data 20 giugno 2003 (prot. Autorita' n. 19435 del 20 giugno 2003) e in data 28 luglio 2003 (prot, Autorita' n. 22166 del 30 luglio 2003), la Snam Rete Gas ha evidenziato che l'applicazione della disciplina contenuta nel codice di rete sopra richiamata impedisce un efficiente accesso al servizio di rigassificazione di tipo spot; da quanto affermato dalla Snam Rete Gas nelle lettere di cui al precedente alinea emerge che un'allocazione di capacita' di trasporto in corso d'anno secondo le modalita' di cui al capitolo 5, paragrafo 7), ed al capitolo 7, paragrafo 1), del codice di rete della societa' Snam rete Gas non garantisce un efficiente utilizzo del terminale di Gnl, essendo a tal fine necessario che Gnl Italia: a) determini il profilo temporale di rigassificazione del Gnl consegnato e possa immettere nella rete di trasporto interconnessa quantita' di gas naturale fino alla massima capacita' di rigassificazione, sulla base dei soli vincoli tecnici del terminale; b) riconsegni il gas ottenuto con il processo di rigassificazione all'utente nell'arco di un periodo di trenta giorni successivo alla discarica, periodo non necessariamente coincidente con il mese di calendario; le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non sono soddisfatte dalle cadenze temporali previste per le allocazioni di capacita' di trasporto di cui al capitolo 5, paragrafo 7), ed al capitolo 7, paragrafo 1), del codice di rete della Snam Rete Gas, cadenze temporali imposte dai vincoli di gestione amministrativa della medesima societa'; fino al permanere dei vincoli di cui al precedente alinea, l'ottimizzazione della gestione del terminale di Gnl puo' essere assicurata solamente qualora l'allocazione della capacita' di trasporto nel punto di entrata interconnesso col terminale di Gnl sia effettuata direttamente dalla Gnl Italia, con la conseguenza che l'utente al quale venga allocata la capacita' di trasporto in detto punto di entrata stipuli: a) un contratto di trasporto con la medesima Gnl Italia, limitatamente all'immissione in rete di gas ottenuto col processo di rigassificazione; b) un corrispondente contratto di trasporto con la Snam Rete Gas, per quanto riguarda gli altri aspetti del servizio di trasporto; Ritenuto che sia necessario fino alla rimozione dei sopra menzionati vincoli di gestione amministrativa: definire misure transitorie per garantire un efficiente utilizzo dei terminale di Gnl sito a Panigaglia e favorire l'accesso al sistema mediante l'erogazione di un servizio di rigassificazione di tipo spot; e che a tal fine sia necessario subordinare l'immissione di gas nella rete nazionale di gasdotti, durante il normale esercizio, alle esigenze del terminale stesso per consentire il massimo utilizzo; prevedere per le finalita' di cui al precedente alinea, una specifica deroga all'assetto normativo in materia di allocazione di capacita' di trasporto, definito dall'art. 9 della deliberazione n. 137/02, autorizzando la Gnl Italia ad effettuare le allocazioni della capacita' di trasporto nel punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di rigassificazione sito a Panigaglia, sulla base di accordi stipulati con la Snam Rete Gas; limitare all'anno termico 2003-2004 l'efficacia della deroga di cui al precedente alinea; Delibera: 1. Di prevedere che, fino al 30 settembre 2004, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, le allocazioni di capacita' di trasporto nel punto di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto, sito a Panigaglia (La Spezia), siano effettuate dalla societa' Gnl Italia S.p.a., sulla base di appositi accordi con la societa' Snam Rete Gas S.p.a. 2. Di prevedere che gli accordi di cui al precedente numero 1 siano trasmessi all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sette giorni dalla loro conclusione. 3. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il presente provvedimento, affinche' entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Milano, 22 ottobre 2003 Il presidente: Ranci |