Gazzetta n. 256 del 4 novembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 27 ottobre 2003, n. 294
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 ottobre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2206):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 16 aprile 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 27 maggio 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
17 e 18 giugno 2003.
Relazione presentata il 25 giugno 2003 (atto n. 2206/A
- relatore sen. Pianetta).
Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4221):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 31 luglio 2003 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, X e XIV.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
16 e 30 settembre 2003.
Esaminato in aula il 20 ottobre 2003 e approvato il 23
ottobre 2003.
 
ALLEGATO
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA SULLA PROMOZIONE E
LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia (qui di seguito denominate Parti Contraenti),
desiderando creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica tra i due paesi, e in particolar modo per quanto concerne gli investimenti realizzati dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altre Parte Contraente e
riconoscendo che fornire incoraggiamento e reciproca protezione a tali investimenti, sulla base di Accordi Internazionali, contribuira' a stimolare imprese d'affari che incrementeranno la prosperita' delle due Parti Contraenti,
concordano quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del Presente Accordo: il termine "investimento" sara' inteso a significare qualsiasi tipo di proprieta' investita prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da parte di una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' con le leggi, ed i regolamenti di quest'ultima.
Qualsiasi alterazione della forma in cui i beni sono investiti o reinvestiti non influenzera' il loro carattere di investimento.
Senza limitare i concetti di cui sopra, il termine investimento Comprende:

a) proprieta' mobile ed immobile e qualsiasi altro diritto "in rea"
comprese obbligazioni reali su proprieta' d'altri, nella misura in
cui queste possano essere utilizzate per gli investimenti; b) azioni, obbligazioni, titoli, partecipazioni azionarie o qualsiasi
altra forma di partecipazioni in societa' associate ad un
investimento; c) credito per somme di denaro a pagamenti d'interessi previsti da
accordi creditizi ovvero qualsiasi diritto ad obbligazioni,
prestazioni o servizi aventi valore economico associato ad un
investimento nonche' l'utile reinvestito di cui al paragrafo 5 qui
di seguito; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, progetti
industriali ed altri diritti di proprieta' industriale e
intellettuale, know-how, segreti commerciali, denominazioni
depositate ed avviamento; e) qualsiasi diritto di natura finanziaria conferito per legge o
contratto e qualsiasi tipo di licenza, concessione e franchigia
emanata ai sensi delle attuali disposizioni che regolano
l'esercizio di attivita' commerciali, ivi comprese la rilevazione,
la coltivazione, l'estrazione a lo sfruttamento delle risorse
naturali associate ad un investimento.

2. Il termine "investitore" designera' qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che ha effettuato, sta effettuando o intende effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
3. Il termine "persona fisica" designa una persona fisica che deriva il suo status di cittadino di una, delle due Parti Contraenti dalla legislazione applicabile.
4. Il termine "persona giuridica" riferito ad una delle due Parti Contraenti indichera' qualsiasi entita' creata nel territorio di una delle due Parti Contraenti, e riconosciuta come persona giuridica in conformita' con la rispettiva legislazione nazionale, quali istituti pubblici, societa', compagnie o partnerships, consorzi o associazioni pubbliche, a prescindere dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno.
5. Il termine "proventi" sta a designare gli importi resi ovvero; realizzati ma non ancora resi da un investimento inclusi in particolare, profitti, utili d'interesse; interessi da capitale investito, dividendi, royalties, proventi relativi a servizi tecnici e d'assistenza, utili reinvestiti, utili di capitale e quote varie.
6. Il termine "territorio" designa il territorio compreso entro i confini e le acque territoriali di ogni Parte Contraente ed anche l'area economica esclusiva e la piattaforma continentale che si estende al di fuori dei limiti delle acque territoriali di ciascuna Parte Contraente, su cui esse hanno o potrebbero avere giurisdizione o diritti di sovranita' a scopo di esplorazione, sfruttamento e conservazione di risorse naturali, secondo il diritto internazionale.

ARTICOLO 2
Promozione e protezione degli investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel loro territorio e autorizzeranno tali investimenti in conformita' con la loro legislazione.
2. Le due Parti Contraenti garantiranno in ogni occasione un giusto ed equo trattamento degli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. La due Parti Contraenti garantiranno che la gestione, il mantenimento, il godimento, l'uso, il trasferimento, la conversione, la cessione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' e ditte in cui tali investimenti sono stati effettuati, non saranno in alcun modo oggetto di misure discriminatorie o ingiustificate.
3. Fatte salve le leggi riguardanti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, ai cittadini di una delle due Parti Contraenti ed ai loro familiari sara' consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente allo scopo di creare, sviluppare, amministrare o fornire consulenza sulla gestione di un investimento in cui essi, ovvero una societa' della prima Parte per cui essi lavorano, abbia impegnato o stia per impegnare un investimento.
4. Ciascuna Parte rendera' pubbliche tutte le leggi, i regolamenti, le pratiche e le procedure amministrative che riguardano gli investimenti o incidono su di essi.

ARTICOLO 3
Trattamento nazionale e clausole della nazione piu' favorita

1. Le due Parti Contraenti, all'interno dei confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai relativi proventi dei propri investitori o degli investitori di uno Stato terzo.
2. Il trattamento accordato alle attivita' associate agli investimenti degli investitori di una delle due Parti Contraenti non sara' meno favorevole di quello accordato ad attivita' analoghe associate agli investimenti effettuati dai propri investitori o dagli investitori di un paese terzo.
3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ad alcun vantaggio o privilegio che una Parte Contraente concede o potra' concedere in futuro a paesi terzi in virtu' del loro status di stato membro di Unioni Economiche e Doganali, Associazioni di Mercato Comune, Aree di Libero Scambio, Accordi Regionali o Subregionali o accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o per agevolare il commercio frontaliero.

ARTICOLO 4
Risarcimento per danni o perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti incorressero in perdite sugli investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, a cause di guerre od altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolta, insurrezione, tumulto o altri eventi analoghi, la Parte Contraente in cui e' stato effettuato tale investimento dovra' offrire un adeguato risarcimento. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili in una valuta convertibile senza indebito ritardo.
Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento dagli investitori che sono cittadini della Parte Contraente responsabile, e, in tutti i casi contemplati dal precedente paragrafo, riceveranno un trattamento non meno favorevole degli investitori di uno stato terzo.

ARTICOLO 5
Nazionalizzazione o esproprio

1.a) Gli investimenti a cui il presente Accordo fa riferimento non saranno soggetti ad alcuna misura che possa limitare permanentemente o temporaneamente i loro diritti comuni di proprieta', possesso, controllo o godimento, eccetto laddove specificatamente previsto da leggi e sentenze o ordini emanati dai Tribunali e dalle Corti di Giustizia aventi giurisdizione.

b) Gli investimenti degli investitori di una delle due Parti
Contraenti non saranno direttamente o indirettamente
nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti ad alcuna misura
che ha simile effetto nel territorio dell'altra Parte Contraente
tranne che per ragioni pubbliche ovvero di interesse nazionale,
contro immediato, completo ed effettivo risarcimento ed a
condizione che tali misure, siano adottati su base non
discriminatoria ed in conformita' con tutte le norme e
disposizioni legali. c) Il giusto risarcimento sara' equivalente al valore effettivo di
mercato dell'investimento immediatamente precedente al momento in
cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata
annunciata o resa pubblica, e sara' calcolato secondo parametri
internazionalmente riconosciuti. Ogni qualvolta vi siano
difficolta' nell'accertamento del valore di mercato, il
risarcimento sara' calcolato in base ad una giusta valutazione
degli elementi costitutivi e distintivi dell'azienda, nonche'
delle componenti e dei risultati delle attivita' dell'azienda
stessa. Il risarcimento includera' gli interessi calcolati al piu'
alto tasso d'interesse applicabile di crediti pubblici interni del
Tesoro della Parte interessata alla data del pagamento e
decorrenti dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data
di pagamento. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un
accordo tra l'investitore e la Parte Contraente responsabile,
l'ammontare del risarcimento sara' calcolato in base alla
procedura di composizione delle controversie prevista
dall'articolo 9 del presente Accordo. Appena il risarcimento sara'
stato determinato dovra' essere prontamente pagato e dovra' essere
rilasciata l'autorizzazione al rimpatrio in valuta convertibile.

ARTICOLO 6
Rimpatrio di Capitali, Profitti e proventi

1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che, dopo che gli investitori hanno ottemperato a tutti gli obblighi fiscali, possono trasferire quanto segue all'estero senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile ed al tasso di cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento:

a) somme capitali ed aggiuntive impiegate per mantenere ed
incrementare gli investimenti; b) profitti netti, dividendi, royalties, spese per assistenza e
servizi tecnici, interessi ed ogni altro utile; c) i proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o
parziale di un investimento; d) i fondi per il rimborso dei prestiti contratti per un investimento
ed i relativi interessi; e) la remunerazione e gli assegni percepiti dai cittadini dell'altra
Parta Contraente per il lavoro dipendente o i servizi prestati in
relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio; nella
quantita' e nel modo prescritti dalla legislazione e dalle norme
nazionali vigenti; f) i pagamenti di cui alle disposizioni degli Articoli 4 e 5 del
presente Accordo.

2. Pur prendendo in considerazione le disposizioni dell'Articolo 3 del presente accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento accordato agli investimenti effettuati dagli investitori di uno stato terzo, se quest'ultimo e' piu' favorevole.
3. Ferme restando le disposizioni di paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte Contraente puo' mantenere le leggi e le normative

(a) relative alle procedura da seguire per i trasferimenti consentiti
dal presente Articolo, a condizione che tali procedure siano
completate senza indebito ritardo dalla parte interessata e non
pregiudichino la sostanza dei diritti enucleati ai paragrafi 1 e
2; (b) che richiedano un attestato relativo ai trasferimenti
valutari.

4. Ai fini del Presente Accordo; "senza indebito ritardo", riferito ai trasferimenti, indica che deve essere possibile effettuare tali trasferimenti il piu' rapidamente possibile, conformemente alle normali procedure relative alle transazioni commerciali.

ARTICOLO 7
Surrogazione

Nel caso in cui una Parte Contraente, ovvero una sua istituzione, abbia concesso garanzia contro rischi non commerciabili per gli investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato il pagamento secondo la garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' il trasferimento dei diritti di tale investitore alla Parte Contraente che garantisce, e la sua surrogazione non sara' superiore ai diritti originali. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente, ovvero alle sue istituzioni, in virtu' di tale surrogazione, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8
Composizione delle controversie fra investitori e Parti
Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parta Contraente, ivi comprese quelle relative all'indennizzo in caso di espropriazione, nazionalizzazione, requisizione o misure analoghe e le controversie sull'ammontare dei relativi pagamenti saranno, nella misura del possibile, composte amichevolmente.
2. Qualora tale controversia non possa essere composta amichevolmente entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata la richiesta scritta, l'investitore interessato potra' demandare la disputa, a sua discrezione:

a) a qualsiasi procedura di composizione delle controversie
applicabile, precedentemente concordata, in conformita' con la
legislazione interna applicabile; b) alla Corte della Parte Contraente, di qualsiasi istanza, avente
giurisdizione territoriale; c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con le Norme di
Conciliazione a Arbitrato della "Commissione ONU sulla
Legislazione Commerciale Internazionale" (UNCITRAL).

Per quanto riguarda l'arbitrato dell'UNCITRAL, questo si svolgera' in conformita' con gli standard di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sulla Legislazione sul Commercio Internazionale (UNCITRAL), ai sensi della Risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976, adottata dall'Assemblea Centrale delle Nazioni Unite, e con le seguenti disposizioni:
vi saranno tre Arbitri, e se non sono cittadini delle Parti Contraenti saranno cittadini di stati che intrattengono relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti;

d) il "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie
sugli Investimenti", per la richiesta delle procedure di
conciliazione o arbitrato previste dalla Convenzione di Washington
del 18 marzo 1965 sulla "Composizione delle Controversie sugli
Investimenti tra stati e cittadini di altri stati", ogni
qualvolta, ovvero non appena entrambe le Parti Contraenti vi
abbiano fatto validamente ricorso.

Ciascuna Parte Contraente acconsente pertanto di sottoporre alle procedure dell'UNCITRAL o dell'ICSID, sopra menzionate, le controversie relative agli investimenti che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli Investitori dell'altra Parte Contraente.
3. Il lodo arbitrale emesso con la procedure scelta dall'investitore interessato sara' definitivo e vincolante per tutte le parti in causa. Ciascuna Parte Contraente si impegna a dare esecuzione al lodo, in conformita' con la propria legislazione nazionale. Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione del Tribunale Arbitrale nei territori delle Parti Contraenti saranno conformi alla loro rispettiva legislazione nazionale, nel rispetto delle Convenzioni Internazionali in materia di cui esse sono parte.
7. Le due Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici ogni questione relativa a qualsiasi procedura arbitrale o giudiziaria eventualmente istituita finche' tali proceduti non siano state completate, ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato alla decisione del Tribunale Arbitrale od alla sentenza del tribunale entro i termini previsti dalla decisione o dalla sentenza, ovvero qualsiasi altro termine previsto dalla legislazione internazionale o interna applicabile nel caso in questione.

ARTICOLO 9
Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Le controversie che potrebbero insorgere tra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, composte amichevolmente attraverso i canali diplomatici.
2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro tre mesi dalla data in cui la Parte Contraente informi per iscritto l'altra Parte Contraente essa sara' su richiesta di una di esse, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con le disposizioni del presente Articolo.
3. Il tribunale Arbitrale sara' costituito nel modo seguente: entro due mesi dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente dovra' designare un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno stato terzo, che fungera' da Presidente. Il Presidente dovra' essere nominato entro, tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Qualora entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non siano state concordate, una delle due Parti Contraenti, in mancanza di qualsiasi altro accordo, puo' rivolgersi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per procedere alle nomine entro tre mesi. Nel caso in cui il Presidente della Corte fosse un cittadino di una delle due Parti Contraenti, ovvero gli fosse impossibile esercitare detta funzione, la richiesta dovra' essere rivolta al Vice-Presidente della Corte. Nel caso in cui quest'ultimo fosse un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero gli fosse impossibile per qualsiasi motivo svolgere detta funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianita' e che non sia cittadino di una delle due Parti Contraenti sara' invitato ad effettuare le nomine.
5. Il Tribunale Arbitrale prendera' la sua decisione a maggioran-za dei voti, e le sua decisione sara' vincolante. Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese del proprio arbitro e dei suoi onorari durante i procedimenti arbitrali. Le spese per il Presidente ed i restanti oneri saranno sostenuti in parti uguali dalle due Parti Contraenti.
6. Il tribunale disporra' di tre mesi dalla data della scelta del Presidente per concordare norme procedurali conformi alle altre disposizioni del presente Accordo. In mancanza di tale accordo, il tribunale chiedera' alla Corte Internazionale di Giustizia di designare le norme procedurali, tenendo conto delle norme delle procedure arbitrali internazionali generalmente riconosciuti.

ARTICOLO 10
Applicazione di altre norme

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale di cui entrambe le Parti Contraenti siano parte, ovvero dal diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori si applicheranno, caso per caso, le disposizioni piu' favorevoli.
2. Ogni qualvolta, in conformita' con le leggi, i regolamenti, le disposizioni o i contratti specifici una delle Parti Contraenti abbia accordato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' vantaggioso di quello previsto dal presente Accordo, verra' accordato il trattamento piu' favorevole.

ARTICOLO 11
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui entrambe le Parti Contraenti avranno notificato reciprocamente di aver svolto le rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 12
Durata e scadenza

1. Il presente Accordo restera' in vigore per 10 anni a partire dalla data in cui le procedure costituzionali di cui all'articolo 11 siano state svolte e verra' tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 5 anni, a meno che una delle due Parti non lo denunci dandone avviso scritto un anno prima della scadenza.
2. In relazione agli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza del presente Accordo, come previsto dal presente Articolo 12, le disposizioni degli Articoli da 1 a 10 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni successivi alle date precedentemente menzionate.
In FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati all'uopo dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.
REDATTO ad Ankara il ventiduesimo giorno di Marzo millenovecentonovantacinque in tre copie, una in italiano, una in turco ed una in inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo inglese.
PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA
 
Allegato

----> vedere allegato da pag. 20 a pag. 30 della G.U. <----
 
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