Gazzetta n. 256 del 4 novembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2003
Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Lazio interessato da eccezionali eventi atmosferici nel mese di agosto 2002.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002, con il quale, e' stato dichiarato, fino al 31 agosto 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per gli eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2002 e nel territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria interessato da eccezionali eventi atmosferici nel mese di agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 2003, con il quale, lo stato di emergenza, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia per gli eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2002 e nel territorio delle regioni Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria interessato da eccezionali eventi atmosferici nel mese di agosto 2002, e' stato prorogato fino al 30 agosto 2004;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata e' stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari al soccorso ed all'assistenza della popolazione colpita dai predetti eventi ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;
Ritenuto quindi che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;
Vista la nota del 7 ottobre 2003 della regione Lazio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza, nel territorio della regione Lazio interessato da eccezionali eventi atmosferici nel mese di agosto 2002, e' prorogato fino al 30 agosto 2004.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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