Gazzetta n. 257 del 5 novembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 23 ottobre 2003, n. 295
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanita' - Ufficio regionale per l'Europa, firmato a Roma il 3 maggio 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanita' - Ufficio regionale per l'Europa, firmato a Roma il 3 maggio 2002.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 1.342.800 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 ottobre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3934):
Presentato dal Ministro degli affari esteri
(Frattini) il 30 aprile 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in
sede referente, il 14 maggio 2003 con pareri delle
commissioni I, V, VIII e XII.
Esaminato dalla III commissione il 27 maggio e il 18
giugno 2003.
Esaminato in aula il 30 giugno 2003 e approvato il
1° luglio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2377):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in
sede referente, il 9 luglio 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 12ª e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 24 settembre 2003.
Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2003.
 
Ministero dell'Ambiente e Ministero della Salute della Tutela del Territorio

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO ITALIANO

E

L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'

PREAMBOLO

(1) I Ministri dell'Ambiente e della Sanita' degli Stati
Membri della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale
della Sanita', insieme con i rappresentanti della
Commissione delle Comunita' Europee, hanno adottato
nell'incontro di Francoforte nei giorni 7-8 dicembre 1989
la Carta Europea per l'Ambiente e la Salute.
(2) La suddetta Carta invitava l'Ufficio Regionale per
l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' (in
appresso denominato "OMS/EURO") ad esaminare l'opportunita'
e la fattibilita' di istituire un Centro Europeo per
l'ambiente e la salute.
(3) Il Governo Italiano, rappresentato dal Ministro
della Sanita' e dal Ministro dell'Ambiente (in appresso
denominati "i Ministri") e l'OMS/EURO hanno concordato nel
1990 un progetto pan-europeo di cooperazione nel campo
della sanita' ambientale per un periodo iniziale di 5 anni
e con successiva possibilita' di proseguimento
dell'attivita' dell'OMS/EURO, allo scopo di sviluppare un
Centro Europeo Ambiente e Salute (in appresso denominato
"Il Centro") di cui un ufficio collocato e operante a Roma
(ITALIA).
(4) L'Accordo (in appresso denominato "L'Accordo del
1990") per costituire a Roma un ufficio del Centro in
seguito denominato "l'Ufficio di Roma", e' stato firmato
dal Governo Italiano e dall'OMS, a Roma il 14 giugno 1990.
All'Accordo del 1990 della durata di 5 anni (fino al 31
dicembre 1995) e rinnovabile, e ad un Addendum firmato a
Roma il 20 marzo 1991 (in appresso denominato "L'Addendum
del 1991"), e' stata data ratifica ed esecuzione con legge
dello Stato italiano numero 197 del 6 febbraio 1992.
(5) La Seconda Conferenza Ministeriale sull'Ambiente e
la Salute tenutasi ad Helsinki nel giugno 1994 ha chiesto
un'espansione del ruolo del Centro per creare il contesto
internazionale per la collaborazione pan-europea ai fini
della messa in pratica del Piano d'Azione la' concordato.
(6) Nel 1995, il Governo Italiano, rappresentato dai
Ministri dell'Ambiente e della Sanita' e l'OMS/EURO hanno
concordato il prolungamento della validita' dell'Accordo
del 1990 e l'Addendum del 1991. Quest'accordo (in appresso
denominato "Accordo del 1995") e' stato firmato dal Governo
Italiano e dall'OMS a Roma il 17 luglio 1995. All'Accordo
del 1995 della durata di 6 anni (fino al 31 dicembre 2001)
e rinnovabile, e' stata data ratifica ed esecuzione con
legge dello Stato italiano numero 18 del 20 gennaio 1997.
(7) Gli Stati Membri dell'OMS/EURO alla terza Conferenza
Ministeriale sul l'Ambiente e la Salute, tenutasi a Londra
dal 16-18 giugno 1999, hanno espresso il loro apprezzamento
per il ruolo e il lavoro svolto dal Centro e in particolare
dall'Ufficio di Roma e hanno chiesto la continuazione e
l'espansione del ruolo del Centro al fine di consentire la
messa in opera delle azioni concordate alla Conferenza.
(8) Il Comitato Regionale per l'Europa dell'OMS, nel
corso della sua 49a sessione tenutasi a Firenze dal 13 al
17 settembre 1999, ha riconosciuto il contributo dato dal
Centro ai progressi compiuti attraverso la collaborazione
tra i settori ambiente e salute volta a raggiungere un
ambiente che promuova la salute per tutti nella Regione
Europea. Il Comitato ha inoltre espresso la necessita' di
rafforzare il ruolo del Centro espandendone le risorse.

Articolo 1
(Rinnovo dell'Accordo)

(1) La validita' dell'Accordo del 1990 e dell'Addendum
del 1991, cosi' come modificati o integrati dai seguenti
articoli, e' prorogata dal 1 gennaio 2002 fino al 31
dicembre 2006.
L'accordo del 1990 (annesso al presente accordo come
allegato 1) e l'Addendum del 1991 (annesso come allegato 2)
formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 2
(Struttura Organizzativa)

L'articolo IX dell'Accordo del 1990 e' abrogato;
L'articolo I dell'Accordo del 1990 e' sostituito dal
seguente:
(1) Il Centro Europeo Ambiente e Salute - Ufficio di
Roma e' parte integrante dell'OMS/EURO e pienamente
integrato nella struttura e il piano di lavoro della
Divisione per il Supporto Tecnico dell'OMS/EURO. La
direzione del Centro e' funzione del Direttore della
Divisione per il Supporto Tecnico un'unita' di staff
professionale del Centro sara' nominato dal Direttore
Regionale dell'OMS/EURO come Direttore dell'Ufficio di Roma
con responsabilita' manageriali e tecniche sullo staff
operante a Roma.
(2) Il Centro avra' un Comitato Tecnico Scientifico. Il
Comitato Tecnico Scientifico, in conformita' con i
programmi e le necessita' dell'OMS/EURO, formulera' pareri
scientifici sul piano di lavoro dell'Ufficio di Roma.
Inoltre, il Comitato valutera' ogni due anni, i risultati
conseguiti dalle attivita' condotte, sulla base di apposite
relazioni.
(3) Il Comitato Tecnico Scientifico sara' composto di
sette membri nominati dai Direttore Regionale
dell'OMS/EURO. Al fine di ottimizzare l'utilizzazione di
risorse nazionali e locali quando appropriato, il Direttore
Regionale provvedera' alla nomina di un membro del Comitato
Scientifico proposto dal Ministero della Salute e un membro
proposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio del paese ospitante.
(4) I membri del Comitato Tecnico Scientifico dovranno
avere comprovata esperienza nei settori di attivita'
dell'Ufficio di Roma e saranno nominati per un periodo di
tre anni rinnovabile. Detto Comitato Tecnico Scientifico si
riunira' almeno una volta all'anno, eleggera' il suo
presidente e adottera' propri metodi di lavoro.

Articolo 3
(Il contributo del Governo Italiano)

(1) Il Governo Italiano si obbliga a sostenere gli oneri
relativi alla sistemazione logistica e al funzionamento
degli uffici di Roma del Centro Europeo Ambiente e Salute,
derivanti dall'attuazione dell'art. 2 dell'Accordo del
1990, mediante il versamento di un contributo annuale di
464.800 Euro (quattrocentosessantaquattromilaottocento).
Questo contributo potra' essere eventualmente utilizzato
anche per partecipare parzialmente alla copertura delle
spese relative alle voci indicate nell'art. 3 dell'Accordo
del 1990. L'Ufficio di Roma inviera' rendiconti annuali
sulla gestione di questo contributo.
(2) Il Governo Italiano si obbliga a fornire all'OMS i
fondi necessari a coprire le spese indicate nell'art. 3
dell'Accordo del 1990 pari a un contributo annuale di
877.976 Euro
(ottocentosettantasettemilanovecentosettantasei)
limitatamente al personale operante presso l'Ufficio di
Roma e ad eccezione di quello di cui all'art. 4, comma 1,
nonche' per sostenere le attivita' tecniche relative ai
programmi dell'Ufficio di Roma.
(3) I contributi indicati nei commi 1 e 2 del presente
articolo saranno trasferiti all'inizio di ogni anno su un
conto corrente bancario dell'OMS da essa indicato. Il
Centro Europea Ambiente e Salute, Ufficio di Roma,
provvedera' a inviare le relative coordinate bancarie al
Governo Italiano.
(4) Gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 2 si
intendono comprensivi della quota del 13% di sussidi
governativi al programma di cui all'art. 3, comma 3
dell'Accordo del 1990.
(5) Gli importi dei contributi di cui ai precedenti
commi 1 e 2 possono essere riesaminati a seguito di eventi
sopravvenuti sulla base di richieste motivate e documentate
dall'OMS e riconosciute valide dal Governo Italiano. A tale
riguardo, le Parti concluderanno accordi specifici che
entreranno in vigore secondo quanto previsto dall'articolo
5, comma 1 del presente Accordo.

Articolo 4
(Il contributo dell'OMS/EURO)

(1) L'OMS/EURO trasferira' almeno due unita' di
personale professionale e almeno tre unita' di personale
amministrativo all'Ufficio di Roma del Centro. I relativi
oneri saranno a carico del bilancio ordinario dell'OMS/EURO
con effetto dal 1 gennaio 2002
(2) L'OMS/EURO si impegna a ricercare ulteriori fonti di
finanziamento per le attivita' del Centro al fine di
rafforzare le capacita' operative dell'Ufficio di Roma
perseguendo l'obiettivo di incrementare progressivamente e
sostanzialmente le risorse totali. Nell'ambito delle
attivita' dell'Ufficio di Roma, l'OMS/EURO si impegna a
considerare le proposte del Ministero nella Salute e di
quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per
attivita' di assistenza tecnica e cooperazione da
realizzarsi in Italia all'interno de mandato dell'Ufficio
di Roma. Si prevede in realta' che l'Ufficio di Roma avra'
un grosso impatto e offrira' opportunita' di intensa
cooperazione con il paese ospitante e con gli altri Stati
Membri dell'OMS/EURO.
(3) Nell'ambito degli impegni previsti dal presente
Accordo, l'Ufficio di Roma preparera' in cooperazione con
il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio dell'Italia un rapporto
periodico in lingua inglese su 'Ambiente e Salute in Italia
in relazione agli obbiettivi e alle politiche indicati
nella cornice denominata "Health21". Questo rapporto sara'
pubblicato dall'Ufficio di Roma ogni due anni a partire dal
2002 e distribuito in Europa.

Articolo 5
(Entrata in vigore e Durata dell'Accordo)

(1) Il presente Accordo entrera' in vigore il primo
giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica
dell'avvenuto adempimento delle formalita' previste dagli
ordinamenti delle due Parti.
(2) Il presente Accordo rimarra' in vigore fino al 31
dicembre 2006. Ciascuna delle Parti puo' denunciarlo in
qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto il primo
giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra
parte ha ricevuto la relativa notifica.
(3) In ogni caso il presente Accordo cessera' di avere
vigore anche prima del termine previsto dal paragrafo 2
sopraindicato per i seguenti motivi:

(a) per mutuo consenso delle Parti espresso per iscritto;
(b) qualora l'Ufficio di Roma sia trasferito al di fuori
dell'Italia.

(4) In caso di risoluzione, gli impegni assunti dalle
parti in virtu' del presente atto rimarranno n vigore al
fine di consentire la regolare conclusione delle attivita',
il licenziamento o il ritiro del personale, la restituzione
di fondi e beni inutilizzati; la liquidazione di conti fra
le parti e lo scioglimento di obbligazioni contrattuali nei
confronti del personale, di subappaltatori, di consulenti o
di fornitori. A seguito della chiusura di tutti gli impegni
finanziari relativi all'Ufficio di Roma e al suo personale,
l'OMS fornira' un resoconto finanziario relativo alle spese
e ad ogni eventuale rimanenza di fondi pertinenti
all'Ufficio. L'ammontare di fondi in eccesso dovra' essere
restituito al Governo Italiano, entro sei mesi dalla data
di risoluzione dell'Accordo.
(5) Con un anno di anticipo rispetto al termine di
scadenza del presente Accordo ciascuna delle Parti avra'
diritto di negoziarne la riconduzione.
I sottoscritti in rappresentanza del Governo della
Repubblica Italiana e dell'Organizzazione Mondiale della
Sanita', hanno rispettivamente firmato, a nome delle Parti,
il presente Accordo a Roma in data 03.05.2002 in due
originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti
i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze
nell'interpretazione, il testo in lingua inglese e' quello
che prevale.
 
----> vedere Accordo da pag. 11 a pag. 15 della G.U. <----
 
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