Gazzetta n. 257 del 5 novembre 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 23 ottobre 2003, n. 295 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanita' - Ufficio regionale per l'Europa, firmato a Roma il 3 maggio 2002. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanita' - Ufficio regionale per l'Europa, firmato a Roma il 3 maggio 2002. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 1.342.800 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3934): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 30 aprile 2003. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VIII e XII. Esaminato dalla III commissione il 27 maggio e il 18 giugno 2003. Esaminato in aula il 30 giugno 2003 e approvato il 1° luglio 2003. Senato della Repubblica (atto n. 2377): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e 13ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 24 settembre 2003. Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2003. |
| Ministero dell'Ambiente e Ministero della Salute della Tutela del Territorio
ACCORDO
TRA
IL GOVERNO ITALIANO
E
L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'
PREAMBOLO
(1) I Ministri dell'Ambiente e della Sanita' degli Stati Membri della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', insieme con i rappresentanti della Commissione delle Comunita' Europee, hanno adottato nell'incontro di Francoforte nei giorni 7-8 dicembre 1989 la Carta Europea per l'Ambiente e la Salute. (2) La suddetta Carta invitava l'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' (in appresso denominato "OMS/EURO") ad esaminare l'opportunita' e la fattibilita' di istituire un Centro Europeo per l'ambiente e la salute. (3) Il Governo Italiano, rappresentato dal Ministro della Sanita' e dal Ministro dell'Ambiente (in appresso denominati "i Ministri") e l'OMS/EURO hanno concordato nel 1990 un progetto pan-europeo di cooperazione nel campo della sanita' ambientale per un periodo iniziale di 5 anni e con successiva possibilita' di proseguimento dell'attivita' dell'OMS/EURO, allo scopo di sviluppare un Centro Europeo Ambiente e Salute (in appresso denominato "Il Centro") di cui un ufficio collocato e operante a Roma (ITALIA). (4) L'Accordo (in appresso denominato "L'Accordo del 1990") per costituire a Roma un ufficio del Centro in seguito denominato "l'Ufficio di Roma", e' stato firmato dal Governo Italiano e dall'OMS, a Roma il 14 giugno 1990. All'Accordo del 1990 della durata di 5 anni (fino al 31 dicembre 1995) e rinnovabile, e ad un Addendum firmato a Roma il 20 marzo 1991 (in appresso denominato "L'Addendum del 1991"), e' stata data ratifica ed esecuzione con legge dello Stato italiano numero 197 del 6 febbraio 1992. (5) La Seconda Conferenza Ministeriale sull'Ambiente e la Salute tenutasi ad Helsinki nel giugno 1994 ha chiesto un'espansione del ruolo del Centro per creare il contesto internazionale per la collaborazione pan-europea ai fini della messa in pratica del Piano d'Azione la' concordato. (6) Nel 1995, il Governo Italiano, rappresentato dai Ministri dell'Ambiente e della Sanita' e l'OMS/EURO hanno concordato il prolungamento della validita' dell'Accordo del 1990 e l'Addendum del 1991. Quest'accordo (in appresso denominato "Accordo del 1995") e' stato firmato dal Governo Italiano e dall'OMS a Roma il 17 luglio 1995. All'Accordo del 1995 della durata di 6 anni (fino al 31 dicembre 2001) e rinnovabile, e' stata data ratifica ed esecuzione con legge dello Stato italiano numero 18 del 20 gennaio 1997. (7) Gli Stati Membri dell'OMS/EURO alla terza Conferenza Ministeriale sul l'Ambiente e la Salute, tenutasi a Londra dal 16-18 giugno 1999, hanno espresso il loro apprezzamento per il ruolo e il lavoro svolto dal Centro e in particolare dall'Ufficio di Roma e hanno chiesto la continuazione e l'espansione del ruolo del Centro al fine di consentire la messa in opera delle azioni concordate alla Conferenza. (8) Il Comitato Regionale per l'Europa dell'OMS, nel corso della sua 49a sessione tenutasi a Firenze dal 13 al 17 settembre 1999, ha riconosciuto il contributo dato dal Centro ai progressi compiuti attraverso la collaborazione tra i settori ambiente e salute volta a raggiungere un ambiente che promuova la salute per tutti nella Regione Europea. Il Comitato ha inoltre espresso la necessita' di rafforzare il ruolo del Centro espandendone le risorse.
Articolo 1 (Rinnovo dell'Accordo)
(1) La validita' dell'Accordo del 1990 e dell'Addendum del 1991, cosi' come modificati o integrati dai seguenti articoli, e' prorogata dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2006. L'accordo del 1990 (annesso al presente accordo come allegato 1) e l'Addendum del 1991 (annesso come allegato 2) formano parte integrante del presente accordo.
Articolo 2 (Struttura Organizzativa)
L'articolo IX dell'Accordo del 1990 e' abrogato; L'articolo I dell'Accordo del 1990 e' sostituito dal seguente: (1) Il Centro Europeo Ambiente e Salute - Ufficio di Roma e' parte integrante dell'OMS/EURO e pienamente integrato nella struttura e il piano di lavoro della Divisione per il Supporto Tecnico dell'OMS/EURO. La direzione del Centro e' funzione del Direttore della Divisione per il Supporto Tecnico un'unita' di staff professionale del Centro sara' nominato dal Direttore Regionale dell'OMS/EURO come Direttore dell'Ufficio di Roma con responsabilita' manageriali e tecniche sullo staff operante a Roma. (2) Il Centro avra' un Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico, in conformita' con i programmi e le necessita' dell'OMS/EURO, formulera' pareri scientifici sul piano di lavoro dell'Ufficio di Roma. Inoltre, il Comitato valutera' ogni due anni, i risultati conseguiti dalle attivita' condotte, sulla base di apposite relazioni. (3) Il Comitato Tecnico Scientifico sara' composto di sette membri nominati dai Direttore Regionale dell'OMS/EURO. Al fine di ottimizzare l'utilizzazione di risorse nazionali e locali quando appropriato, il Direttore Regionale provvedera' alla nomina di un membro del Comitato Scientifico proposto dal Ministero della Salute e un membro proposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del paese ospitante. (4) I membri del Comitato Tecnico Scientifico dovranno avere comprovata esperienza nei settori di attivita' dell'Ufficio di Roma e saranno nominati per un periodo di tre anni rinnovabile. Detto Comitato Tecnico Scientifico si riunira' almeno una volta all'anno, eleggera' il suo presidente e adottera' propri metodi di lavoro.
Articolo 3 (Il contributo del Governo Italiano)
(1) Il Governo Italiano si obbliga a sostenere gli oneri relativi alla sistemazione logistica e al funzionamento degli uffici di Roma del Centro Europeo Ambiente e Salute, derivanti dall'attuazione dell'art. 2 dell'Accordo del 1990, mediante il versamento di un contributo annuale di 464.800 Euro (quattrocentosessantaquattromilaottocento). Questo contributo potra' essere eventualmente utilizzato anche per partecipare parzialmente alla copertura delle spese relative alle voci indicate nell'art. 3 dell'Accordo del 1990. L'Ufficio di Roma inviera' rendiconti annuali sulla gestione di questo contributo. (2) Il Governo Italiano si obbliga a fornire all'OMS i fondi necessari a coprire le spese indicate nell'art. 3 dell'Accordo del 1990 pari a un contributo annuale di 877.976 Euro (ottocentosettantasettemilanovecentosettantasei) limitatamente al personale operante presso l'Ufficio di Roma e ad eccezione di quello di cui all'art. 4, comma 1, nonche' per sostenere le attivita' tecniche relative ai programmi dell'Ufficio di Roma. (3) I contributi indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo saranno trasferiti all'inizio di ogni anno su un conto corrente bancario dell'OMS da essa indicato. Il Centro Europea Ambiente e Salute, Ufficio di Roma, provvedera' a inviare le relative coordinate bancarie al Governo Italiano. (4) Gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intendono comprensivi della quota del 13% di sussidi governativi al programma di cui all'art. 3, comma 3 dell'Accordo del 1990. (5) Gli importi dei contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere riesaminati a seguito di eventi sopravvenuti sulla base di richieste motivate e documentate dall'OMS e riconosciute valide dal Governo Italiano. A tale riguardo, le Parti concluderanno accordi specifici che entreranno in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del presente Accordo.
Articolo 4 (Il contributo dell'OMS/EURO)
(1) L'OMS/EURO trasferira' almeno due unita' di personale professionale e almeno tre unita' di personale amministrativo all'Ufficio di Roma del Centro. I relativi oneri saranno a carico del bilancio ordinario dell'OMS/EURO con effetto dal 1 gennaio 2002 (2) L'OMS/EURO si impegna a ricercare ulteriori fonti di finanziamento per le attivita' del Centro al fine di rafforzare le capacita' operative dell'Ufficio di Roma perseguendo l'obiettivo di incrementare progressivamente e sostanzialmente le risorse totali. Nell'ambito delle attivita' dell'Ufficio di Roma, l'OMS/EURO si impegna a considerare le proposte del Ministero nella Salute e di quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per attivita' di assistenza tecnica e cooperazione da realizzarsi in Italia all'interno de mandato dell'Ufficio di Roma. Si prevede in realta' che l'Ufficio di Roma avra' un grosso impatto e offrira' opportunita' di intensa cooperazione con il paese ospitante e con gli altri Stati Membri dell'OMS/EURO. (3) Nell'ambito degli impegni previsti dal presente Accordo, l'Ufficio di Roma preparera' in cooperazione con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dell'Italia un rapporto periodico in lingua inglese su 'Ambiente e Salute in Italia in relazione agli obbiettivi e alle politiche indicati nella cornice denominata "Health21". Questo rapporto sara' pubblicato dall'Ufficio di Roma ogni due anni a partire dal 2002 e distribuito in Europa.
Articolo 5 (Entrata in vigore e Durata dell'Accordo)
(1) Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle formalita' previste dagli ordinamenti delle due Parti. (2) Il presente Accordo rimarra' in vigore fino al 31 dicembre 2006. Ciascuna delle Parti puo' denunciarlo in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra parte ha ricevuto la relativa notifica. (3) In ogni caso il presente Accordo cessera' di avere vigore anche prima del termine previsto dal paragrafo 2 sopraindicato per i seguenti motivi:
(a) per mutuo consenso delle Parti espresso per iscritto; (b) qualora l'Ufficio di Roma sia trasferito al di fuori dell'Italia.
(4) In caso di risoluzione, gli impegni assunti dalle parti in virtu' del presente atto rimarranno n vigore al fine di consentire la regolare conclusione delle attivita', il licenziamento o il ritiro del personale, la restituzione di fondi e beni inutilizzati; la liquidazione di conti fra le parti e lo scioglimento di obbligazioni contrattuali nei confronti del personale, di subappaltatori, di consulenti o di fornitori. A seguito della chiusura di tutti gli impegni finanziari relativi all'Ufficio di Roma e al suo personale, l'OMS fornira' un resoconto finanziario relativo alle spese e ad ogni eventuale rimanenza di fondi pertinenti all'Ufficio. L'ammontare di fondi in eccesso dovra' essere restituito al Governo Italiano, entro sei mesi dalla data di risoluzione dell'Accordo. (5) Con un anno di anticipo rispetto al termine di scadenza del presente Accordo ciascuna delle Parti avra' diritto di negoziarne la riconduzione. I sottoscritti in rappresentanza del Governo della Repubblica Italiana e dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', hanno rispettivamente firmato, a nome delle Parti, il presente Accordo a Roma in data 03.05.2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, il testo in lingua inglese e' quello che prevale. |
| ----> vedere Accordo da pag. 11 a pag. 15 della G.U. <---- |
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