Gazzetta n. 257 del 5 novembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 16 settembre 2003 |
Criteri generali sui contratti di solidarieta'. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; Visto il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1995, recante «Disciplina, nelle unita' produttive interessate da contratti di solidarieta' e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici»; Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6, del sopra citato decreto-legge n. 510 del 1996, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso; Visto l'art. 1, comma 1, della gia' richiamata legge n. 451 del 1994, che ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 96 del 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2002, recante «Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/1999: devoluzione di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali», che ha attribuito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei sopra richiamati criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale; Vista la propria direttiva generale annuale sull'azione amministrativa e sulla gestione emanata, per l'anno 2002, in data 8 febbraio 2002 e registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2002, nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti criteri; Visto il decreto ministeriale del 20 agosto 2002, n. 31445, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002, registro n. 6, foglio n. 163, riguardante i criteri per la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 della richiamata legge n. 863/1984, contratti collettivi denominati «contratti di solidarieta»; Ritenuta la necessita' di disciplinare ulteriormente la materia riguardante la concessione del predetto trattamento, in particolare nella parte relativa sia al numero dei lavoratori interessati alla riduzione oraria, in rapporto al numero dei lavoratori dichiarati esuberanti, sia alla percentuale di riduzione oraria da applicare, tale da dimostrare il mantenimento dell'attivita' pro-duttiva; Decreta: Art. 1. All'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 31445 del 20 agosto 2002 concernente i criteri per la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 della richiamata legge n. 863/1984, contratti collettivi denominati «contratti di solidarieta», e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis - In considerazione delle finalita' stesse dell'istituto della solidarieta', non e' ammessa, in via generale, la possibilita' di stipulare accordi sindacali laddove venga previsto che il numero dei lavoratori interessati alla riduzione oraria risulti essere uguale o inferiore al numero dei lavoratori ritenuti esuberanti. Altresi', in linea di principio, al fine di mantenere una reale tenuta produttiva dell'azienda, non possono essere ritenuti idonei i contratti di solidarieta' che prevedano una riduzione oraria superiore al 50% qualora tale riduzione interessi piu' della meta' dell'organico.». |
| Art. 2. 1. Il criterio indicato nel precedente articolo si applica ai contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. 2. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2003 Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 20 |
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