Gazzetta n. 257 del 5 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 settembre 2003
Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni e mobilita' fino al 31 dicembre 2003 ad alcune societa' ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. (Decreto n. 32837).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, prevede, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in deroga alla disciplina vigente in materia, concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003;
Considerato che, con gli appositi accordi indicati nel dispositivo del presente provvedimento, intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state individuate le fattispecie aziendali, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002, in quanto, mediante la concessione, in deroga alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali, relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere i sopra indicati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' entro e non oltre il 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in deroga alla normativa vigente in materia, e' autorizzata, per il periodo dal 9 giugno al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2003, in favore di settantaquattro ex dipendenti della societa' «Ligabue» di Fiumicino (Roma), i cui nominativi sono indicati negli elenchi allegati al sopra citato accordo, che costituiscono, unitamente all'accordo stesso, parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in deroga alla normativa vigente in materia, e' autorizzata, per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 giugno 2003 e richiesta con istanza presentata in data 1° luglio 2003, in favore di quattrocento dipendenti dalla «Fondazione di culto e religione istituto Papa Giovanni XXIII°» unita' di Serra D'Aiello (Cosenza), sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto.
 
Art. 3.
La societa' di cui all'art. 1 e la Fondazione di cui all'art. 2 sono tenute a versare, dalla data di decorrenza dei trattamenti concessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.
 
Art. 4.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S, e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2.
 
Art. 5.
Le concessioni delle indennita', disposte con gli articoli 1 e 2 sono autorizzate nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 4.733.400, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 6.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 5, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 settembre 2003

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 22
 
Allegato

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DEL LAVORO
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
Divisione VIII

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 11 giugno 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario on. Pasquale Viespoli, assistito dalla dott.ssa Erminia Viggiani, dirigente la divisione VIII della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, sono presenti, inoltre, per la regione Calabria il dott. Franco Morelli, capo di gabinetto ed il dott. Claudio La Russa, consulente regionale, si e' tenuta una riunione.
Sono presenti per:
«Istituto Papa Giovanni XXIII» rappresentata dal dott. Luigi Bruno, direttore del personale, assistito dal dott. Domenico Petrella e dalla dott.ssa Nelida Ancora della societa' «Italia lavoro»;
FP CGIL nazionale, rappresentata dalla sig.ra Donatella Bruno;
CISL FPS Cosenza rappresentata dal sig. Walter Giampa';
UILtUCS UIL Cosenza rappresentata dal sig. Antonio Verrino;
CIB UNICOBAS Cosenza rappresentata dal sig. Franco Iachetta;
CISAL Sanita' Cosenza rappresentata dal sig. Nicola Chiarello;
Premesso:
Che al fine di individuare positive soluzioni ai gravi problemi occupazionali dell'Istituto suindicato;
Che la regione Calabria sta riesaminando la convenzione stipulata con la Fondazione;
Che si prevede di impegnare «Italia lavoro» per la definizione di un piano di risanamento e di riqualificazione del personale interessato;
Che il Governo ha ribadito il proprio impegno al fine di rendere possibile il rilancio produttivo ed occupazione della stessa;
Che ai sensi dell'art. 41, legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere l'intervento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.
Tutto cio' premesso
e' stato concordato quanto segue:
L'«Istituto Papa Giovanni XXIII» avanzera' richiesta di concessione della CIGS ai sensi dell'art. 41 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) a decorrere dal 1° giugno 2003 e fino al 31 dicembre 2003 a favore di quattrocento dipendenti.
Con la presente intesa le parti si sono date atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale ai fini della concessione della CIGS, contestualmente la regione Calabria da parere favorevole alla concessione della CIGS stessa.
Il sottosegretario al lavoro on. Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui al gia' citato art. 41, legge n. 289/2002.
Letto, confermato e sottoscritto

VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 30 giugno 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario al lavoro on. Pasquale Viespoli, assistito dalla dott.ssa Erminia Viggiani congiuntamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresentato dal dott. Claudio Carli e dalla dott.ssa Paola Polillo si e' tenuta una riunione per l'esame della situazione ex dipendenti «Ligabue».
Sono presenti:
per la regione Lazio il dott. Raffaele Fontana;
per il comune di Roma il dott. Luigi Ciminelli;
per il comune di Fiumicino il dott. Paolo Sugamosto;
per ADR il dott. Claudio Tanilli;
per l'ENAC e l'aeroporto di Fiumicino il dott. Carlo Luzzati;
per l'ENAV il dott. Francesco Tocchi;
per ATI Isfort il dott. Aldo Caffio e il dott. Dario Ursini;
per FILT CGIL il sig. Francesco Garzia;
per FIT CISL il sig. Carlo Lanternari;
per UIL Trasporti il sig. Guido Moretti;
per UGL Trasporto aereo il sig. Nicola Merli;
per SULT CTA il sig. Paolo Marras;
Premesso che:
In data 2 agosto 2002 veniva siglato un lodo ministeriale per i trecentottantacinque ex dipendenti della societa' «Ligabue» (che si allega) con il quale la maggior parte degli stessi veniva rioccupata in varie aziende dell'indotto per le restanti settantasei unita' la regione Lazio si era impegnata ad attivare corsi di formazione finalizzati all'occupazione in ambito aeroportuale, per varie ragioni i corsi stessi sono partiti il 23 giugno 2003;
Per i lavoratori interessati e' terminato il periodo coperto dall'indennita' di disoccupazione che unita alla retribuzione prevista per i corsi avrebbe garantito un reddito sufficiente;
Tutte le parti presenti sono impegnate a ricercare soluzioni occupazionali infatti il comune di Roma assumera', entro settembre, diciotto cuochi; l'ENAV si e' impegnata ad assumere due unita'; l'ENAC tre unita; Consorzio IGS ha messo a disposizione cinque posti, ADR ed ENAC aeroporto di Fiumicino sono impegnati per ricollocare le rimanenti unita';
Che ai sensi dell'art. 41 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere l'intervento straordinario di trattamento di mobilita' dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento del programma di formazione finalizzato al reimpiego dei lavoratori coinvolti.
Si conviene:
Di ricorrere al trattamento di mobilita' ai sensi dell'art. 41 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2003 a favore del personale indicato nell'elenco allegato.
Con la presente intesa le parti si sono date atto di avere esperito la procedura di consultazione sindacale ai fini della concessione del trattamento di mobilita' previsto dall'art. 41 della legge n. 289/2002.
Il sottosegretario al lavoro on. Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione rappresentata relativa agli ex dipendenti «Ligabue» rientri nella previsione normativa di cui al gia' citato art. 41 della legge n. 289/2002.
Letto, confermato e sottoscritto

----> vedere Tabelle da pag. 37 a pag. 39 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone