Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 ottobre 2003
Rettifica al decreto 12 marzo 2003, relativo alla modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela dei lavoratori

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina per il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista le legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, art. 18, recante norme per la rettifica da apportare ai testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Visto il decreto direttoriale 12 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2003 concernente: «Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella"»;
Vista la nota del Consorzio di tutela vini «Valpolicella» del 21 ottobre 2003;
Considerato che per mero errore materiale, all'art. 4, commi 13 e 14, del sopra citato disciplinare di produzione dei vini di che trattasi, sono stati riportati erroneamente nel disposto dei commi, riferimenti errati rispetto alle disposizioni cui si riferiscono, e che all'art. 8, comma 5, dopo la parola «raso bocca» e' stata omessa la frase «tuttavia per le bottiglie fino a lt 0,375 e' consentito anche l'uso del tappo a vite»;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla rettifica degli articoli 4 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella»;
Decreta:
1. All'art. 4 i commi 13 e 14, sono cosi' modificati:
comma 13 «i rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 10 del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola con indicazione geografica tipica;
comma 14 «per la produzione dei vini "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella" si dovra' attuare la cernita delle uve in vigneto, secondo gli usi tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore al 70% della produzione massima ad ettaro prevista al precedente comma 9».
2. All'art. 8 il comma 5 viene cosi' modificato: «tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata "Valpolicella" devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro con abbigliamento consono al loro carattere di pregio. Nella chiusura di dette bottiglie e' consentito l'uso di tappi raso bocca; per le bottiglie fino a lt 0,375 e' consentito anche l'uso del tappo a vite».
3. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto direttoriale 12 marzo 2003.
4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2003
Il direttore generale: Abate
 
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