Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2003, n. 297
Regolamento recante modifica dell'articolo 57 del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
I MINISTRI DELLA SALUTE E DELLA DIFESA

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali che ha previsto che le Amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti;
Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce Rossa italiana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997, n. 110, concernente il regolamento di approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56;
Ritenuta l'opportunita' di procedere ad una modifica del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, stante la necessita' di assicurare la funzionalita' dell'Ente;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito l'assenso preliminare del Consiglio dei Ministri, nella riunione del 28 agosto 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;
Acquisito l'assenso definitivo del Consiglio dei Ministri, nella riunione del 3 ottobre 2003;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. All'articolo 57, comma 2, del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, dopo le parole: "dodici mesi", sono inserite le seguenti: "prorogabili fino a ventiquattro in sede di prima attuazione del presente statuto,".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 3 ottobre 2003

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 202



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 13 del decreto legislativo n. 419 del
29 ottobre 1999 recante "Riordinamento del sistema degli
enti pubblici nazionali, a norma degli artt. 11 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", dispone:
"Art. 13 (Revisione statutaria) - 1. Le amministrazioni
dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici
cui si applica il presente decreto promuovono, con le
modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la
revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti
stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della
materia:
a) attribuzione di poteri di programmazione,
indirizzo e relativo controllo strategico:
1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il
carattere monocratico dell'organo e' adeguato alla
dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al
prevalente carattere tecnico dell'attivita' svolta o
giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze
conferite a regioni o enti locali;
2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad
un organo collegiale, denominato consiglio di
amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e
composto da un numero di membri variabile da due a otto, in
relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e
finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della
gratuita' degli incarichi;
b) previsione della nomina dei componenti del
consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del
Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei
settori di attivita' dell'ente, con esclusione di
rappresentanti del Ministero vigilante o di altre
amministrazioni pubbliche, di organizzazioni
imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;
c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo
criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente,
ferma restando l'attribuzione all'autorita' di vigilanza
del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti,
nonche', per gli enti finanziati in misura prevalente con
trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione
dei programmi di attivita';
d) previsione, quando l'ente operi in materia
inerente al sistema regionale o locale, di forme di
intervento degli enti territorialmente interessati, o della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da
assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali,
di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;
e) eventuale attribuzione di compiti di definizione
del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero
di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da
esperti designati da amministrazioni e organizzazioni
direttamente interessate all'attivita' dell'ente, ovvero,
per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti
in prevalenza da docenti o esperti del settore;
f) determinazione del compenso eventualmente
spettante ai componenti degli organi di amministrazione,
ordinari o straordinari, con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sulla base di
eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei
Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni
di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo
rimborso delle spese di missione;
g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di
rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice
collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di
amministrazione; previsione, per i soli enti di grande
rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o
finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli
incarichi, di un vice-presidente, designato tra i
componenti del consiglio; previsione che il presidente
possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente
a non piu' di due mandati;
h) previsione di un collegio dei revisori composto di
tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo
o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in
rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti
tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra
persone in possesso di specifica professionalita';
previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di
notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
i) esclusione del direttore generale dal novero degli
organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonche' ad
altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio
di distinzione tra attivita' di indirizzo e attivita' di
gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni; previsione della
responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento
dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o
organo di vertice, con riferimento, ove possibile,
all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget
di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione,
di un sistema di controlli interni, coerente con i principi
fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il
pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
n) determinazione del numero massimo degli uffici
dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione
dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza,
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi,
in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti
interni, eventualmente soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, ovvero ad altri atti
organizzativi;
o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di
contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i
predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
p) previsione della facolta' di attribuire, per
motivate esigenze ed entro un limite numerico
predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti
delle materie di competenza istituzionale;
q) previsione delle ipotesi di commissariamento
dell'ente e dei poteri del commissario straordinario,
nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti
di notevole rilievo o dimensione organizzativa e
finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza;
previsione, per i soli enti di notevole rilievo o
dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita'
di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di
termini perentori di durata massima del commissariamento, a
pena di scioglimento dell'ente.
2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve
le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed
all'attivita' di singoli enti, con particolare riferimento
a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione
della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti
a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonche' le
esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai
quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui
alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di
cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se
coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per
motivate esigenze degli stessi.
3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente
ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla
data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal
1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:
a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo
che risultino composti in conformita' ai criteri di cui al
comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a
che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono
nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria, salva la possibilita' dell'autorita' di
vigilanza di nominare un commissario straordinario;
b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai
criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le
relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del
nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'autorita' di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso
contrario, dal solo presidente del collegio.
4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali
la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del
30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti
e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova
istituzione.".
- L'art. 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre
1995, n. 390, recante: "Provvedimenti urgenti in materia di
prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia
sanitaria", convertito con modificazioni dalla legge n. 490
del 20 novembre 1995, dispone:
"2. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere
approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 31
luglio 1980, n. 613, recante: "Riordinamento della Croce
rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)", e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 1980, n. 275.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 7 marzo 1997, n. 110, recante: "Regolamento recante
approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana
della Croce rossa", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 26 aprile 1997, n. 96.
- L'art. 5 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8,
recante: "Proroga di disposizioni relative ai medici a
tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti
didattici universitari e organi amministrativi della Croce
Rossa", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2002, n. 56, dispone:
"Art. 5 (Proroga degli organi amministrativi
dell'Associazione italiana della Croce Rossa). - In deroga
all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi
amministrativi, i consigli dei comitati provinciali ed i
consigli dei comitati regionali, nonche' il comitato
centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa,
restano in carica fino all'approvazione del nuovo statuto
dell'Associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno
2002.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 5 luglio 2002, n. 208, recante: "Approvazione del nuovo
statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002,
n. 224.
Nota all'art. 1.
- L'art. 57 del nuovo statuto dell'Associazione
italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2002, n.
208, recante: "Approvazione del nuovo statuto
dell'Associazione italiana della Croce Rossa", come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 57 (Commissariamento). - 1. In caso di
impossibilita' di funzionamento dell'ente, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della salute, e' nominato un commissario
straordinario che assume i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione.
2. Il commissario puo' rimanere in carica per non piu'
di dodici mesi prorogabili fino a ventiquattro in sede di
prima attuazione del presente statuto, entro i quali
dovranno essere ricostituiti gli organi statutari.".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone