Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 12 settembre 2003 |
Recepimento della direttiva 2003/19/CE della Commissione del 21 marzo 2003 che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle masse ed alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo). |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE. Visto decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE che, fra l'altro, modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 1998, di attuazione della direttiva 97/27/CE concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE; Vista la direttiva 2003/19/CE della Commissione del 21 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 79 del 26 marzo 2003, che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle masse ed alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1. 1. Gli allegati da I a IV del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, sono modificati conformemente all'allegato del presente decreto che ne costituisce parte integrante. |
| Art. 2. 1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, in relazione ai veicoli conformi al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, come da ultimo modificato dal presente decreto, non e' consentito per motivi concernenti le masse e le dimensioni: a) rifiutare, per un tipo di veicolo a motore delle categorie M2, M3, N ed O, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, o b) rifiutare, per un tipo di veicolo a motore delle categorie M2, M3, N ed O, di attribuire le masse ammissibili per l'immatricolazione o l'ammissione alla circolazione a norma dell'allegato IV; quando richiesto, o c) rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'ammissione alla circolazione di tali veicoli. 2. A decorrere dal 1° ottobre 2004 non e' consentito rilasciare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo delle categorie M2, M3, N ed O, per motivi concernenti le masse e le dimensioni, se non sono rispettate le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, come da ultimo modificato dal presente decreto. |
| Art. 3. 1. Il presente decreto fa salve le omologazioni rilasciate a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, nonche' del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997 come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, e non preclude l'estensione di tali omologazioni a norma del decreto in base al quale sono state rilasciate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 settembre 2003 Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 5 |
| Allegato
GLI ALLEGATI DA I A IV DEL DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 14 NOVEMBRE 1997, COME MODIFICATO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 20 GIUGNO 2003, SONO COSI' MODIFICATI:
----> vedere allegato da pag. 30 a pag. 35 della G.U. <---- |
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