Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 settembre 2003
Recepimento della direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita' le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, e della rettifica alla direttiva 96/53/CE.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua, da ultimo, al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1998, di attuazione della direttiva 96/53/CE che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale;
Vista la direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 67 del 9 marzo 2002, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita' le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale;
Vista la rettifica della direttiva 96/53/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 19 del 24 gennaio 1998, che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita' le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.
1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1998, e' modificato come segue:
a) all'art. 1, comma 1, la lettera a), e' sostituita dalla seguente:
«a) alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2 ed M3 e dei loro rimorchi della categoria O e dei veicoli a motore delle categorie N2 ed N3 e dei loro rimorchi delle categorie O3 ed O4 quali definiti nell'allegato II al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974 e successive modificazioni.»;
b) all'art. 1, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
«3. Il presente decreto non si applica agli autosnodati che presentano piu' di una sezione snodata.»;
c) all'art. 3, comma 1, il periodo «nel traffico nazionale, di veicoli per il trasporto di merci immatricolati o immessi in circolazione in un altro Stato membro per ragioni inerenti alle dimensioni», e' sostituito dal periodo: «nel traffico nazionale, di veicoli immatricolati o immessi in circolazione in un altro Stato membro, per motivi inerenti alle dimensioni,»;
d) all'art. 4, i commi 1 e 2, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
«1. Non e' consentito autorizzare la normale circolazione:
a) di veicoli o di veicoli combinati adibiti al trasporto nazionale merci non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 e 4.4;
b) di veicoli adibiti al trasporto nazionale passeggeri, non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.4-bis, 1.5 e 1.5-bis.
2. Tuttavia, e' consentito autorizzare la circolazione:
a) di veicoli o di veicoli combinati adibiti al trasporto nazionale merci non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3;
b) di veicoli adibiti al trasporto nazionale passeggeri, non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3.»;
e) all'art. 4, comma 4, le parole «di merci», ovunque ricorrano, sono soppresse;
f) all'art. 4, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente comma:
«7-bis. E' consentito autorizzare fino al 31 dicembre 2020 la circolazione degli autobus, immatricolati o immessi in circolazione in Italia anteriormente alla data di applicazione del presente decreto, le cui dimensioni superino quelle stabilite dall'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.5 e 1.5-bis.»;
g) l'art. 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7. - Il presente decreto non esclude l'applicazione di disposizioni di circolazione stradale che consentono limitazioni dei pesi e/o delle dimensioni di veicoli su determinate strade o strutture di ingegneria civile, indipendentemente dallo Stato in cui tali veicoli sono immatricolati o immessi in circolazione, e pertanto non esclude la possibilita' di imporre restrizioni locali delle dimensioni massime autorizzate e/o dei pesi massimi autorizzati dei veicoli che possono essere utilizzati in zone o su strade specificate, in cui l'infrastruttura non e' adatta alla circolazione dei veicoli lunghi e pesanti, come ad esempio, nel centro delle citta', nei piccoli villaggi o nei siti di particolare interesse naturale.».
h) nell'allegato I, il punto 1.1, e' sostituito dal seguente:
«1.1 Lunghezza massima:

veicolo a motore diverso da un autobus |12,00 m rimorchio.... |12,00 m autoarticolato.... |16.50 m autotreno.... |18,75 m autosnodato.... |18.75 m autobus a 2 assi.... |13,50 m autobus aventi piu' di 2 assi.... |15,00 m autobus + rimorchio.... |18,75 m};

i) nell'allegato I, dopo il punto 1.4 e' aggiunto il seguente punto:
«1.4-bis Qualora ad un autobus siano aggiunte sovrastrutture amovibili quali i porta-sci, la lunghezza del veicolo, sovrastrutture comprese, non deve superare la lunghezza massima prevista al punto 1.1»;
l) nell'allegato I, dopo il punto 1.5 e' aggiunto il seguente punto:
«1.5-bis Ulteriori requisiti per gli autobus:
A veicolo fermo e' tracciato con una linea sul terreno un piano verticale tangente al lato del veicolo ed orientato verso l'esterno della circonferenza. Per gli autosnodati le due unita' rigide devono essere allineate al piano.
Quando il veicolo entra con un movimento in linea retta nella superficie circolare descritta al punto 1.5, nessuna sua parte deve discostarsi da tale piano verticale di piu' di 0,60 m»,
m) nell'allegato I, il punto 3.1 e' sostituito dal seguente punto:
«3.1 Assi semplici.
Asse non motore semplice 10 t».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2003
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 14
 
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