Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 28 ottobre 2003
Conferimento al Consorzio del vino Brunello di Montalcino dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG «Brunello di Montalcino».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' del consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;
Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;
Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano canditati all'attivita' di controllo in conformita' alle istituzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 maggio 1998 con il quale e' stata riconosciuta la DOCG «Brunello di Montalcino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela del vino Brunello di Montalcino, con sede in Costa del Municipio n. 1, Montalcino (Siena), munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attivita' di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOCG «Brunello di Montalcino», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;
Considerato che la citata richiesta e' stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 2 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Toscana;
Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 2 ottobre 2003;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Consorzio di tutela del vino Brunello di Montalcino, con sede in Costa del Municipio n. 1, Montalcino (Siena), e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOCG «Brunello di Montalcino», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.
 
Art. 2.
1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino Brunello di Montalcino, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovra' assicurare che, conformemente alle attivita' schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOCG «Brunello di Montalcino» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Brunello di Montalcino» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi del vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici;
b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio I.A.A., competente e' tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attivita' di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) la regione, la provincia e la camera di commercio I.A.A., competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei v.q.p.r.d.; in particolare la Camera di commercio I.A.A., puo' delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Brunello di Montalcino», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
d) le ditte imbottigliatrici devono applicare sulle bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri i contrassegni di Stato rilasciati dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformita'.
 
Art. 3.
1. Il Consorzio autorizzato non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG «Brunello di Montalcino», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4.
1. Il Consorzio autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Toscana, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.
 
Art. 5.
1. Il termine della validita', dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sara' fissato dopo l'ultimazione dell'attivita' di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.
2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2003
Il direttore generale: Abate
 
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