Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2003 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 25 luglio 2003
Fondo sanitario nazionale 2002 - parte corrente - ripartizione tra le regioni delle disponibilita' stanziate dall'art. 52, comma 18, della legge n. 289/2002 e dell'accantonamento per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662/1996. (Deliberazione n. 43/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che indica le linee di indirizzo e di svolgimento dell'attivita' istituzionale del Servizio sanitario nazionale che vengono stabilite attraverso il Piano sanitario nazionale e fissate per la sua durata triennale con legge dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano medesimo, con priorita' per i progetti riguardanti la tutela della salute materno-infantile, mentale, degli anziani, nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, in particolare modo, delle malattie ereditarie;
Visto il comma 34-bis del medesimo articolo sopracitato, introdotto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;
Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, deliberi annualmente a titolo di acconto, in favore delle regioni e delle province autonome, l'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale - parte corrente;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge n. 449/1997, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, di «approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000», che formula un patto di solidarieta' attraverso l'individuazione di determinati obiettivi di salute e la promozione della qualita' dei servizi;
Considerato che in carenza del nuovo Piano sanitario nazionale le regioni hanno avanzato specifica richiesta per il proseguimento delle attivita' sulle stesse linee di intervento e che le somme accantonate vengano assegnate con i medesimi criteri degli anni precedenti;
Visto l'art. 52, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che per il solo anno 2002 stabilisce di porre a carico dello Stato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dall'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, l'importo di 165.000.000 euro a compensazione della minore somma definita a titolo di entrate proprie e l'importo di 50.000.000 euro per il finanziamento dell'ospedale «Bambino Gesu» di Roma;
Considerato che dette disponibilita' per l'anno 2002 vanno ad aggiungersi agli importi gia' ripartiti con la propria delibera 31 gennaio 2003 n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 94/2003);
Considerato altresi', che sulla suddetta delibera e' stata gia' accantonata la somma di 1.109.865.876 euro per l'anno 2002 per il conseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute;
Vista la propria delibera che in data odierna ha assegnato al Fondo per l'esclusivita' del personale dirigente del ruolo sanitario la somma di 36.151.982,94 euro restando quindi disponibile un importo di 1.073.713.893,06 euro per i sovracitati obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 maggio 2003 sui seguenti punti:
1) ripartizione dell'importo di 164.334.089 euro a compensazione della minore somma definita a titolo di entrate proprie;
2) assegnazione per il finanziamento delle prestazioni erogate dall'ospedale «Bambino Gesu» di 50.000.000 euro (art. 52, comma 18, legge n. 289/2002);
3) ripartizione delle somme vincolate per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (art. 1, commi 34 e 34-bis, legge n. 662/1996);
4) compensazione della mobilita' sanitaria internazionale (art. 18, comma 7, decreto legislativo n. 502/1992), per gli anni 1995-1999, con la copertura degli oneri a favore delle regioni creditrici a carico di tutte le altre in proporzione ai costi da ciascuna generati per l'assistenza di propri cittadini inviati all'estero e sulle richieste delle regioni per la redistribuzione con criteri propri di una quota del Fondo di riequilibrio per l'anno 2002 pari a 361.519.830 euro (700 miliardi di lire);
Vista la proposta del Ministero della salute in data 19 maggio 2003 con la quale si richiede di ripartire la somma di 1.073.713.893 euro, tra le regioni interessate, adottando quale indicatore di riparto la popolazione residente, nonche' le altre somme di cui sopra, pari a 214.334.089 euro, operando nell'occasione i conguagli richiesti dalle regioni;
Delibera:
A valere sull'accantonamento disposto dall'art. 52, comma 18, della legge n. 289/2002 e dalla delibera n. 1/2003 citata in premessa, e' assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di 1.288.047.982 euro, di cui:
1) 1.073.713.893 euro per i progetti di carattere prioritario e rilievo nazionale;
2) 164.334.089 euro per l'integrazione di entrate proprie;
3) 50.000.000 euro per il finanziamento delle prestazioni erogate dall'ospedale «Bambino Gesu».
Tali importi risultano specificati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.
Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato
Tremonti Il segretario del CIPE
Baldassarri

Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 149
 
Allegato

----> vedere allegato a pag. 43 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone