IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185; Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: grandinate 17 luglio 2003 nella provincia di Udine; tromba d'aria 23 luglio 2003 nella provincia di Udine; grandinate 23 luglio 2003 nella provincia di Udine; grandinate 6 agosto 2003 nella provincia di Gorizia; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territoti agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256: Gorizia: grandinate del 6 agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) b), nel territorio del comune di Dolegna del Collio; Udine: grandinate del 17 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) b), nel territorio del comune di Majano; grandinate del 23 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), nel territorio dei comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano; tromba d'aria del 23 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), nel territorio del comune di Mortegliano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 29 ottobre 2003 Il Ministro: Alemanno |