Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 ottobre 2003
Ripartizione delle risorse per le attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'ufficio centrale per l'orientamento
e la formazione professionale dei lavoratori

Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997, «norme in materia di promozione dell'occupazione», ed in particolare l'art. 16 recante disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attivita' di formazione degli apprendisti, ed in particolare l'art. 6;
Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999, «misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita' formative;
Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002, «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)», ed in particolare l'art. 47, comma 2;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;
Visto il parere favorevole del Coordinamento tecnico regioni per la formazione professionale e il lavoro del 13 ottobre 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. Come previsto dall'art. 47, comma 2, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 si dispone la destinazione di Euro 100.000.000,00, a carico del Fondo di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il finanziamento delle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. Le risorse, di cui al comma precedente, vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, per l'80% in base al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio e per il restante 20% secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti formati nell'anno 2002, come risulta dai dati di monitoraggio regionale al 30 giugno 2003, prevedendo un limite minimo di 516.000 euro per ciascuna regione. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella seguente tabella;

=====================================================================
|Ripartizione (a)|Ripartizione (b) |
| apprendisti | apprendisti | Totale
Regioni | occupati | formati | complessivo ===================================================================== Piemonte |7.510.024,95 |2.922.596,47 |10.432.621,42 --------------------------------------------------------------------- Valle d'Aosta |516.000,00 |- |516.000,00 --------------------------------------------------------------------- Lombardia |14.588.147,40 |1.406.151,59 |15.994.298,99 --------------------------------------------------------------------- Prov. Aut. di | | | Bolzano |859.509,14 |1.975.516,91 |2.835.026,05 --------------------------------------------------------------------- Prov. Aut. di | | | Trento |1.174.874,10 |84.877,80 |1.259.751,90 --------------------------------------------------------------------- Veneto |11.584.280,61 |752.405,45 |12.336.686,06 --------------------------------------------------------------------- Friuli Venezia | | | Giulia |2.143.522,33 |2.187.134,63 |4.330.656,96 --------------------------------------------------------------------- Liguria |2.450.438,74 |57.500,41 |2.507.939,15 --------------------------------------------------------------------- Emilia Romagna |9.052.816,89 |9.651.284,31 |18.704.101,20 --------------------------------------------------------------------- Toscana |7.116.021,61 |325.415,48 |7.441.437,09 --------------------------------------------------------------------- Umbria |1.919.325,39 |10.214,59 |1.929.539,98 --------------------------------------------------------------------- Marche |3.857.600,36 |10.358,61 |3.867.958,97 --------------------------------------------------------------------- Lazio |4.077.787,82 |6.655,79 |4.084.443,61 --------------------------------------------------------------------- Abruzzo |1.772.239,40 |- |1.772.239,40 --------------------------------------------------------------------- Molise |516.000,00 |- |516.000,00 --------------------------------------------------------------------- Campania |1.860.042,31 |192.771,57 |2.052.813,88 --------------------------------------------------------------------- Puglia |4.180.817,23 |- |4.180.817,23 --------------------------------------------------------------------- Basilicata |516.000,00 |- |516.000,00 --------------------------------------------------------------------- Calabria |566.625,92 |- |566.625,92 --------------------------------------------------------------------- Sicilia |2.828.953,07 |- |2.828.953,07 --------------------------------------------------------------------- Sardegna |1.218.572,70 |107.516,42 |1.326.089,12 ---------------------------------------------------------------------
Totale |80.309.599,97 |19.690.400,03 |100.000.000,00

(a) Dati fonte I.N.P.S. al 30 settembre 2003;
(b) Dati monitoraggio regionale al 30 giugno 2003.
3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del bilancio di previsione per l'esercizio 2003 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993.
4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate puo' essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attivita' formativa. Con le risorse di cui al presente decreto non e' rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.
 
Art. 2.
1. L'erogazione delle risorse assegnate e' subordinata alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da parte delle regioni e province autonome, dell'avvio delle procedure per la realizzazione delle attivita' formative; tale avvio deve avvenire entro il 30 giugno 2004. Qualora, entro la data indicata, le amministrazioni regionali e provinciali non abbiano provveduto ad avviare tali procedure, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse ed alla conseguente ripartizione fra le altre amministrazioni, secondo criteri da concordare con il coordinamento tecnico formazione professionale e lavoro delle regioni.
2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attivita' per l'apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma redige un rapporto annuale di attuazione, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da inviare allo stesso Ministero entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministero del lavoro e politiche sociali, entro il 31 ottobre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome. La predisposizione del rapporto di monitoraggio, secondo i termini e i criteri previsti, viene considerata premiante ai fini delle prossime ripartizioni di risorse per l'apprendistato fra regioni e province autonome.
3. Trascorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate - con atti amministrativi giuridicamente vincolanti - dalle regioni e dalle province autonome. Tali risorse sono distribuite fra le altre amministrazioni sulla base di indicatori di performance da concordare con il coordinamento tecnico formazione professionale e lavoro delle regioni.
Roma, 23 ottobre 2003
Il direttore generale: Bulgarelli
 
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