Gazzetta n. 260 del 8 novembre 2003 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 25 luglio 2003
Fondo sanitario nazionale 2003, finanziamento per borse di studio in medicina generale, II annualita' biennio 2001-2003, bando decreto ministeriale 31 maggio 2001. (Deliberazione n. 38/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, il quale stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;
Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante disposizioni per l'attuazione della citata direttiva n. 86/457/CEE del 15 settembre 1986;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone che l'importo delle borse di studio sia pari a quello previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, in attuazione della direttiva CEE n. 82/76/1982 concernente gli specializzandi;
Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Vista la propria delibera 14 marzo 2003, n. 8 (Gazzetta Ufficiale n. 122/2003) con la quale e' stata accantonata una quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - anno 2003;
Vista la proposta del Ministero della salute del 16 luglio 2003, con la quale si evidenzia, tra l'altro, che l'importo annuo delle borse di studio, come stabilito dal citato decreto n. 257/1991, e' stato incrementato dell'aliquota IRAP dell'8,5%;
Considerato che le eccedenze di fondi dovute a variazioni del numero dei tirocinanti, secondo quanto stabilito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 luglio 1995, vengono recuperate in sede di successivi riparti del Fondo sanitario;
Tenuto conto che le somme utilizzate per le spese di organizzazione non sono soggette al recupero;
Considerato che, sulla base dei dati comunicati dalle regioni al Ministero della salute anche in ordine ai recuperi da effettuare con riferimento agli anni precedenti, risultano da assegnare 33.636.315,00 euro;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 24 luglio 2003, sulla proposta del Ministro della salute;
Delibera:
A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 2003, e' assegnata alle regioni la somma complessiva di 33.636.315,00 euro, per la formazione specifica in medicina generale, come risulta dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.
Roma, 25 luglio 2003
Il Presidente delegato: Tremonti Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 144
 
Allegato

----> Vedere allegato di pag. 20 <----
 
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