Gazzetta n. 260 del 8 novembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
PROVVEDIMENTO 21 luglio 2003 |
Criteri generali per lo sviluppo della prassi della formazione continua e per la promozione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori 1. Premessa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e le province autonome, sentite le Parti sociali, con il presente provvedimento intende sostenere e orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, e a favore delle imprese, per svilupparne la competitivita', nel rispetto di quanto previsto dalle nonnative di seguito indicate: legge n. 236 del 19 luglio 1993, «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione», art. 9, commi 3 e 7; legge n. 196 del 24 giugno 1997, «Norme in materia di promozione dell'occupazione», art. 17; legge n. 388 del 23 dicembre 2000, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», art. 118; legge n. 289 del 27 dicembre 2002, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», art. 48; regolamento CE n. 68 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione; regolamento CE n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis»). 2. Risorse. Allo scopo di sostenere le iniziative indicate in premessa, vengono ripartite tra le regioni e le province autonome risorse pari a Euro 50.000.000,00 di cui alla tabella di seguito riportata: Tabella di ripartizione delle risorse (Euro totali a disposizione 50.000.000,00)
===================================================================== Regioni/Province autonome | Euro ===================================================================== Valle d'Aosta .... | 305.000,00 Piemonte .... | 4.120.000,00 Lombardia .... | 10.615.000,00 Liguria .... | 1.385.000,00 Trento .... | 615.000,00 Bolzano .... | 570.000,00 Veneto .... | 5.275.000,00 Friuli Venezia Giulia .... | 1.235.000,00 Emilia Romagna .... | 4.770.000,00 Toscana .... | 3.755.000,00 Umbria .... | 775.000,00 Marche .... | 1.565.000,00 Lazio .... | 3.910.000,00 Abruzzo .... | 1.090.000,00 Molise .... | 205.000,00 Campania .... | 2.965.000,00 Puglia .... | 2.300.000,00 Basilicata .... | 360.000,00 Calabria .... | 825.000,00 Sicilia .... | 2.340.000,00 Sardegna .... | 1.020.000,00 | -------------- Totale . . . | 50.000.000,00
Media lineare tra dato % imprese e dato % lavoratori per regione. Fonte: Ministero del lavoro - Unioncamere (Sistema Excelsior 2002 - dati al 31 dicembre 2001). 3. Destinatari piani formativi. Sono destinatari delle iniziative i lavoratori delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975, relativo ai contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, cosi' come modificato all'art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni. I piani formativi concordati tra le parti sociali sono diretti, per il 70% delle risorse, alle seguenti tipologie di lavoratori: a) tutti i lavoratori delle imprese private con meno di 15 dipendenti; b) i lavoratori di qualsiasi impresa privata con contratti di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa nonche', inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dalla legge n. 30 del 23 febbraio 2003; c) i lavoratori di qualsiasi impresa privata collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria; d) i lavoratori di qualsiasi impresa privata con eta' superiore ai 45 anni; e) i lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria. L'ulteriore 30% e' finalizzato a target definiti da ogni regione e delle province autonome. 4. Programmazione ed attuazione degli interventi Le amministrazioni regionali e le province autonome tengono, altresi', conto delle scelte operate nella attuazione dei programmi operativi allo scopo di favorire una integrazione con le omologhe azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e valorizzare le diverse linee di sostegno pubblico alla formazione continua nonche' del contestuale avvio operativo dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua ex art. 118, legge n. 388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni. Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovono e garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l'attuazione del principio delle pari opportunita'. Nell'attuazione delle azioni formative le amministrazioni regionali e delle province autonome possono finanziare interventi di formazione a domanda individuale. 5. Procedure Le regioni e le province autonome provvedono a predisporre specifiche procedure di evidenza pubblica, nel cui ambito sono previste: l'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori); le modalita' di selezione dei progetti; il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamenti della C.E. n. 68/2001 e 69/2001). Nell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 68/2001 relativo agli aiuti destinati alla formazione e n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore (de minimis) permane l'obbligo di cofinanziamento a carico dei privati in misura non inferiore al 20% come previsto dall'art. 9 comma 3 della legge del 19 luglio 1993, n. 236. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali-UCOFPL, Divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle specifiche procedure di evidenza pubblica, a seguito del quale si procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella prevista al punto 2. Le risorse non impegnate dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome entro 24 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento sono revocate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ripartite tra le amministrazioni secondo criteri da concordare con il coordinamento tecnico delle regioni. 6. Monitoraggio Le regioni e le province autonome inviano ogni sei mesi un rapporto dettagliato sull'andamento delle azioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali UCOFPL. Il rapporto e' realizzato secondo linee guida e indicatori quantitativi di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la collaborazione dell'ISFOL pertinenti ai target previsti dalla presente circolare e dai target ulteriori individuati dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a redigere il rapporto annuale di monitoraggio degli interventi in attuazione a quanto stabilito dall'art. 66, comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999. Roma, 21 luglio 2003 Il direttore generale: Bulgarelli Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 24 |
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