Gazzetta n. 261 del 10 novembre 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 6 novembre 2003, n. 300 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 novembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2476): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'interno (Pisanu) il 16 settembre 2003. Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 settembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 13ª. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 23 settembre 2003. Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 18 settembre 2003; il 1° e il 14 ottobre 2003. Esaminato in aula il 14 ottobre 2003 e approvato il 15 ottobre 2003. Camera dei deputati (atto n. 4375): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 ottobre 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni IV, V, XI. Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 21, 22, 23 ottobre 2003. Esaminato in aula il 27 ottobre 2003 ed approvato il 28 ottobre 2003. Avvertenza: Il decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2003. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 38. |
| Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 2003, N. 253 All'articolo 1: al comma 1: alla lettera a), le parole: " n. 298 del 20 dicembre 1996 " sono sostituite dalle seguenti: " , 4ª Serie speciale, n. 101 del 20 dicembre 1996 "; alla lettera b), primo periodo, le parole: " n. 126 del 1° giugno 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " , 4ª Serie speciale, n. 43 del 1° giugno 1999 "; al comma 2, dopo le parole: " dall'articolo 132, quarto comma, del " sono inserite le seguenti: " testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al ". Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: " ART. 1-bis. - (Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133). - 1. All' articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, dopo le parole: "incarichi istituzionali di governo" sono inserite le seguenti: "nazionali e dell'Unione europea nonche' ad altre personalita', da individuare con decreto del Ministro dell'interno" ". L'articolo 2 e' soppresso. Nel titolo, le parole: " e della protezione civile " sono soppresse. |
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