Gazzetta n. 261 del 10 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 30 ottobre 2003, n. 44
Chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 2003, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Alle amministrazioni centrali dello
Stato;
Agli uffici centrali del bilancio
presso le amministrazioni centrali
dello Stato;
All'ufficio centrale di ragioneria
presso l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
Alle ragionerie provinciali dello
Stato;
Alla Banca d'Italia - Amministrazione
centrale - Servizio rapporti col
tesoro;
All'Agenzia interregionale per il fiume
Po;
Alla Corte dei conti;
Alle Sezioni regionali della Corte dei
conti;
All'Avvocatura generale dello Stato;
Alle Avvocature distrettuali dello
Stato;
Agli uffici territoriali del governo;
Al Dipartimento per le politiche
fiscali;
All'Agenzia delle entrate;
All'Agenzia delle dogane;
All'Agenzia del demanio;
All'Agenzia del territorio;
Al Dipartimento del tesoro - Direzione
V;
Ai Dipartimenti provinciali del
Ministero dell'economia e delle
finanze;
Alle direzioni provinciali dei servizi
vari;
Alle Poste italiane S.p.a.;
All'Ufficio italiano cambi.
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti sezioni riunite in
sede di controllo;
Alle amministrazioni autonome dello
Stato;
Ai Commissari o rappresentanti del
Governo per le regioni a statuto
speciale e le province autonome di
Trento e Bolzano;
Alle ragionerie delle regioni a statuto
ordinario, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano;
All'Associazione bancaria italiana.
Per opportuna norma degli uffici in indirizzo, ad evitare ritardi od incomplete comunicazioni, si riportano qui di seguito le disposizioni relative alla chiusura delle contabilita' per l'anno finanziario 2003 raccomandandone l'osservanza; in particolare si ricorda la irricevibilita' da parte degli uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato, degli atti d'impegno comunque giuridicamente perfezionati che dovessero pervenire oltre il termine del 31 dicembre quale chiusura dell'esercizio finanziario, fatti salvi quelli derivanti da applicazioni di leggi pubblicate nel mese di dicembre.
N.B. Le modifiche o integrazioni alla precedente circolare di chiusura sono evidenziate in grassetto.
Titolo I
Entrate
Paragrafo I
Adempimenti da osservarsi per i versamenti
dei fondi e la resa della contabilita'
Come e' noto, a seguito del protocollo di intesa tra il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e l'Amministrazione della Banca d'Italia per la «Rendicontazione telematica delle entrate imputate all'erario dello Stato», a decorrere dal 1° gennaio 2001 la Banca ha cessato di inviare agli uffici di ragioneria gli estratti delle quietanze di tesoreria, la lista 129T-seconda parte, nonche' i tabulati modello 55T, modello 55T/1 e 55T riepilogo. Pertanto, per i versamenti riguardanti l'esercizio 2003, in assenza di tali supporti cartacei, detti uffici continuano ad avvalersi delle nuove funzionalita' realizzate dal Sistema Informativo R.G.S. che consentono di interrogare, visualizzare e stampare informazioni relative alle quietanze e alle loro diverse aggregazioni.
Per quanto riguarda la resa della contabilita' amministrativa delle entrate, si richiamano i predetti uffici e le agenzie fiscali interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, circa l'invio entro il 9 gennaio 2004 agli uffici centrali del bilancio presso le varie amministrazioni ed al Dipartimento del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato come da istruzioni emanate dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, e con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per il capo XXXII dovra' operarsi con le modalita' previste per le entrate gestite direttamente dalle amministrazioni centrali.
Ai fini di quanto sopra le agenzie fiscali sono invitate ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso i concessionari del servizio della riscossione dei tributi, affinche' provvedano a rendere le proprie contabilita' amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarita' rilevate dalle ragionerie provinciali dello Stato.
Le stesse ragionerie provinciali, alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilita' in argomento, provvederanno ad inoltrare alle agenzie stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa che nella regolarizzazione dei conti.
Per i versamenti risultanti dalle contabilita' amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della ragioneria generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, prot. n. 164567.
Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate, oltre che al Dipartimento del tesoro - Direzione V (Ufficio I), agli uffici centrali del bilancio competenti.
Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie provinciali dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.I.C.S.
E' da ricordare, in merito alle operazioni relative alle variazioni da apportare ai versamenti, che e' stata eliminata la possibilita' di operare, in casi eccezionali, le eventuali rettifiche di quietanza oltre il termine ordinario previsto per le prenotazioni da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato. Pertanto, i predetti uffici dovranno inviare le prenotazioni per modifica di imputazione nonche' per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, esclusivamente tramite il sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato entro il termine improrogabile del 31 marzo 2004.
Al fine di superare le difficolta' operative rappresentate dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalla Banca d'Italia e rendere quindi possibile la corretta gestione delle entrate erariali, limitatamente alle operazioni di chiusura si ritiene possibile derogare alla disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto del Ragioniere generale dello Stato, prot. 2489/D del 12 marzo 2001 - modificativo dell'art. 287 delle I.G.S.T. - e consentire che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza.
Si richiama altresi' l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre».
Sara' cura poi delle Sezioni di tesoreria provinciale eseguire le variazioni prenotate entro il termine improrogabile del 14 aprile 2004 e renderle disponibili al sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato non oltre il 20 aprile 2004.
Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, saranno segnalati per gli opportuni provvedimenti al Dipartimento del tesoro, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed all'ufficio centrale del bilancio competente.
Titolo II
Spese
Paragrafo I
Termini di emissione dei titoli di spesa A) Ordini di pagare.
Le amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di inoltrare gli ordini di pagare ai competenti uffici centrali del bilancio ed alle ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre il 5 dicembre 2003.
Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato potranno trasmettere, via terminale, i relativi mandati informatici al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. fino al 17 dicembre 2003.
Le sezioni di tesoreria provinciale accetteranno mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 2003, fino alla data ultima del 19 dicembre 2003 (cosi' come da protocollo di intesa del 18 dicembre 1998 fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia per la gestione del mandato informatico).
Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del calendario sopra indicato, le amministrazioni interessate dovranno necessariamente evitare l'invio massiccio di ordini di pagare a chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di quelli per i quali e' gia' noto il nome dei creditore, l'esatto ammontare del debito e la scadenza dello stesso (ad esempio rate di ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.). B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.
Le amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti uffici centrali del bilancio ed alle ragionerie provinciali dello Stato gli ordini di accreditamento non oltre il termine del 20 novembre 2003 per consentire, dopo gli adempimenti di competenza, il tempestivo inoltro alle sezioni di tesoreria entro il 1° dicembre 2003 e la successiva emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie da parte dei funzionari delegati.
Si fa presente che entro il termine del 19 dicembre 2003 le amministrazioni emittenti devono far pervenire alle sezioni di tesoreria provinciale gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali puo' essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette sezioni anche:
a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o il riversamento di ritenute;
b) gli ordinativi tratti sulle contabilita' speciali e tutti gli altri titoli emessi da amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa.
Le sezioni di tesoreria provinciale restituiranno alle amministrazioni emittenti i titoli di spesa che pervenissero dopo il suddetto termine del 19 dicembre 2003, ad eccezione dei casi in cui il quantitativo dei titoli sia limitato e la stessa amministrazione emittente segnali per iscritto l'urgenza del pagamento.
Le sezioni restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in conto esercizio 2003 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.
I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre.
Si invitano i funzionari delegati che emettono entro il 1° dicembre 2003 buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici delle Poste italiane S.p.a., di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti uffici pagatori di procedere, al piu' presto possibile, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla sezione di tesoreria provinciale. C) Decreti di assegnazione fondi.
Le amministrazioni centrali avranno cura di inoltrare ai competenti uffici centrali del bilancio i decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 «Estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato della possibilita' di utilizzare talune forme di pagamento gia' esclusive dell'amministrazione centrale» non oltre il termine del 19 novembre 2003.
Gli uffici periferici, destinatari dei predetti decreti, provvederanno a trasmettere gli ordini di pagare alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il termine di cui al precedente punto A).
Paragrafo II
Spese da sistemare A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.
Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, entro il 30 gennaio 2004, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale un prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonche' l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.
Le ragionerie provinciali dello Stato che avessero necessita' di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via terminale - al sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
I funzionari delegati in carica, cosi' come previsto dall'art. 333 del regolamento di contabilita' generale dello Stato (quale risulta modificato da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 per effetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 4, dello stesso decreto), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 (modificato da ultimo dall'art. 9, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994) e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
In proposito si precisa:
a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti del secondo semestre entro il 25 gennaio 2004;
b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre il 31 dicembre 2003, perche' non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la sezione di tesoreria provinciale, per la parte non ancora erogata entro il 31 marzo 2004, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione e' tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilita' speciale.
Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro la chiusura dell'esercizio 2003, tenendo presente i termini previsti per l'invio dei titoli di spesa alle tesorerie di cui al precedente paragrafo I. Va altresi' rispettato il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59-bis, comma 1, della legge di contabilita' generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 - modificato nei termini dalla legge n. 468 del 1978 (art. 33) - distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.
Ovviamente, detta disposizione non e' da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.
Correlativamente, si raccomanda alle amministrazioni centrali, nonche' agli uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.
La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessita' dei funzionari delegati, trae anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile assolutamente inadeguata ai fini degli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di modello 32-bis C.G. o di modello 62 C.G.
Va peraltro precisato che una valutazione piu' attenta di tali necessita' consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessita' proprie delle amministrazioni centrali e periferiche.
Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.
In particolare tale norma, nel disporre che le amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti uffici periferici, prevede la possibilita' di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime.
Cio', ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in relazione alle effettive necessita' dei singoli uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa.
In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari uffici periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti amministrazioni centrali.
Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.
Si reputa essenziale rivolgere invito agli uffici periferici affinche' comunichino tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza.
Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, e' necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perche' la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al piu' presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.
Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908, richiamata nell'art. 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge di contabilita' generale - primo, secondo e terzo, comma - si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilita' dei funzionari delegati delle diverse amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di contabilita' generale e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994.
Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento e' stato disposto, sia (fatta eccezione per la contabilita' in discorso degli enti militari - come precisato al paragrafo 3 - Spese, punto 2, relativo ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali) nei rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'e' noto, potranno essere pagati i titoli della specie il cui importo non e' stato riscossoentro l'esercizio di emissione; detti titoli verranno rendicontati dalle sezioni di tesoreria provinciale, una volta che sia stata attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo esercizio. B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.
Entro il 30 gennaio 2004, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento, gli elenchi modello 62 C.G. delle spese delegate, i cui ordini di accreditamento presentino una disponibilita' residua al 31 dicembre 2003, da compilarsi distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovra' essere inviato dai funzionari delegati alle amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.
Pertanto, i funzionari delegati, ricevuti dalle sezioni di tesoreria provinciale i modelli 66T/31-ter C.G. relativi ai buoni e agli ordinativi estinti nel mese di dicembre e i modelli 32-bis C.G. relativi agli ordinativi inestinti al 31 dicembre 2003 e trasportati all'esercizio 2004 provvederanno alla compilazione di distinti elenchi modelli 62 C.G. nel modo che segue:
in uno saranno riportati gli ordinativi su ordini di accreditamento emessi entro il 31 dicembre 2003 e non portati in uscita entro la stessa data dalle sezioni di tesoreria provinciale, che sono quindi da trasportare all'esercizio 2004 (quali risultano dai modelli 32-bis C.G. - cfr. paragrafo terzo, punto 1); sul predetto elenco vanno indicati, l'importo netto e quello delle relative ritenute erariali di ciascun ordinativo;
nell'altro saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali, alla data del 31 dicembre 2003 non e' stato ancora emesso il relativo ordinativo di pagamento, indicando l'importo totale quale prodotto della loro sommatoria. Questi ultimi modelli 62 C.G. devono essere, quindi, emessi solo per i fondi accreditati nell'esercizio 2003 e non utilizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno; i modelli 62 C.G. in questione dovranno essere corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;
infine un elenco modello 62 C.G. va compilato per le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, solo se trattasi di spese non riguardante stipendi, altri assegni fissi e pensioni (in proposito vedere piu' avanti anche la lettera G).
Nel caso in cui la compilazione analitica del modello 62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.
Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei predetti modelli 62 C.G., tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 2004 degli ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso) e al pagamento delle spese insolute, sara' provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.
Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), dovranno essere utilizzati dai funzionari delegati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.
A tale fine sui predetti ordini di accreditamento deve essere apposta, ben appariscente, la indicazione «esclusivamente per ordinativi da trasportare». Inoltre le amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti mentre i funzionari delegati, da parte loro, solleciteranno alle predette amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, se non pervenuti alla data del 31 agosto 2004.
Le sezioni di tesoreria provinciale, al ricevimento degli ordini di accreditamento di cui sopra, provvederanno direttamente alla sistemazione degli ordinativi trasportati, senza attendere dal funzionario delegato l'invio dei relativi modelli 32-bis C.G. con gli estremi della nuova imputazione.
Si richiama altresi' l'attenzione delle amministrazioni ad una tempestiva emissione degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2003 e precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso «collettivi». La Banca d'Italia trasmettera' agli uffici centrali del bilancio presso le singole amministrazioni nonche' alle ragionerie provinciali dello Stato gli elenchi (modello 79 R.T.) dei predetti ordinativi, per i quali le amministrazioni dovranno emettere improrogabilmente entro il 30 giugno 2004 i relativi ordini di accreditamento, segnalando al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - gli eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di accreditamento.
Le sezioni di tesoreria provinciale non daranno corso ad ordinativi emessi dai funzionari delegati sui predetti ordini di accreditamento.
Si dovra' aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi modello 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.
Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potra' aver luogo fino al termine massimo del 16 febbraio 2004.
La possibilita' di ricorrere ad elenchi suppletivi potra' essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 2003 quando la relativa comunicazione della locale sezione di tesoreria provinciale non perviene nei termini previsti.
Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.
Il suddetto termine del 16 febbraio 2004 dovra' essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.
Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti oltre i termini piu' sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi, ad eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a ordinativi emessi nell'esercizio 2003 e trasportati all'esercizio 2004.
Negli elenchi 62 C.G., si specifichera' in annotazione:
1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;
2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.
Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati al paragrafo terzo - Spese, punto 1, relativo ai funzionari delegati. C) Trasporto degli ordini di accreditamento.
L'art. 61-bis della legge di contabilita' generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, prevede che «gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilita', devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio».
Ad evitare poi possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della «spesa»:
dal n. 1001 al 6999: spese correnti;
dal n. 7000 al 9499: spese in conto capitale;
dal n. 9500 al 9999: rimborso di passivita' finanziarie.
Si ritiene opportuno precisare che continuano ad avere efficacia le disposizioni di carattere particolare che regolano il trasporto degli ordini di accreditamento facenti carico a capitoli relativi a spese correnti. Tali disposizioni sono contenute nell'art. 1 del decreto legislativo n. 700, del 20 marzo 1948 e nella legge n. 232, del 16 marzo 1951, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La facolta' di trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 27 dicembre 2002, n. 290 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2002, di ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base, e' estesa - per quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito dei relativi centri di responsabilita' - anche ai seguenti capitoli di parte corrente:
a) infrastrutture e trasporti: Capitanerie di porto, U.P.B. 6.1.1.5: 2716, 2717, 2718, 2719;
b) difesa: Armamenti navali, U.P.B. 10.1.1.4: 1432, U.P.B. 10.1.2.2: 1476; armamenti aeronautici, U.P.B. 11.1.1.3: 1665, U.P.B. 11.1.2.3: 1711; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate, U.P.B. 12.1.1.3: 1885, U.P.B. 12.1.2.2: 1927; lavori e demanio, U.P.B. 15.1.1.3: 2073, U.P.B. 15.1.2.4: 2150; sanita' militare, U.P.B. 16.1.1.3: 2291; bilancio e affari finanziari, U.P.B. 22.1.2.1: 2545; Arma dei carabinieri, U.P.B. 23.1.1.5: 2891; armamenti terrestri, U.P.B. 26.1.1.3: 3773; commissariato e servizi generali, U.P.B. 27.1.1.6: 4021; ispettorato logistico dell'esercito, U.P.B. 28.1.1.3: 4261; ispettorato supporto logistico navale e dei fari, U.P.B. 29.1.1.3: 4381; ispettorato logistico/Comando logistico dell'aeronautica, U.P.B. 30.1.1.3: 4551; ufficio del segretariato generale per la gestione degli enti dell'area industriale, U.P.B. 31.1.1.4: 4731.
Le sezioni di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto degli ordini di accreditamento, si atterranno alle indicazioni riportate sulla fascia meccanografica riguardante gli ordini stessi, fatte salve le variazioni al regime di trasportabilita' degli ordini di accreditamento intervenute nel corso dell'esercizio, che il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato comunichera' alla Banca d'Italia - amministrazione centrale - servizio rapporti col tesoro, per via informatica.
Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli art. 443, comma 3, 444 e 448 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, quali risultano modificati con decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.
I funzionari delegati dovranno far pervenire, entro il termine ultimo del 9 gennaio 2004, alle sezioni di tesoreria provinciale la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.
Si raccomanda ai funzionari delegati il rispetto di tale termine onde consentire alle sezioni di tesoreria provinciale di effettuare la segnalazione, per via informatica, del trasporto entro il previsto termine del 15 gennaio 2004. Dopo la predetta data del 9 gennaio 2004, le stesse sezioni di tesoreria provinciale, per le operazioni di riduzione o annullamento, restituiranno alle rispettive amministrazioni, per il tramite degli uffici centrali del bilancio o delle ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non e' stato richiesto il trasporto. Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto e' gia' avvenuto nell'anno precedente.
Sulla base delle parifiche effettuate dalle sezioni di tesoreria provinciale con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza delle eventuali richieste avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora, entro il 20 gennaio 2004, una raccolta di dati informatici, contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.
Le sezioni di tesoreria provinciale, una volta ricevute le informazioni da detto sistema informativo, provvederanno ad indicare la nuova imputazione su ciascun ordine di accreditamento esistente presso di esse e cureranno l'invio di un elenco dei titoli trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione, ai funzionari delegati, come viene richiamato al successivo paragrafo terzo (adempimenti delle tesorerie).
Gli ordini di accreditamento di cui sopra, ai quali per qualsiasi motivo non dovesse essere attribuita dal sistema informativo la nuova imputazione, andranno restituiti dalle sezioni di tesoreria provinciale alle rispettive amministrazioni emittenti per il tramite degli uffici centrali del bilancio o delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti. I pagamenti nel frattempo disposti su tali ordini di accreditamento, andranno sistemati dalle competenti amministrazioni mediante emissione di nuovi ordini di accreditamento nell'esercizio 2004, in conto residui. D) Mandati informatici, non pagati entro il 31 dicembre 2003.
Il trasporto dei mandati informatici emessi sia in conto competenza che in conto residui, viene disposto con la procedura di cui all'art. 443 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, quale risulta modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.
A tal fine l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora entro il 20 gennaio 2004 l'elenco dei mandati informatici inestinti a fine esercizio.
Gli uffici delle Poste italiane S.p.a. debbono restituire entro il giorno 5 del mese di gennaio 2004 (prorogabile al 10 per necessita' operative) alle sezioni di tesoreria provinciale i documenti sostitutivi dei mandati informatici inestinti e perenti al 31 dicembre 2003. E) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilita' speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 2003.
Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) del paragrafo primo, al fine di consentirne l'agevole pagamento non oltre il 31 dicembre 2003 da parte delle competenti sezioni di tesoreria provinciale.
Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al 31 dicembre 2003, viene effettuato dalle competenti sezioni di tesoreria provinciale che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli in conto del nuovo esercizio. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati.
Per gli ordinativi tratti su contabilita' speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le sezioni di tesoreria provinciale, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul modello 89 T, comunicano all'amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio 2004.
Il trasporto degli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato dalle sezioni di tesoreria provinciale che provvederanno ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi. F) Rimanenze di importi non superiori a Euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 2003.
Ai sensi dell'art. 59-bis della legge di contabilita' generale dello Stato, come e' noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino al 20 dicembre 2003 una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a Euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere entro il 31 dicembre 2003 al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo «Entrate eventuali e diverse» del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi. G) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 ( legge finanziaria 1981 ).
L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n. 119 - da considerarsi di efficacia permanente - dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonche' i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attivita' ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.
Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - rimasti da versare al 31 dicembre 2003, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 2004. Si raccomanda alle amministrazioni centrali ed agli uffici scolastici regionali la scrupolosa osservanza di tale disposizione, al fine di non determinare difficolta' nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.
Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981:
1) i mandati informatici emessi per la regolazione delle ritenute dell'esercizio 2003 e non estinti nello stesso esercizio, i quali, ovviamente, fruendo dell'istituto del trasporto trovano imputazione nel 2004 in conto residui;
2) gli ordinativi modello 31 C.G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell'anno 2003 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 2004, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi ultimi il funzionario delegato dovra' emettere il modello 62 C.G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul modello 32-bis C.G., che contiene la nuova imputazione del titolo che si trasporta dovra', naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31-bis C.G., con il quale dovra' essere regolata la relativa ritenuta, nel caso di versamento all'erario, verra' imputato al competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto competenza, in deroga all'art. 1450 delle vigenti istruzioni sui servizi generali dei tesoro emanato in applicazione degli articoli 152 e 154 del regolamento di contabilita' generale dello Stato;
3) i mandati informatici emessi nell'anno 2003 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno i quali, come e' noto, vengono trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto residui.
Per quanto concerne le ritenute previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335. H) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.
L'impegno delle spese, per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni similari, deve essere assunto a carico dei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio in cui viene ordinato il relativo pagamento, come dispone l'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428 che ha integrato l'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Ulteriori e piu' dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale norma sono riportate nella circolare n. 62, del 7 novembre 1985, emanata dalla ragioneria generale dello Stato.
Paragrafo III
Adempimenti delle tesorerie
L'amministrazione centrale della Banca d'Italia, entro il 20 gennaio 2004, trasmette al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato un flusso informatico contenente l'elenco dei:
a) mandati informatici rimasti inestinti al 31 dicembre dell'esercizio di emissione, che non risultino perenti alla stessa data, trasportati automaticamente all'esercizio successivo;
b) mandati informatici perenti che erano pagabili presso gli sportelli delle sezioni di tesoreria provinciale;
c) mandati informatici perenti che erano assegnati per il pagamento agli uffici delle Poste italiane S.p.a.;
Inoltre, alla fine dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la predetta amministrazione centrale segnala al sistema informativo R.G.S. i mandati di cui al punto c), pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste italiane S.p.a.
Tali informazioni, tramite lo stesso sistema informativo, sono rese disponibili agli uffici centrali di bilancio, alle ragionerie provinciali dello Stato e agli altri uffici di ragioneria.
Per quanto concerne i mandati informatici in limite di perenzione, non pagati entro il 31 dicembre 2003, si raccomanda agli uffici delle Poste italiane S.p.a. di tenere presente che i relativi documenti sostitutivi dovranno essere subito restituiti alla sezione di tesoreria provinciale mittente per le successive operazioni di annullamento. Inoltre, ad evitare sospesi di tesoreria, si interessano le medesime sezioni ad effettuare le scritturazioni in uscita non oltre il 31 marzo 2004 dei mandati in limite di perenzione pagati in tempo utile.
Le sezioni di tesoreria provinciale invece, entro il 20 gennaio 2004, dovranno inviare ai funzionari a favore dei quali sono state disposte sub - anticipazioni, a norma dell'art. 728 delle vigenti Istruzioni sui servizi del tesoro, l'elenco degli ordini di prelievo modello 31-quinquies C.G., rimasti inestinti al 31 dicembre 2003, allegando tali ordini all'elenco stesso (sull'argomento vedere anche le disposizioni richiamate a conclusione del presente paragrafo per l'accennato art. 728).
Inoltre le sezioni di tesoreria provinciale, per effetto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 448 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 1989, restituiranno, dopo il 9 gennaio 2004 con apposito elenco alle amministrazioni emittenti, per il tramite degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non e' stato richiesto il trasporto entro la predetta data.
In relazione alla modifica dell'art. 330 del suddetto regolamento, introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, si richiama l'attenzione delle sezioni di tesoreria provinciale sul fatto che gli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio 2003 non devono piu' essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati direttamente dalle sezioni ai competenti uffici di controllo centrali o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.
I funzionari delegati trasmettono entro il 30 gennaio 2004 (come gia' indicato nel paragrafo secondo) alle sezioni di tesoreria provinciale un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non piu' trasportabili, nonche' le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.
Le sezioni di tesoreria provinciale appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime sezioni di tesoreria provinciale, dopo gli adempimenti inerenti alla «chiusura» degli ordini di accreditamento, nonche' la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al piu' tardi entro il 20 aprile 2004, trasmettono:
ai predetti uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini rimasti in tutto o in parte inestinti corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonche' di una copia dei mod. 34 C.G.;
all'ufficio centrale del bilancio o alla ragioneria provinciale dello Stato competente, due copie del suddetto mod. 34 C.G., di cui una da inoltrare all'amministrazione che gestisce il capitolo.
Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere entro il 15 aprile 2004 l'elenco predetto, le sezioni di tesoreria provinciale - dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonche' la riduzione o l'annullamento degli stessi - invieranno, comunque, agli uffici di cui sopra i modelli innanzi specificati.
Per l'amministrazione dei monopoli di Stato, le sezioni di tesoreria provinciale provvederanno a trasmettere gli ordini di accreditamento, rimasti in tutto o in parte inutilizzati, all'ufficio centrale di ragioneria corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonche' di due copie del mod. 34 C.G..
Una copia del predetto mod. 34 C.G. verra' trasmessa direttamente all'amministrazione emittente.
I suddetti uffici di ragioneria provvederanno, successivamente, a trasmettere i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e 15 C.G., nonche' una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti uffici di controllo della Corte dei conti.
Si fa presente, tuttavia, che per quanto concerne l'amministrazione dei monopoli di Stato, sara' provveduto con separata circolare da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilita'.
Inoltre le medesime sezioni di tesoreria provinciale, entro il 10 febbraio 2004, dovranno trasmettere:
1) ai funzionari delegati, l'elenco in doppio esemplare (mod. 32-bis C.G.) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2003. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle sezioni di tesoreria provinciale ed il cui importo e' stato gia' compreso (in base agli elementi contenuti nel mod. 31-ter C.G.) negli elenchi mod. 62 C.G., verra' successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 2004.
Gli ordinativi stessi possono essere pagati dalle sezioni di tesoreria provinciale e dagli altri uffici pagatori anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 2004 e prima che sia indicata la nuova imputazione.
Gli ordinativi cosi' pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e registrati definitivamente in uscita al ricevimento dell'ordine di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti ordinativi.
Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati. Le stesse sezioni restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 2002, trasportati all'esercizio 2003 e non ancora estinti al 31 dicembre 2003, nonche' gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 2003 con la stampigliatura «da non trasportare» rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.
Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le sezioni di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione in una speciale nota modello 32-bis C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della sezione di tesoreria provinciale, salvo le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti istruzioni generali sui servizi del tesoro;
2) ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali, per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilita', rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilita' speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;
3) agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti, una copia dei modelli 32-bis C.G. inviati ai funzionari delegati.
Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32-bis C.G. e 34 C.G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C.G., da trasmettere in piego raccomandato.
Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle sezioni di tesoreria provinciale di provvedere affinche', entro il 31 dicembre 2003, siano portati in esito definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli uffici delle Poste italiane S.p.a. e da eventuali altri uffici pagatori.
Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilita' dei pagamenti, si interessano le sezioni di tesoreria provinciale a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilita' dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilita' degli ordini di pagamento di spese fisse e di pensioni.
Le sezioni di tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31-bis C.G. o buoni speciali modello 31-quater C.G., nei casi previsti, provvederanno, secondo l'art. 728 delle vigenti istruzioni generali sui servizi del tesoro, a portare in esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.
Gli ordinativi mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-quater C.G., pagati negli ultimi giorni di dicembre dagli uffici delle Poste italiane S.p.a. e da altri uffici pagatori nonche' dalle sezioni di tesoreria provinciale diverse da quella assegnataria degli ordini di accreditamento e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita entro il 31 del mese, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale, che ne dara' notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1).
Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 2004 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio.
A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente paragrafo secondo, all'ufficio centrale del bilancio o alla ragioneria provinciale dello Stato competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 2004, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., anch'essi da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti.
In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 2004, le sezioni di tesoreria provinciale completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.
Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli uffici pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sara' compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento entro il 31 dicembre 2003. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovra' eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 2003 e pagati entro il 31 dicembre 2003, ma versati presso la sezione di tesoreria provinciale successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n. 1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 C.G., di cui al paragrafo secondo sub lettera B), affinche' si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi e gli eventuali buoni pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste Italiane S.p.a., non contabilizzati in uscita dalle tesorerie dello Stato, dovranno far carico per l'esercizio 2004 e provvedere alla nuova imputazione dei titoli medesimi.
Le sezioni di tesoreria provinciale riporteranno sui singoli titoli la nuova imputazione mediante stampiglia.
Paragrafo IV
Spese fisse e pensioni
Adempimenti delle direzioni provinciali dei servizi vari
Le direzioni provinciali dei servizi vari dovranno trasmettere entro il 15 gennaio 2004 (alla sezione Regionale della Corte dei Conti limitatamente ai capitoli degli uffici scolastici regionali), ed alla Corte dei Conti (ufficio di controllo per le spese fisse ed il debito vitalizio) per le amministrazioni centrali, gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2003.
Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 2003, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della legge di contabilita' generale dello Stato.
Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte, andranno trasmessi esclusivamente dalle direzioni provinciali dei servizi vari interessate ai pagamenti all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno.
Le direzioni provinciali dei servizi vari dovranno, altresi', trasmettere, entro il 30 gennaio 2004, agli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali e alle ragionerie provinciali dello Stato delle citta' capoluogo di regione per gli uffici scolastici regionali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2003 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le spese a carico del capitolo 2198 (u.p.b. 3.1.6.1) dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2003, avente la seguente denominazione: «Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare». E' consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.
Agli stessi uffici centrali del bilancio deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.
Paragrafo V
Adempimenti del mese di dicembre 2003 A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2004.
Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato potranno effettuare, per gli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2004, la registrazione nelle scritture del sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato a partire dal 18 dicembre 2003. Inoltre dal 22 dicembre 2003 i relativi mandati informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che li rendera' disponibili per le sezioni di tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2004.
Sara' cura dell'amministrazione e degli uffici emittenti far pervenire agli uffici di ragioneria sopra indicati, con largo anticipo rispetto alla data suddetta tutti gli elementi necessari per provvedere ai pagamenti di che trattasi.
Resta da aggiungere che negli ultimi 10 giorni di dicembre e' confermata la possibilita' di emettere, con una nuova numerazione a partire dal numero 1, ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente pagare la prima rata con scadenza ai primi del mese di gennaio dell'anno successivo.
Sara' compito tuttavia sempre dell'amministrazione e degli uffici emittenti inviare tali titoli con separati elenchi evidenziando che trattasi di «esercizio finanziario 2004». B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2004.
Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle amministrazioni negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre 2003, in conto dell'esercizio 2004, dovranno essere trasmessi alle sezioni di tesoreria provinciale con separati elenchi, avendo cura di evidenziare che trattasi di esercizio finanziario 2004. C) Debito pubblico.
Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla circolare n. 1523, del 13 marzo 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico (ora Dipartimento del tesoro - Direzione II) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle istruzioni generali sui servizi del debito pubblico.
Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilita' dei premi o di rimborsabilita' del capitale.
Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1° gennaio 2004 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2004, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.
Paragrafo VI
Prescrizione e perenzione amministrativa
La legge 7 agosto 1975, n. 428, precedentemente citata, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art. 2 che il primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, sia sostituito dai seguenti:
«Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel d
 
Allegato n. 1
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI 19 novembre 2003
Termine ultimo per l'invio degli ordini di accreditamento ai competenti uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato da parte delle amministrazioni centrali e periferiche nonche', per i decreti di assegnazione fondi, da parte delle sole amministrazioni centrali. 1° dicembre 2003
Termine ultimo entro il quale gli uffici centrali del bilancio trasmettono gli ordini di accreditamento alla sezione di tesoreria provinciale. 5 dicembre 2003
Termine ultimo per l'inoltro agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti degli ordini di pagare da parte delle amministrazioni centrali e periferiche. 17 dicembre 2003
Termine ultimo per l'inoltro, via terminale, da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato dei mandati informatici al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato I.GE.P.A. 18 dicembre 2003
Inizio della registrazione nelle scritture del Sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato degli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2004 da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato competenti. 19 dicembre 2003
Termine ultimo per l'accettazione dei mandati informatici da parte delle sezioni di tesoreria provinciale;
Termine per l'invio alle sezioni di tesoreria provinciale da parte delle amministrazioni emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali puo' essere operato il trasporto;
Termine anche per l'invio alle sezioni di tesoreria provinciale di:
1) titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili con esclusione di quelli che riguardano il pagamento di retribuzioni o il riversamento di ritenute o il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiori ad Euro 5,16 (vedi Titolo II, lettera F paragrafo II);
2) ordinativi tratti sulle contabilita' speciali e tutti gli altri titoli emessi dalle amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa. 20 dicembre 2003
Termine per l'accertamento, da parte dei funzionari delegati, di rimanenze di importi inferiori a Euro 5,16 sulle rispettive aperture di credito, al fine della comune estinzione (vedi Titolo II, lettera F paragrafo II). 22 dicembre 2003
Data di avvio dell'inoltro alla Banca d'Italia dei mandati informatici relativi agli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2004 perche' siano disponibili presso le sezioni di tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2004. 31 dicembre 2003
Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli ordinativi «trasportati» emessi nell'esercizio precedente;
Termine ultimo per l'accettazione, da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato, di eventuali atti d'impegno ad eccezione di quelli derivanti da leggi pubblicate nel mese di dicembre;
Termine per il versamento, da parte dei funzionari delegati, delle rimanenze uguali o inferiori ad Euro 5,16 con imputazione al capitolo »entrate eventuali e diverse» del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi. 9 gennaio 2004
Termine per l'invio, agli uffici centrali del bilancio presso i vari Ministeri ed al Dipartimento del tesoro - Direzione V (ufficio I) della contabilita' amministrativa delle entrate da parte degli uffici di ragioneria e delle agenzie fiscali;
Termine ultimo per far pervenire alle sezioni di tesoreria provinciale, da parte dei funzionari delegati, la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare;
Termine per l'invio dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88) ai competenti uffici centrali delle amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da parte degli Istituti ed uffici centrali e periferici. 10 gennaio 2004
Termine per la restituzione da parte degli uffici delle Poste italiane S.p.a. alle sezioni di tesoreria provinciale dei documenti sostitutivi dei mandati informatici inestinti e perenti al 31 dicembre 2003;
Data di inizio per la restituzione da parte delle sezioni di tesoreria provinciale alle amministrazioni emittenti, per il tramite degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non e' stato richiesto il trasporto entro la predetta data. 15 gennaio 2004
Termine per l'inoltro alla sezione regionale della Corte dei conti limitatamente ai capitoli degli uffici scolastici regionali e alla Corte dei conti, per le amministrazioni centrali da parte delle Direzioni provinciali dei servizi vari, degli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio. 20 gennaio 2004
Termine per la trasmissione al Sistema informativo R.G.S., da parte dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia, di un flusso informatico contenente l'elenco dei:
a) mandati informatici rimasti inestinti al 31 dicembre dell'esercizio di emissione, che non risultino perenti alla stessa data, trasportati automaticamente all'esercizio successivo;
b) mandati informatici perenti che erano pagabili presso gli sportelli delle sezioni di tesoreria provinciale;
c) mandati informatici perenti che erano assegnati per il pagamento agli uffici delle Poste italiane S.p.a..
Inoltre, alla fine dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la predetta amministrazione centrale segnala allo stesso Sistema informativo R.G.S. i mandati di cui al punto c), pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste italiane S.p.a.;
Termine per l'inoltro, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale, ai funzionari che hanno ricevuto sub - anticipazioni, dell'elenco degli ordini di prelievo rimasti inestinti al 31 dicembre 2003;
Termine per l'elaborazione dei mandati informatici inestinti da trasportare al nuovo esercizio da parte dell'Istituto incaricato del servizio di tesoreria. 25 gennaio 2004
Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle amministrazioni e agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti, dei rendiconti delle aperture di credito relative al II semestre. 30 gennaio 2004
Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle sezioni di tesoreria provinciale, di un prospetto, in duplice copia, degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio;
Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli elenchi 62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 2003 e da trasportare al nuovo esercizio, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare. 31 gennaio 2004
Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni provinciali dei servizi vari, agli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali e alle ragionerie provinciali dello Stato delle citta' capoluogo di regione per gli uffici scolastici regionali degli elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare al 31 dicembre 2003 e di quelle andate in perenzione amministrativa alla stessa data. 10 febbraio 2004
Termine per l'inoltro, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale:
1) ai funzionari delegati dell'elenco, in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.), degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2003 alla chiusura dell'esercizio;
2) ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali, per l'annullamento degli ordinativi tratti sulle stesse contabilita' rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione e se riguardano ordinativi tratti su contabilita' speciali accesi ad Enti militari, di quelli inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;
3) agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti. 15 febbraio 2004
Termine ultimo per l'invio, da parte dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili patrimoniali mod. 1998 C.G. ai competenti uffici centrali del bilancio per gli uffici centrali, ed alle ragionerie provinciali dello Stato per gli uffici periferici. 16 febbraio 2004
Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio;
Termine ultimo per l'invio in duplice copia alla ragionerie provinciali dello Stato, competenti per territorio, dei modd. 91 delle variazioni annuali alla consistenza immobiliare da parte delle filiali dell'Agenzia del demanio;
Termine ultimo per l'invio alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, da parte delle filiali dell'Agenzia del demanio dei dati, desunti dal registro inventario mod. 23 D (come modificato con la circolare n. 13/2003), relativi ai beni immobili demaniali di propria pertinenza suscettibili di utilizzazione economica;
Termine ultimo per l'invio agli uffici riscontranti, da parte delle amministrazioni della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attivita' culturali dei dati relativi ai beni demaniali, di propria pertinenza, suscettibili di utilizzazione economica. 20 febbraio 2004
Termine per l'invio agli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88). 31 marzo 2004
Termine ultimo per l'effettuazione, tramite il sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, delle prenotazioni per modifica di imputazione nonche' di riduzione dell'importo o annullamento delle quietanze di versamento, da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato;
Termine entro il quale gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato sono tenute a far pervenire alle sezioni di tesoreria provinciale competenti gli originali delle quietanze da variare;
Termine ultimo per l'inoltro agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale, delle comunicazioni dei titoli di spesa in limite di perenzione pagati in tempo utile;
Termine per il versamento in tesoreria, da parte dei funzionari delegati, delle somme residuate e non utilizzate alla chiusura del rendiconto suppletivo;
Termine ultimo per l'immissione al sistema informativo dei dati relativi alle variazioni avvenute nella consistenza dei beni mobili patrimoniali da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato;
Termine ultimo per l'immissione al sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dei dati relativi alle variazioni avvenute nella consistenza dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi (mod. 15 e 88) da parte degli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Termine ultimo per le ragionerie provinciali dello Stato per provvedere al riscontro delle contabilita' dei beni immobili patrimoniali (modd. 91 e 16) con i registri di consistenza, gli schedari e il mod. 23-bis a valore, nonche' con l'anagrafe dei beni immobili patrimoniali inseriti nel sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
Termine tassativo per la presentazione, da parte dei funzionari delegati, agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti del rendiconto suppletivo dei pagamenti disposti sulle aperture di credito non ancora erogate alla chiusura dell'esercizio. 14 aprile 2004
Termine ultimo per le sezioni di tesoreria provinciale di eseguire le variazioni da apportare ai versamenti, prenotate dagli uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie provinciali dello Stato. 15 aprile 2004
Termine ultimo per l'inoltro alle sezioni di tesoreria provinciale, da parte dei funzionari delegati, del prospetto degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti;
Termine per provvedere, da parte delle ragionerie provinciali dello Stato, all'invio all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto riassuntivo dei modelli 91, con allegata copia del mod. 91 stesso, debitamente documentato della nota esplicativa e del mod. 16, relativi ai beni immobili patrimoniali. 20 aprile 2004
Termine ultimo per le sezioni di tesoreria provinciale per rendere disponibili al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le variazioni di entrata effettuate;
Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale:
1) agli uffici di controllo centrali o regionali della Corte dei conti, degli ordini di accreditamento concordati, chiusi, ridotti o annullati, completi del mod. 34 C.G. (ordinativi inestinti);
2) all'ufficio centrale del bilancio o alla ragioneria provinciale dello Stato competente due copie del suddetto modello 34 C.G., di cui una da inoltrare all'amministrazione che gestisce il capitolo. 30 giugno 2004
Termine ultimo per l'emissione, da parte delle amministrazioni, degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2003 e precedenti e ancora scritturati al conto sospeso «collettivi».
 
Allegato n. 2
MODELLI RICHIAMATI NEL TESTO E UFFICI
PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE Mod. 14 C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)
Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento. Mod. 15 C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)
Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio. Mod. 15 Rag. Cent. (a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali)
Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi. Mod. 16 (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)
Riassunto delle scritture delle vendite dei beni immobili. Mod. 23-bis (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)
Riepilogo a valore delle partite vigenti riguardanti beni immobili discaricate nell'esercizio (appendice al mod. 23). Mod. 31 C.G. (a cura del Funzionario delegato)
Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento. Mod. 31-bis C.G. (a cura del Funzionario delegato)
Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti. Mod. 31-ter C.G. e mod. 66 T (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)
Elenco degli ordinativi e dei buoni estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle stesse sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Mod. 31-quater C.G. (a cura del Funzionario delegato)
Buono speciale su ordine di accreditamento. Mod. 31-quinquies C.G. (a cura del sub-funzionario delegato)
Elenco di prelevamento su sub-anticipazione. Mod. 32-bis C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)
Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo. Mod. 34 C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)
Elenco degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti. Mod. 62 C.G. (a cura del Funzionario delegato)
Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio. Mod. 63 C.G. (a cura delle Direzioni provinciali dei servizi vari)
Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio. Mod. 79 R.T. (a cura della Banca d'Italia)
Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova imputazione. Mod. 88 Rag. Cent. (a cura del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)
Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi. Mod. 89 T (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)
Schede di contabilita' speciale tenute dalla Banca d'Italia. Mod. 91 (Nuova versione) e Mod. 91 informatico (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)
Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio. Mod. 98 C.G. - nuovo - (a cura dell'ufficio del Consegnatario)
Prospetto per «categoria» e classificazione SEC 95 delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili patrimoniali del singolo ufficio consegnatario. Mod. 100 T (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)
Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, distintamente per competenza e residui. Mod.108 C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale)
Eventuali segnalazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31-bis C.G. da comunicare all'ufficio centrale del bilancio.
 
Allegato 3

----> Vedere allegato alle pagg. 59 - 60 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone