Gazzetta n. 261 del 10 novembre 2003 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 settembre 2003, n. 253 |
Testo del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2003), coordinato con la legge di conversione 6 novembre 2003, n. 300 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 10), recante «Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono trai segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Accelerazione delle procedure di assunzione di personale della Polizia di Stato 1. Per l'assunzione di mille agenti della Polizia di Stato, prevista dall'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti di spesa ivi indicati, si provvede: a) per 550 unita', utilizzando la graduatoria degli idonei del concorso per allievo agente, indetto con bando in data 8 novembre 1996, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 101 del 20 dicembre 1996; )) b) per le rimanenti 450 unita', corrispondenti alla riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, assumendo i primi 450 della graduatoria del concorso per l'accesso nella carriera iniziale della Polizia di Stato, indetto con bando in data 26 maggio 1999, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 43 del 1° giugno 1999. )) Conseguentemente i posti del predetto concorso disponibili per la Polizia di Stato sono aumentati da 280 a 730. L'eventuale parte residua dei 730 posti non coperta dagli idonei della Polizia di Stato e' destinata agli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie di merito del medesimo concorso relative all'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate e delle altre amministrazioni di cui all'articolo 18 del predetto decreto legislativo n. 215 del 2001, previa selezione e secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa. Per i posti eventualmente ancora non coperti, si provvede mediante concorso riservato esclusivamente ai volontari in ferma prefissata o in ferma breve delle Forze armate, comunque reclutati, che abbiano concluso il periodo di ferma da non piu' di due anni. 2. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definite, per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) n. 198 del 27 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' riammettere in servizio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, quarto comma, del (( testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale gia' appartenente ai ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, trasferito, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»: «8. Per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni internazionali, l'apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, e' autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole unita' previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, e' incrementato l'organico del personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed e' altresi' autorizzata l'assunzione di personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di 1.000 unita' delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell'anno 2003, 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2 milioni di euro per l'anno 2005; per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno 6,3 milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per l'anno 2004, 25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui ai periodi precedenti, sono disposte in deroga all'art. 34, comma 4, della presente legge». - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante: «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.»: «1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono cosi' determinate:
a) Arma dei carabinieri 70%; b) Corpo della guardia di finanza 70%; c) Corpo militare della Croce rossa 100%; d) Polizia di Stato 45%; e) Corpo di polizia penitenziaria 60%; f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco 45%; g) Corpo forestale dello Stato 45%».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003 reca: «Autorizzazione alle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni». - Si riporta il testo dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2003, n. 289 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1): «5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. 6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze piu' immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 5.». - Si riporta il testo dell'art. 132, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»: «La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto e non puo' aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante: «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»: «3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, e' consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il trasferimento puo' essere effettuato, con le medesime modalita', ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». |
| Art. 1-bis. Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133 (( 1. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, dopo le parole: «incarichi istituzionali di Governo» sono inserite le seguenti: «nazionali e dell'Unione europea nonche' ad altre personalita', da individuare con decreto del Ministro dell'interno». )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione dell'interno», come modificato dalla legge di conversione qui pubblicata: «Art. 5-bis (Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza). - 1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo puo' essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalita' che rivestono incarichi istituzionali di Governo nazionali e dell'Unione europea nonche' ad altre personalita', da individuare con decreto del Ministro dell'interno, al fine di consentire lo svolgimento di una piu' efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumita' di tali personalita'. 2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza e' conferita ai sensi dell'art. 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 4-bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell'art. 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666. 4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo e' consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio, nonche' l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'art. 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo. 5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'art. 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso.». |
| Art. 2. (( Soppresso dalla legge di conversione. )) |
| Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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