Gazzetta n. 261 del 10 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 29 ottobre 2003
Variazione all'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 377, che prevede l'istituzione dell'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarita' tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo spettacolo dal vivo
del Ministero per i beni e le attivita' culturali
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della Pubblica sicurezza
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;
Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarita' tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;
Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 23 maggio 2003, recante disciplina dell'attivita' di spettacolo viaggiante;
Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui e' stato istituito l'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;
Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002 e 20 marzo 2003 con i quali si e' provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;
Considerato che occorre procedere ad ulteriore aggiornamento dello stesso con la modifica o l'integrazione della descrizione di alcune attrazioni gia' esistenti, ovvero l'inserimento o la cancellazione di alcune di esse;
Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Sentito il parere favorevole espresso nelle sedute del 16-17 giugno 2003 e del 7 luglio 2003 dalla Commissione consultiva per le attivita' circensi e o spettacolo viaggiante di cui all'art. 1 n. 59 del decreto-legge 23 ottobre 1996 convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Decreta:
Art. 1.
L'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e' aggiornato con le integrazioni e le modifiche delle descrizioni delle seguenti attrazioni, evidenziate in corsivo.
Si omette di riportare la descrizione delle attrazioni laddove rimane invariata.
Giostra aeroplani - (media attrazione):
«Trattasi di una giostra circolare con cilindro centrale poggiante su ralla alla quale sono imperniati alcuni bracci con possibilita' di movimento verticale, alla cui estremita' sono applicati oggetti a forma di disco volante, elicotteri, aerei, clowns, ecc. in miniatura, rotanti su se stessi o fissi. I bracci, mediante un complesso idraulico o elettromeccanico possono alzarsi o abbassarsi, direttamente azionati da chi occupa l'oggetto (aereo, elicottero) mediante la manovra di una cloche. Si ha quindi un movimento rotatorio di tutto il complesso, nonche' un movimento verticale indipendente o autonomo dei vari bracci».
«La giostra puo' avere una cloche munita di un pulsante premendo il quale le riproduzioni delle mitragliatrici poste ai lati dell'attrazione emettono lampi luminosi dando cosi' l'impressione al pilota di abbattere l'avversario verso il quale dirige il tiro. L'abbattimento del disco, aereo, ecc. avviene per interruzione corrente».
La denominazione dell'attrazione «Miniscontro o autopiste per automobiline, moto, cavallini ecc. per bambini (baby karts)» e' cosi' modificata:
autopiste per automobiline, moto, cavallini, ecc. per bambini (baby karts) - (media attrazione). La descrizione rimane invariata.
La definizione della sotto indicata attrazione e' cosi' modificata:
battello mississipi - (media attrazione), «Trattasi di imbarcazioni per visitatori che circolano a pelo d'acqua sia su un percorso obbligato che su un percorso libero».
Nella denominazione della seguente attrazione e' espressamente specificata la capienza in numero di posti:
«simulatore» (oltre 12 posti) - (grande attrazione).
La descrizione rimane inalterata.
La definizione della attrazione di seguito riportata e' integrata nel seguente modo:
cinesfera - (media attrazione), «Padiglione per la proiezione di pellicole tridimensionali che offrono allo spettatore, per illusione ottica, acustica e fisica, la sensazione di trovarsi al centro dell'azione. Dette pellicole non devono contenere sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipa al gioco o ne sia spettatore».
La sottoindicata attrazione e' limitata alle tipologie inserite in parchi di divertimento. Sono inoltre apportate le seguenti modifiche nella descrizione:
Go-kart (inserito in parchi di divertimento) - (grande attrazione), «Le vetturette sono munite di motore a scoppio o elettrico, di freno e acceleratore a pedale.
L'arresto delle vetturette e' dato da un segnale acustico o visivo ovvero da una sbarra che viene a porsi trasversalmente sulla pista di corsa incanalando le vetturette in zona di sosta».
La capienza della seguente attrazione, gia' inserita in elenco tra le grandi, e' limitata ad un numero almeno superiore a 20 vetture.
Autoscontro - (oltre venti vetture) - (grande attrazione). La descrizione rimane inalterata.
La seguente attrazione viene riclassificata da media in piccola, mantenendone inalterata la descrizione.
Tiro in porta - (piccola attrazione).
La definizione della sottoindicata attrazione e' modificata come segue:
Calciometro - (piccola attrazione), «Trattasi di pallone sostenuto da appositi bracci o ancorato tramite filo che colpito da un calcio determina la forza del concorrente».
La definizione dei videogiochi e' modificata come segue:
Videogiochi o tiri elettromeccanici (inseriti in sale giochi o padiglioni da trattenimento) - (piccola attrazione), «Trattasi di apparecchi elettronici a gettone o a moneta composti da uno schermo sul quale appaiono figure mobili che uno o piu' giocatori tentano di colpire mediante azionamento di pulsanti o manopole, ovvero simulanti competizioni sportive. Le immagini riprodotte non devono contenere sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipa al gioco».
La descrizione della seguente attrazione e' cosi' integrata:
Mostre faunistiche zoo - (media attrazione), «Trattasi di strutture, padiglioni, o di automezzi o rimorchi aperti da un lato, riparati con sbarre di ferro o vetri, nell'interno dei quali sono posti animali feroci o non, o riproduzioni di animali, anche animate, con eventuale esibizione davanti al pubblico».
La nuova descrizione dei «Musei» e' la seguente:
Musei - (media attrazione), «Padiglione o struttura contenente gruppi anatomici in cera in genere oppure raffiguranti personaggi storici, artistici, ecc. fissi o mobili, ovvero ricostruzioni di monumenti in miniatura».
La denominazione dell'attrazione «Cavallini, papere, razzi, aeroplani, elefantini, automobiline (a pedale o tipo baby kart, mini-kart, minibang, ecc.) calessini, canotti, ecc.» viene riassuntivamente sostituita in:
Soggetti a dondolo - (cavallini, papere, razzi, aeroplani, elefantini, calessini, canotti, ecc.) - (piccola attrazione), «Meccanismi a gettone o a moneta che consentono il dondolio o il movimento del soggetto». La relativa definizione e' stata inoltre variata come sopra riportato.
«Il treno fantasma a due piani», gia' collocato tra le grandi attrazioni viene limitato alle tipologie oltre i due piani, mentre la descrizione rimane invariata. La nuova denominazione e' la seguente:
Treno fantasma - (oltre due piani) - (grande attrazione).
 
Art. 2.
L'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e' integrato con l'inserimento delle seguenti nuove attrazioni:
Treno fantasma - (media attrazione), «Trattasi di un padiglione ad uno o due piani, nell'interno del quale e' installato un binario o monorotaia a percorso sinuoso obbligato, sul quale circolano individualmente delle vetturette in cui e' incorporato un motore elettrico a corrente continua. Nel padiglione - semibuio - sono installati lungo il percorso, varie sagome raffiguranti fantasmi, draghi, streghe, ecc. Il percorso puo' svolgersi a piano terra oppure su due piani».
Miniscontro - (media attrazione), «Trattasi di una attrazione avente le stesse caratteristiche tecniche e funzionali dell'autoscontro, ma con vetture di dimensioni ridotte, indirizzate ad un pubblico di bambini ed ai loro eventuali accompagnatori».
Simulatore (fino a dodici posti) - (media attrazione), «E' costituita da quattro elementi: capsula, base semovente, alimentatore e consolle di controllo. La capsula contiene posti a sedere disposti su file di sedili. Puo' simulare qualsiasi escursione o viaggio sott'acqua, nella terra, nell'aria o nello spazio. La base semovente effettua un movimento rotatorio e lineare per mezzo di pistoni idraulici. L'impianto e' dotato di un pulsante di arresto di emergenza nel centro della capsula e nella consolle di controllo nonche' di un rivelatore di incendio nella capsula».
Autoscontro (fino a 20 vetture) - (media attrazione), «Trattasi di attrazione avente le stesse caratteristiche tecniche e funzionali dell'autoscontro, inserito tra le grandi attrazioni, ma con un numero di vetture non superiore a venti».
 
Art. 3.
L'elenco delle attivita' spettacolari, degli intrattenimenti e delle attrazioni di cui al citato art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e' aggiornato con la cancellazione della seguente attrazione gia' iscritta in elenco:
giostra aeroplani telecombattimento - (grande attrazione).
Roma, 29 ottobre 2003
Il Direttore generale
per lo spettacolo dal vivo
Giacomazzi
Il Capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
De Gennaro
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone