Gazzetta n. 262 del 11 novembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 6 novembre 2003, n. 301
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni generali)
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 27 dicembre 2002, n. 290, sono introdotte, per l'anno finanziario 2003, le variazioni di cui alle annesse tabelle.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 27 dicembre 2002, n. 290, reca: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e
bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005» (Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, s.o.).



 
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze)
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 290, e' sostituito dal seguente:
"3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 60.000 milioni di euro".
2. Nell'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le parole: "2.975 milioni di euro", "400 milioni di euro", "2.800 milioni di euro" e "10.000 milioni di euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "2.475 milioni di euro", "3.747 milioni di euro", "2.500 milioni di euro" e "12.534 milioni di euro".



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 290/2002,
come modificato dalla presente legge e' il seguente:
«Art. 2 (Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). -
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese
del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
finanziario 2003, in conformita' dell'annesso stato di
previsione (tabella n. 2). Per l'anno 2003 e' confermata la
competenza gestionale degli uffici a cui afferiscono gli
stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle
spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo
della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati
di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi
da ripartire iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti,
ai bilanci delle aziende autonome, le variazioni connesse
con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 60.000
milioni di euro.
4. I limiti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni
assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE) ai sensi dell'art. 6, comma 2,
dello stesso decreto legislativo, sono fissati per l'anno
finanziario 2003, rispettivamente in 5.165 milioni di euro
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in
6.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a
ventiquattro mesi.
5. Il SACE e' altresi' autorizzato, per l'anno
finanziario 2003, a rilasciare garanzie entro una quota
massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al
comma 4.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2003 delle somme iscritte,
per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Interessi sui titoli del debito
pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di
previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni
di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8,
9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e
"Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la
riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto
capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 2.475 milioni
di euro, 3.747 milioni di euro, 500 milioni di euro, 2.500
milioni di euro, 12.534 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'art. 7 della legge
5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie
e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. l, annesso allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'art.
12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito
delle unita' previsionali di base di pertinenza dei centri
di responsabilita' delle amministrazioni interessate le
spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3,
annessi allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
10. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta'
prevista dall'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi
negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono
versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti"
(Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e
controllo) dello stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente la spesa per contributi da
corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime
delle "risorse proprie" (decisione del Consiglio delle
Comunita' europee del 21 aprile 1970) nonche' per importi
di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione
europea" (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2003, sul conto di tesoreria
denominato "Ministero del tesoro-FEOGA, Sezione garanzia".
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati
nei mesi di novembre e dicembre 2002 sono riferiti alla
competenza dell'anno 2003 ai fini della correlativa spesa
da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base
sopra richiamata "Risorse proprie Unione europea"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa, per la ripartizione tra le amministrazioni
competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Aree depresse" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2003.
14. Le somme di pertinenza dei centri di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" e
"Politiche di sviluppo e coesione" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
gli anni finanziari 2002 e 2003, relative ai seguenti fondi
da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per
attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del
personale gia' dipendente da istituti finanziari
meridionali da assumere nelle amministrazioni ed enti
pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Fondi da ripartire per oneri di
personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per
l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a
statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni
a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il
funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire
per interventi nelle aree depresse, iscritto nell'unita'
previsionale di base "Aree depresse" (investimenti); Fondo
da ripartire per la costituzione di unita' tecniche di
supporto alla programmazione, alla valutazione e al
monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto
nell'unita' previsionale di base "Programmazione,
valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici"
(interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita'
previsionali di base delle amministrazioni interessate, con
propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui
dei predetti Fondi.
15. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge
20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento
dell'unita' previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003
e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di
parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unita' previsionale di base "Interventi
diversi" (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite
all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di
cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi',
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'art. 24
della medesima legge n. 157 del 1992.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
assegnazione all'unita' previsionale di base "Acquedotti e
fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
ad alimentare il fondo di cui all'art. 18, comma 3, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi',
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo
art. 18 della citata legge n. 36 del 1994.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unita' previsionale di base
"Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il
fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
19. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per
la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di
base "Fondo sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003,
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni
interessate, nonche' le eventuali successive variazioni,
dello specifico stanziamento concernente la somma da
ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per
sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca
europea per gli investimenti relativamente ai progetti
immediatamente eseguibili di cui all'art. 21 della legge
26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e
di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Progetti immediatamente eseguibili" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di
sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
21. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 36
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni
interessate del fondo iscritto nell'unita' previsionale di
base "Calamita' naturali e danni bellici" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di
sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1990,
n. 102.
22. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
dell'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Prelevamenti
da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e
concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tesoro" (Ministero dell'economia e delle finanze) dello
stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere
correlativamente iscritte, in termini di competenza e
cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria" (oneri
comuni) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tesoro" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
23. In attuazione di quanto disposto dall'art. 19 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,
istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile,
le somme iscritte nell'unita' previsionale di base
"Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione civile"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tesoro" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003,
possono essere ripartite, in relazione al tipo di
intervento previsto, con decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, tra altre unita' previsionali di base del
medesimo centro di responsabilita'.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Presidenza del Consiglio dei Ministri" (oneri comuni) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per contributi
destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in
essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione
europea.
25. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, su altre unita' previsionali
di base, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base
"Potenziamento servizi e strutture" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici
nazionali" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento
europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unita'
previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2003, alle competenti unita' previsionali di
base degli stati di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli
affari esteri e dell'interno per lo stesso anno
finanziario, per l'effettuazione di spese relative a
competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e
notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro
straordinario, a compensi agli estranei
all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e
competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e
trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per
facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio,
a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e
stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale
elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni
elettorali.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle variazioni
di bilancio nelle unita' previsionali di base degli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti
per l'attuazione dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1999,
n. 482.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire
per l'anno 2003 alle unita' previsionali di base del titolo
III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, le somme
iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Rimborsi anticipati o
ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli
oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale
carico dello Stato.
29. Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959,
n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo
della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima
nomina, per l'anno finanziario 2003, e' stabilito in 420.
30. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate
le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno
finanziario 2003, prelevamenti dal fondo a disposizione, di
cui all'art. 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n.
831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di
finanza" del medesimo stato di previsione.
31. Per l'anno 2003 l'Amministrazione dei monopoli di
Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate
nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio
decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla
legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni,
in conformita' degli stati di previsione annessi a quello
del Ministero dell'economia e delle finanze (appendice n.
1).
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
variazioni di bilancio tra le pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2003, occorrenti per l'attuazione delle norme
contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al
funzionamento delle agenzie fiscali.
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla
pertinente unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le
somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della
relativa restituzione alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'art. 86
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
34. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e cassa, tra
l'unita' previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo sanitario
nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18
"Federalismo fiscale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle
deliberazioni annuali del CIPE ai sensi dell'art. 39, comma
1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
35. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti
per trasferire, alla pertinente unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, i fondi per il
funzionamento delle commissioni che gestiscono il fondo
integrativo speciale per la ricerca (FIRS), istituito in
attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
36. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a riassegnare alle pertinenti unita'
previsionali di base delle amministrazioni interessate le
somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato,
rivenienti dalle risorse derivanti dalle licenze UMTS, ai
fini dell'utilizzazione per la prevenzione
dell'inquinamento elettromagnetico, ai sensi dell'art. 103,
comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad assegnare alle pertinenti unita'
previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme
iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.2.43 "Contratti di programma" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini
dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli
oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese
pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di
programma stipulati con le amministrazioni pubbliche
nonche' per agevolazioni concesse in applicazione di
specifiche disposizioni legislative.
38. In relazione al trasferimento di funzioni,
competenze e risorse in materia di servizi tecnici
nazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a trasferire, con propri decreti, le somme
iscritte nelle unita' previsionali di base del centro di
responsabilita' "Servizi tecnici nazionali" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alle
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Le
somme impegnate e non pagate alla data del 31 dicembre
2002, relative alle unita' previsionali di base di
pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici
nazionali" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,
sono mantenute nel conto dei residui per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della
riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base
degli stati di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio per la riassunzione dei corrispondenti impegni e
la prosecuzione della gestione di competenza.
39. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per la allocazione delle risorse di
cui all'art. 20, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n.
166, nel pertinente centro di responsabilita' dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze)"».



 
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero
della salute)
1. Nell'articolo 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, dopo le parole: "Ministri della salute" e "Ministeri della salute" sono inserite le seguenti: ", dell'interno".



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 15 della citata legge n. 290/2002,
come modificato dalla presente legge e' il seguente:
«Art. 15 (Stato di previsione del Ministero della
salute e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della
salute, per l'anno finanziario 2003, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (tabella n. 15).
2. Alle spese di cui all'unita' previsionale di base
"Programma anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro
di responsabilita' "Tutela della salute umana, della
sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali"
dello stato di previsione del Ministero della salute si
applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni
contenute nel secondo comma dell'art. 36 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
sulla contabilita' generale dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione alla pertinente unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero della salute per
l'anno finanziario 2003, delle somme versate in entrata
dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi
sanitari per il funzionamento della Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro della salute, e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2003, i
fondi per il finanziamento delle attivita' di ricerca o
sperimentazione, delle unita' previsionali di base "Ricerca
scientifica" (interventi e investimenti) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Ordinamento sanitario, ricerca
ed organizzazione del Ministero" dello stato di previsione
del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto
dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2003, con
propri decreti, le entrate di cui all'art. 5, comma 12,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti
unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della salute per le attivita' di controllo, di
programmazione, di informazione e di educazione sanitaria
del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro nonche' per le finalita' di cui all'art. 7 della
legge 14 ottobre 1999, n. 362.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro della salute, e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della salute per l'anno finanziario 2003, i fondi
per il finanziamento delle attivita' relative ai prelievi e
trapianti di organi e di tessuti, dell'unita' previsionale
di base "Prelievi e trapianti di organi e tessuti" di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ordinamento
sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero" dello
stato di previsione del Ministero della salute, in
relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n.
91, e successive modificazioni.
7. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei
Ministri della salute, dell'interno e della difesa, e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della
difesa il "Fondo da ripartire per la realizzazione di una
campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei
cittadini italiani impegnati nell'area
Kosovo/Bosnia-Erzegovina, nonche' per il controllo delle
sostanze alimentari importate dalla predetta area"
dell'unita' previsionale di base "Missioni internazionali
di pace" di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tutela della salute umana, della sanita' pubblica
veterinaria e dei rapporti internazionali" dello stato di
previsione del Ministero della salute per l'anno
finanziario 2003».



 
Art. 4.
(Allegati)
1. Le modifiche alle unita' previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuate per il 2003 negli allegati 1 e 2 alla legge 27 dicembre 2002, n. 290, sono riportate negli allegati 1 e 2 alla presente legge.

----> Vedere elenco allegati da pag. 6 a pag. 18 <----

Data a Roma, addi' 6 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2356):
Presentato dal Ministro dell'economia e finanze
(Tremonti) il 30 giugno 2003.
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 2 luglio 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, della
Giunta per gli affari delle Comunita' europee e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il
16, 17, 23, 24, 30 settembre 2003 e 1° ottobre 2003.
Relazione presentata il 1° ottobre 2003 (atto n. 2356/A
- relatore sen. Caddeo).
Esaminato in aula e approvato il 1° ottobre 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4344):
Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro e
programmazione), in sede referente, il 6 ottobre 2003 con
pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, della Giunta per gli affari delle
Comunita' Europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il
14, 21, 22 ottobre 2003.
Esaminato in aula il 27 ottobre 2003 ed approvato il
28 ottobre 2003.
 
Allegato 1

----> Vedere tabelle da pag. 19 a pag. 35 <----
 
Allegato 2

----> Vedere tabelle nn. 1-2 da pag. 36 a pag. 73 <----

----> Vedere tabelle nn. 3-4-5-6 da pag. 76 a pag. 119 <----

----> Vedere tabelle nn. 7-8 da pag. 122 a pag. 166 <----

----> Vedere tabelle nn. 9-10-11-12 da pag. 168 a pag. 205 <----

----> Vedere tabelle nn. 13-14-15 da pag. 208 a pag. 237 <----
 
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