IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi Dispone: 1. Approvazione di questionari. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi questionari recanti i dati necessari per l'evoluzione degli studi di settore gia' in vigore, che devono essere compilati dai contribuenti che, nel periodo d'imposta 2002, hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attivita': a) attivita' tecniche svolte da geometri, codice attivita' 74.20.A; questionario ESK03; b) attivita' degli studi legali, codice attivita' 74.11.1; questionario ESK04; c) servizi in materia di contabilita', consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da dottori commercialisti, codice attivita' 74.12.A; servizi in materia di contabilita', consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali, codice attivita' 74.12.13; consulenze del lavoro, codice attivita' 74.14.2; questionario ESK05; d) attivita' tecniche svolte da disegnatori, codice attivita' 74.20.C; questionario ESK08; e) amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi, codice attivita' 70.32.0; questionario ESK16; f) attivita' tecniche svolte da periti industriali, codice attivita' 74.20.13; questionario ESK17; g) studi di architettura, codice attivita' 74.20.1; questionario ESK18; h) attivita' professionale svolta da psicologi, codice attivita' 85.32.13; questionario ESK20; i) servizi degli studi odontoiatrici, codice attivita' 85.13.0; questionario ESK21. 1.2 E' approvato altresi', unitamente alle relative istruzioni, l'annesso questionario recante i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore, che devono essere compilati dai contribuenti che nel periodo d'imposta 2002 hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attivita': a) ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia, codice attivita' 73.10T; attivita' di ricerca mineraria, codice attivita' 74.20.5; questionario SK29. 1.3 Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ogni riferimento all'anno 1995 e' sostituito da quello all'anno 2002. 1.4 I questionari di cui al punto 1.1 e 1.2 del presente provvedimento sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate anche in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.it 1.5 I medesimi questionari possono essere altresi' prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento. 2. Modalita' e termini per la trasmissione dei dati. 2.1 I dati relativi ai questionari devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, attraverso il servizio telematico, Entratel o Internet, utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni ovvero avvalendosi degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La predetta trasmissione deve essere effettuata entro il 20 gennaio 2004, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. Per i contribuenti con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano tale trasmissione puo' essere effettuata entro il 5 febbraio 2004. Motivazioni. Il presente provvedimento approva 9 questionari, da inviare ai contribuenti per l'acquisizione di informazioni utili all'evoluzione di studi di settore che sostituiranno quelli attualmente in vigore, e 1 questionario da inviare ai contribuenti per l'elaborazione di un nuovo studio di settore. Inoltre stabilisce le modalita' con cui i contribuenti comunicano i dati all'Agenzia delle entrate. I questionari per gli studi di settore, destinati ai soggetti con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano, saranno tradotti e stampati anche in lingua tedesca, nel rispetto della normativa vigente in materia di bilinguismo nella detta provincia. A causa di tali attivita', si restringono i tempia disposizione dei contribuenti interessati per la compilazione e spedizione dei detti questionari, per cui viene disposto a loro favore un piu' ampio termine di restituzione dei questionari. Riferimenti normativi. a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate: • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1) e successive modifiche; • statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma l; art. 6, comma l); • regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1); • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000. b) Disciplina degli studi di settore: • decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (art. 62-bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; • decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (articoli 3, comma 2, e 16), come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; • legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121), che stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'Amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore; • legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121), che stabilisce che per la comunicazione dei dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore l'Amministrazione finanziaria invia ai contribuenti appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle fnanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; • decreto ministeriale del 22 marzo 1997, con il quale sono stabilite le modalita' per la compilazione e l'invio all'Amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi di settore; • decreto ministeriale del 22 marzo 1997 (art. 3), che prevede che i decreti di approvazione dei questionari stabiliscono i termini di presentazione all'Amministrazione finanziaria dei questionari stessi; • legge 28 maggio 1997, n. 140 (art. 9-bis, comma 3), che stabilisce che gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere modificati con decreto ministeriale; • legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10), che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi; • legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 13), in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; • decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art. 3, comma 3), che individua i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi; • decreto ministeriale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica; • decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e 19 aprile 2001, che individuano ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica; • decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2000, n. 100 (art. 2), che prevede la possibilita' di trasmettere in via telematica i dati contenuti nei questionari per gli studi di settore, per il tramite dei soggetti abilitati. II presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 2003 Il direttore: FERRARA |