Gazzetta n. 262 del 11 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 17 luglio 2003
Rettifica al decreto 6 settembre 1999, relativo all'area marina protetta denominata «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la Regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1998, con il quale e' stata istituita l'area marina protetta denominata «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1999 con il quale si e' provveduto a rettificare il citato decreto 12 dicembre 1997;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999 recante il testo coordinato dei citati decreti ministeriali 12 dicembre 1997 e 22 luglio 1999;
Vista la convenzione per l'affidamento in gestione dell'area marina protetta denominata «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», sottoscritta in data 5 febbraio 1998 dal Ministero dell'ambiente - Ispettorato centrale per la difesa del mare e dal comune di Cabras, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna;
Visto il decreto del direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare, 1° aprile 1998, di approvazione della citata convenzione per l'affidamento in gestione dell'area marina protetta denominata «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», registrato dalla Corte dei conti in data 14 luglio 1998;
Vista la proposta di modifica del decreto istitutivo avanzata dal comune di Cabras in qualita' di Ente gestore dell'area marina protetta denominata «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre» trasmessa con nota del 5 luglio 2002;
Visto in particolare l'art. 9 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997, il quale prevede che le disposizione dello stesso decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalita' indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate;
Visto il parere sulla proposta di modifica del decreto istitutivo avanzata dal comune di Cabras in qualita' di ente gestore dell'area marina protetta denominata «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», espresso in data 1° agosto 2002, dalla commissione di riserva della medesima area marina ricostituita con decreto del Ministro dell'ambiente 27 settembre 1999;
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 7, comma 3, lettera a) che attribuisce alla direzione per la difesa del mare le funzioni in materia di istituzione e gestione delle aree protette marine;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 ottobre 1999 di costituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine;
Considerato l'esito dell'incontro, svoltosi in data 5 settembre 2002, presso il comune di Cabras, tra i rappresentanti della segreteria tecnica per le aree protette marine e del comune di Cabras;
Vista la relazione sull'istruttoria preliminare svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine per l'aggiornamento dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»;
Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;
Visto il parere espresso in data 12 giugno 2003 dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento dell'area marina protetta denominata «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»;
Decreta:
Art. 1.
1. L'art. 2 del decreto ministeriale 6 settembre 1999, istitutivo dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», e' integralmente sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area marina protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

Punto Latitudine Longitudine
-- -- --
A1) 39° 58'.40 N 008° 23'.54 E (in costa)
B) 40° 00'.38 N 008° 19'.32 E
C) 40° 00'.38 N 008° 15'.00 E
D) 39° 51'.50 N 008° 15'.00 E
E) 39° 50'.00 N 008° 26'.62 E
F1) 39° 52'.84 N 008° 26'.62 E (in costa)".
 
Art. 2.
1. L'art. 3 del decreto ministeriale 6 settembre 1999, istitutivo dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», e' integralmente sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre", in particolare, persegue:
a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;
c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistica e paesaggistica dell'area, anche privilegiando attivita' tradizionali locali gia' presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalita', la disciplina delle attivita' relative alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi potra' prevedere che le predette attivita' vengano svolte prioritariamente o esclusivamente dai cittadini residenti e da imprese ed associazioni aventi sede nel comune ricadente nell'area marina protetta.
2. I provvedimenti relativi all'utilizzazione del demanio marittimo prospiciente l'area marina protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" sono adottati dall'autorita' competente, sentito l'ente gestore della suddetta area marina protetta.».
 
Art. 3.
1. L'art. 4 del decreto ministeriale 6 settembre 1999, istitutivo dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», e' integralmente sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. All'interno dell'area marina protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre", come individuata e delimitata al precedente art. 3, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente consentito dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalita' istitutive dell'area marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare sono vietate:
a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
b) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche e minerali;
c) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
e) le attivita' che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.
2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente decreto:
a) il tratto di mare nord-occidentale dell'Isola di Mal di Ventre, a partire dalla punta a ovest di Cala Maestra, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto Latitudine Longitudine
-- -- --
S1) 39° 59'.64 N 008° 18'.35 E (in costa)
T) 39° 59'.88 N 008° 18'.35 E
U) 39° 59'.88 N 008° 17'.19 E
V) 39° 59'.25 N 008° 17'.19 E
W1) 39° 59'.25 N 008° 18'.07 E (in costa)

b) il tratto di mare tutt'intorno lo scoglio del Catalano, per una distanza di 1000 metri;
3. Nelle zone A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:
a) la balneazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
b) le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
c) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
d) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
f) il prelievo, l'asportazione e il commercio di sabbia, ghiaia e altro materiale provenienti dalle formazioni rocciose subacquee o presenti nei territori costieri appartenenti al demanio marittimo;
g) la pesca professionale e sportiva, con qualunque mezzo esercitata;
h) la pesca subacquea.
4. Nelle zone A e', invece, consentito l'accesso e la sosta alle unita' di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalita' e con i modi esplicitamente disciplinati e autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva.
5. Le zone B di riserva generale comprendono i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente decreto:
a) il tratto di mare antistante Torre del Sevo, comprendendo le Isole di Is Caogheddas e Punta Maimoni, per una distanza di circa 1.000 metri dalla costa, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto Latitudine Longitudine
-- -- --
G1) 39° 55'.19 N 008° 23'.92 E (in costa)
H) 39° 55'.19 N 008° 23'.23 E
I) 39° 53'.90 N 008° 23'.23 E
L1) 39° 53'.90 N 008° 24'.14 E (in costa)

b) il tratto di mare nord e sud-occidentale dell'Isola di Mal di Ventre, tutt'intorno la zona A di cui al comma 2, lettera a) presente articolo, ricompreso tra la congiungente l'estrema punta nord dell'Isola e lo scoglio del Faro Vecchio e il meridiano passante per l'estrema punta a sud di Cala dei Pastori, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto Latitudine Longitudine
-- -- --
M1) 39° 59'.78 N 008° 18'.80 E (in costa)
N) 40° 00'.22 N 008° 19'.10 E
O) 40° 00'.22 N 008° 16'.75 E
P) 39° 58'.00 N 008° 16'.75 E
Q) 39° 58'.00 N 008° 18'.09 E
R1) 39° 58'.98 N 008° 18'.09 E (in costa)

6. Nelle zone B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:
a) la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 7, lettere a), f), g) e h), del presente articolo;
b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo;
c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 7 lettera i), del presente articolo;
d) il prelievo, l'asportazione e il commercio di sabbia, ghiaia e altro materiale provenienti dalle formazioni rocciose subacquee o presenti nei territori costieri appartenenti al demanio marittimo;
e) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera j) del presente articolo;
f) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera l) del presente articolo;
g) la pesca subacquea.
7. Nelle zone B sono, invece, consentiti:
a) l'accesso e la sosta alle unita' di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica esplicitamente autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta;
b) la balneazione;
c) le immersioni subacquee, disciplinate e autorizzate dall'ente gestore dell'area marina protetta, sulla base degli esiti di periodici monitoraggi degli impatti;
d) le visite guidate subacquee, disciplinate e autorizzate dall'ente gestore dell'area marina protetta, sulla base degli esiti di periodici monitoraggi degli impatti;
e) la libera navigazione a remi, nonche' la navigazione a vela, disciplinata dall'ente gestore dell'area marina protetta;
f) la navigazione a motore ai natanti, come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, a velocita' moderata, sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore dell'area marina protetta;
g) la navigazione a motore alle imbarcazioni, come definite ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, a velocita' moderata, sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva;
h) la navigazione a motore per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee, a velocita' moderata, sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva;
i) l'ormeggio, come disciplinato dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva, in zone individuate compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e opportunamente attrezzate;
j) l'esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dalle normative vigenti, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di riduzione o mantenimento dello sforzo di pesca, riservata ai pescatori residenti nella provincia ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nella detta provincia alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
k) le attivita' di pescaturismo, disciplinate dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva, nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, e riservate ai pescatori professionisti, nonche' alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ai loro soci, inseriti nel registro di ciascuna cooperativa;
l) la pesca sportiva con lenza e canna, riservata ai soli residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta, disciplinata e autorizzata dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva.
8. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella cartografia allegata al presente decreto, come delimitato al precedente art. 3.
9. Nelle zone C, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:
a) la navigazione libera a motore, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 4 e 7 e dal successivo comma 10, lettere f), g) e h), del presente articolo;
b) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 10, lettera i), del presente articolo;
c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 10, lettera j), del presente articolo;
d) il prelievo, l'asportazione e il commercio di sabbia, ghiaia e altro materiale proveniente dalle formazioni rocciose subacquee e presenti nei territori costieri appartenenti al demanio marittimo;
e) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10, lettera k), del presente articolo;
f) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10, lettera m), del presente articolo;
g) la pesca subacquea.
10. Nelle zone C sono, invece, consentiti:
a) l'accesso e la sosta alle unita' di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica;
b) la balneazione;
c) le visite guidate subacquee;
d) le immersioni subacquee;
e) la libera navigazione a remi e a vela;
f) la navigazione a motore a natanti ed imbarcazioni, come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore dell'area marina protetta;
g) la navigazione a motore alle navi da diporto, come definite ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, disciplinata dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva, al solo scopo di raggiungere con la rotta piu' breve le aree di ormeggio predisposte dall'ente gestore;
h) la navigazione a motore per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee, sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore dell'area marina protetta;
i) l'ancoraggio, come disciplinato dall'ente gestore, sentita la commissione di riserva, in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali particolarmente sensibili;
j) l'ormeggio, come disciplinato dall'ente gestore dell'area marina protetta;
k) l'esercizio della pesca professionale, disciplinata dall'ente gestore dell'area marina protetta, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dalle normative vigenti e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, riservata ai pescatori residenti nella provincia ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nella detta provincia alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
l) le attivita' di pescaturismo, disciplinate dall'ente gestore dell'area marina protetta, nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, e riservate ai pescatori professionisti, nonche' alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ai loro soci, inseriti nel registro di ciascuna cooperativa;
m) la pesca sportiva, disciplinata dall'ente gestore dell'area marina protetta.
11. Le attivita' sopra elencate ai commi 4, 7 e 10 del presente articolo sono provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dall'ente gestore dell'area marina protetta fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto.».
 
Art. 4.
1. L'art. 7 del decreto ministeriale 6 settembre 1999, istitutivo dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», e' integralmente sostituito dal seguente:
«Art. 7. - 1. La sorveglianza nell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.
2. L'ente gestore potra' inoltre avvalersi per le attivita' all'interno dell'area marina protetta, ed in particolare per la sorveglianza nella medesima, del personale del Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna, sulla base di specifici accordi da concludere ai sensi dell'intesa stipulata con la regione stessa in data 22 aprile 1997.».
 
Art. 5.
1. L'art. 8 del decreto ministeriale 6 settembre 1999, istitutivo dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», e' integralmente sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. Il regolamento dell'area marina protetta di "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre", e' formulato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dall'ente gestore dell'area marina protetta, anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione delle misure e delle eventuali relative discipline provvisorie di cui al precedente art. 5, commi 4, 7 e 10, eventualmente tenendo conto della dotazione di dispositivi a basso impatto ambientale sulle unita' da diporto, sara' approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione autonoma della Sardegna, ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Nel suddetto regolamento potra' essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di Riserva.».
Roma, 17 luglio 2003
Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2003 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 400
 
Allegato

----> Vedere grafico di pag. 21 <----
 
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