Gazzetta n. 262 del 11 novembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 30 ottobre 2003 |
Ripartizione delle prime due annualita', 2003 e 2004, del terzo triennio di programmazione (2003/2005), per opere di edilizia scolastica, legge 11 gennaio 1996, n. 23. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare gli articoli 2 e 4; Visto l'art. 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53; Visti i decreti ministeriali 18 aprile 1996, n. 152, e 6 settembre 1999, con i quali sono state indicate le somme disponibili per le prime annualita' dei relativi trienni di applicazione e stabiliti, per ciascuno dei trienni citati, i criteri e le modalita' di calcolo, nonche' gli indirizzi diretti ad assicurare il necessario coordinamento degli interventi regionali per un'idonea programmazione scolastica nazionale, Visti, altresi', i decreti ministeriali 8 giugno 1998 e 6 aprile 2000, inerenti alle rispettive annualita' successive alla prima, nonche' il decreto ministeriale 23 aprile 2001 afferente all'ultima annualita' del secondo triennio; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha previsto, nella tabella 2, la somma di Euro 30.987.000 come impegno quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2004, per l'attivazione, in tale annualita', di opere di edilizia scolastica ai fini di cui agli articoli 2 e 4 della prefata legge n. 23/1996; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che contempla, nella tabella 1, una somma di 10 milioni di euro come impegno quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2003, per le medesime finalita' relativamente all'esercizio di riferimento; Considerata, quindi, la concreta possibilita' di procedere alla ripartizione, tra le regioni e province autonome di Bolzano e Trento, dei fondi come sopra disponibili, al fine di consentire la puntuale attuazione degli interventi, di cui ai citati articoli 2 e 4, relativi al primo e secondo piano annuale del terzo triennio di programmazione regionale; Ritenuta l'opportunita', anche per motivazioni di correntezza amministrativa ed economicita' dei mezzi giuridici, di sussumere nel presente, unico, decreto i finanziamenti, con relative ripartizioni, afferenti ad entrambe le annualita' 2003 e 2004, al fine, altresi', di offrire alle amministrazioni direttamente interessate un quadro conoscitivo ed operativo piu' ampio, a beneficio di una migliore attivita' programmatoria; Rilevato che, giusta nota 12 giugno 2003, prot. n. 289/03 della Cassa depositi e prestiti, all'uopo adita, e comunicato al competente Dicastero dell'economia e delle finanze con ministeriale 1° luglio 2003, n. 1868, la somma complessiva concretamente ripartibile per ciascuna delle annualita' citate, a fronte del tasso vigente all'atto della predisposizione del presente provvedimento, determinato con le modalita' di cui agli articoli 2, 3 e 5 del decreto 9 gennaio 2003 del Dicastero medesimo, ammonta ad Euro 112.600.641,48 per l'anno 2003 e ad Euro 348.915,607,75 per quello successivo; Ritenuto, quindi, di dover contestualmente ripartire entrambe le somme disponibili per la prima e seconda annualita' del terzo triennio di programmazione 2003/2005, nonche' indicare - per il medesimo periodo - gli indirizzi volti ad assicurare l'opportuno coordinamento degli interventi regionali, al fine di consentire la necessaria programmazione scolastica nazionale; Considerato che i finanziamenti suindicati consentono la concreta attivazione delle prime due annualita' del terzo triennio citato e che, pertanto, per l'ultima annualita' si provvedera' con apposito provvedimento adattabile a fronte della relativa copertura finanziaria, ove effettivamente intervenuta; Tenuto conto della necessita' che la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, attraverso l'attivazione delle relative opere, garantisca il raggiungimento delle finalita' contemplate dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, con particolare riguardo all'adeguamento del patrimonio esistente alla vigente normativa in materia di agibilita', igiene e sicurezza nonche' alla riqualificazione dello stesso ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con il riequilibrio nella media nazionale degli indici di carenza tra le diverse regioni, in modo da assicurare un'equa organizzazione territoriale del sistema scolastico anche con riferimento agli andamenti demografici ed al rapporto tra richiesta ed offerta, favorendo, altresi', la disponibilita' di palestre ed impianti sportivi, la possibilita' di utilizzo delle strutture scolastiche da parte della collettivita' nonche' l'eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose; Ricordato il parere gia' reso dall'Osservatorio permanente per l'edilizia scolastica, come formulato nella seduta del 28 maggio 1999, nel quale - preso anche atto del conforme assunto del Coordinamento interregionale per l'edilizia scolastica, come confermato nella relativa nota 31 maggio 1999, n. 90 C.I. - venivano ribaditi sostanzialmente gli indirizzi utilizzati nel triennio precedente e prevista una progressiva rimodulazione riequilibrativa degli importi assegnabili, attraverso la considerazione di un'opportuna commisurazione al reale fabbisogno regionale, anche in proporzione alla consistenza delle strutture scolastiche presenti nelle diverse realta' territoriali interessate ed all'entita' numerica della relativa utenza; Ritenuto, pertanto, di confermare sostanzialmente anche per il presente triennio 2003/2005 criteri di riparto come sopra rappresentati, continuando nel graduale adeguamento del relativo utilizzo nel citato triennio, in modo che, nell'intero arco dello stesso, la variazione apportata influisca per il 70% nel 2003, per l'80% nel 2004 e per il 90% nel 2005; Preso atto di quanto concordato, al riguardo, in sede di Coordinamento interregionale nel corso dell'apposita riunione del 29 maggio 2003 - come indicato nella nota del Coordinamento medesimo del 6 giugno 2003, n. 127/CI - in ordine, in particolare, alle finalita', ai criteri, alle basi di calcolo e ad ogni altra modalita' operativa da adottare per la concreta ripartizione dei finanziamenti nel corso del triennio 2003/2005, a fronte dei piu' recenti dati utilmente in possesso di questo Ministero; Ritenuto, dunque, di suddividere ciascuno dei succitati importi complessivamente ripartibili in due quote complementari - ammontanti, nella ripartizione inerente alla prima annualita' del terzo triennio, rispettivamente al 70% ed al 30% e, nella seconda, all'80% ed al 20% del relativo totale - nonche', fermo restando l'utilizzo per entrambe dei criteri predetti, di rapportare la prima delle indicate percentuali anche alla consistenza numerica delle strutture scolastiche delle singole realta' territoriali interessate, limitandosi, per le restanti, all'adozione unicamente dei criteri citati, senza alcuna parametrazione alla consistenza medesima; Ritenuto, altresi', che, nell'ultima annualita', dette percentuali siano rispettivamente elevate al 90% ed al 10%, cosi' da assicurare che nell'intero, presente, terzo triennio di programmazione non venga superata, come sopra determinata, l'incidenza media complessiva dell'80% del prefato criterio relativo alla parametrazione predetta; Ribadita, inoltre, l'opportunita', di confermare - anche al fine di un adeguato bilanciamento con tale criterio - il riconoscimento per la capacita' di spesa dimostrata delle singole amministrazioni regionali, gia' adottato nel precedente triennio, mantenendo, pertanto, la riserva, a tali fini, di una percentuale del 10% dell'importo disponibile, rapportata al livello di utilizzo dei finanziamenti concessi nelle precedenti triennalita' ai sensi dell'art. 4 della legge n. 23/1996; Acquisito, come formulato nella seduta del 2 ottobre 2003 (rep. atti 1834 di pari data), il parere favorevole della Conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Bolzano e Trento e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, per l'attivazione delle annualita' prima (2003) e seconda (2004) del terzo piano di programmazione triennale (2003/2005) contemplato dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono rispettivamente disponibili le somme complessive di Euro 112.600.641,48 e di Euro 348.915.607,75, entrambe sotto forma di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato accendibili presso la Cassa depositi e prestiti. |
| Art. 2. Le ripartizioni dei finanziamenti previsti per le due citate annualita' come sopra determinate - e fermo restando quanto indicato in epigrafe per la terza - e' predisposta con i criteri, le basi di calcolo, i pesi, il procedimento ed ogni altra modalita' rappresentati nell'allegato 1 al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. |
| Art. 3. Le somme attribuite alle amministrazioni beneficiarie, per l'attivazione delle opere relative alla prima annualita' 2003 del terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto disposto nei precedenti articoli sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:
===================================================================== | Euro ===================================================================== Piemonte.... | 6.747.058,00 Valle d'Aosta.... | 287.079,00 Lombardia.... | 12.114.804,00 Provincia autonoma di Bolzano.... | 746.318,00 Provincia autonoma di Trento.... | 840.137,00 Veneto.... | 7.529.657,00 Friuli-Venezia Giulia.... | 2.602.365,00 Liguria.... | 3.014.714,00 Emilia-Romagna.... | 7.106.972,00 Toscana.... | 8.040.946,00 Umbria.... | 1.840.968,00 Marche.... | 3.352.318,00 Lazio.... | 8.163.966,00 Abruzzo.... | 3.613.208,00 Molise.... | 1.307.231,00 Campania.... | 11.459.394,00 Puglia.... | 8.036.621,00 Basilicata.... | 1.741.899,00 Calabria.... | 7.551.365,00 Sicilia.... | 12.020.200,00 Sardegna.... | 4.483.421,00 |
| Art. 4. Le somme attribuite alle amministrazioni beneficiarie, per l'attivazione delle opere relative alla seconda annualita' 2004 del terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto disposto nei precedenti articoli sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:
===================================================================== | Euro ===================================================================== Piemonte.... | 20.822.306,00 Valle d'Aosta.... | 826.291,00 Lombardia.... | 37.953.236,00 Provincia autonoma di Bolzano.... | 2.399.813,00 Provincia autonoma di Trento.... | 2.706.226,00 Veneto.... | 23.402.837,00 Friuli-Venezia Giulia.... | 7.521.147,00 Liguria.... | 8.781.518,00 Emilia-Romagna.... | 20.842.228,00 Toscana.... | 23.670.702,00 Umbria.... | 5.635.141,00 Marche.... | 10.101.463,00 Lazio.... | 26.398.526,00 Abruzzo.... | 10.864.907,00 Molise.... | 3.748.906,00 Campania.... | 37.685.968,00 Puglia.... | 25.300.455,00 Basilicata.... | 5.256.324,00 Calabria.... | 23.854.702,00 Sicilia.... | 37.301.226,00 Sardegna.... | 13.841.685,00 |
| Art. 5. Al fine di assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi interventi nell'ambito della programmazione scolastica nazionale, le regioni, in sede di predisposizione del terzo piano generale triennale 2003/2005 e dei relativi piani annuali attuativi - attivabili nei termini e con le modalita' indicate nelle premesse - si atterranno, nell'ordine, tenuto anche conto dei risultati ottenuti con i precedenti interventi in materia, ai seguenti indirizzi: a) privilegiare gli interventi finalizzati prioritariamente alla messa a norma ed all'adeguamento delle preesistenti strutture alla vigente normativa in materia di agibilita', sicurezza ed igiene ed, altresi', all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonche' quelli diretti ai completamenti funzionali di opere gia' iniziate ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, in relazione all'indice di carenza determinato dall'offerta del servizio scolastico a fronte della relativa richiesta da parte dell'utenza - con particolare riguardo alle esigenze derivanti dall'entrata in vigore della legge 28 marzo 2003, n. 53, indicata in premessa - ed alla eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose, al fine di determinare le condizioni strutturali idonee ad assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio medesimo, il rinnovamento della didattica ed un'efficace lotta alla dispersione scolastica; b) favorire il coordinamento ed il piu' razionale sfruttamento della rete scolastica con la distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell'opportunita' di un organico inserimento delle istituzioni scolastiche nelle diverse realta' territoriali e collettivita' locali; c) considerare ogni opportunita' di adeguamento dei relativi edifici alle nuove esigenze della scuola ed ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi; d) garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso all'utenza, la fornitura di sedi idonee per un dignitoso e corretto funzionamento delle direzioni scolastiche regionali e dei centri di servizio amministrativo. |
| Art. 6. Nel procedimento programmatorio le regioni valuteranno opportunamente il fabbisogno di aule in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di comuni e province, sull'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche tenuto conto delle relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e dell'intervenuta, razionalizzazione della rete scolastica, considerando altresi', le prevedibili esigenze di utilizzo a medio/lungo termine per effetto anche della recente riforma avviata con la precitata legge n. 53/2003, con conseguente adozione di criteri ispirati alla necessaria modularita' e flessibilita' nella progettazione dei relativi interventi. |
| Art. 7. Nella scelta degli interventi medesimi, ferme restando le indicazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le regioni terranno conto anche della celerita' d'esecuzione degli stessi, con particolare riguardo alla sussistenza di progettazione esecutiva e disponibilita' delle aree nonche' all'assenza di vincoli di carattere normativo. |
| Art. 8. Restano confermati, in quanto compatibili con il presente provvedimento, ogni altra disposizione, modalita', termine, indirizzo, finalita' o criterio contemplati nei precedenti decreti 18 aprile 1996, n. 152, e 6 settembre 1999, nonche' 8 giugno 1998, 6 aprile 2000 e 23 aprile 2001 indicati nelle premesse, che integralmente vengono richiamate nel presente dispositivo. Roma, 30 ottobre 2003 Il Ministro: Moratti |
| Allegato 1 CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO A) A fronte dell'importo complessivamente ripartibile per ciascuna delle annualita' 2003 e 2004 del terzo triennio di programmazione regionale - e cioe', rispettivamente, per la prima annualita' (2003) di Euro 112.600.641,48 e per la seconda (2004) di Euro 348.915.607,75 - alle finalita' contemplate dall'art. 1, comma 2, lettere a) e c) della legge 11 gennaio 1996, relative al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con riguardo anche alla progressiva eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose, nonche' all'adeguamento alla vigente normativa in materia di agibilita', sicurezza ed igiene, e' stata riconosciuta la maggiore priorita'; B) nell'ordine, e' stato, poi, assegnato un grado progressivamente decrescente di valenza alle altre finalita' previste dal citato art. 1, comma 2, lettera e): equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, lettera f): disponibilita' di palestre ed impianti sportivi di base e lettera b): riqualificazione del patrimonio esistente; C) preso atto preliminarmente del numero degli edifici scolastici insistente in ciascuna regione, come noto sulla base dei piu' recenti dati in possesso dell'amministrazione, sono stati, poi, determinati, a fronte di questi ultimi, i seguenti sei indicatori rappresentativi delle situazioni di fatto connesse alle finalita' di cui alle precedenti lettere A) e B), relativi agli edifici medesimi: 1) indicatore sintetico dell'affollamento delle strutture; 2) indicatore sintetico della precarieta' degli edifici e degli impianti; 3) indicatore sintetico della distribuzione territoriale; 4) indicatore semplice della carenza di palestre ed impianti sportivi; 5) indicatore semplice degli edifici soggetti a vincolo storico-monumentale; 6) indicatore semplice degli edifici in affitto. D) le informazioni sono state, quindi, classificate secondo tali indicatori, determinando una situazione comparabile delle diverse regioni tra di loro e successivamente aggregati in un unico indice sintetico, con i seguenti pesi: 0,35 per gli indicatori relativi all'affollamento delle strutture ed alla precarieta' di edifici ed impianti; 0,10 per quelli concernenti la distribuzione territoriale e la carenza di palestre o di impianti sportivi; 0,05, infine, per quelli inerenti agli edifici in affitto ovvero soggetti a vincolo storico o monumentale. E) il 90% di ciascuna delle precitate somme di Euro 112.600.641,48 ed Euro 348.915.607,75 complessivamente assegnabili nelle relative annualita' di riferimento e pari, rispettivamente, ad Euro 101.340.577,00 ed Euro 314.024.046,00, e' stato suddiviso tra le singole regioni secondo l'indice relativo sintetico di cui alla suindicata lettera D). Al fine della necessaria rimodulazione riequilibrativa del riparto detto indice e' stato, pero', parzialmente parametrato anche al numero degli immobili scolastici insistenti nei singoli ambiti territoriali interessati, rapportando - nell'annualita' 2003 - il 70% della somma utilizzabile a tali fini all'indicatore medesimo «pesato» col numero degli edifici scolastici come sopra determinato ed il restante 30% al solo indicatore sintetico citato, sommando poi i due parziali cosi' ottenuti. Nell'annualita' 2004, ferma restando ogni altra modalita' operativa, tali percentuali sono state rispettivamente elevate all'80% ed al 20%; F) il rimanente 10% - pari ad Euro 11.260.064,00 per l'annualita' 2003 e ad Euro 34.891.561,00 per l'annualita' 2004 - e' stato, poi, suddiviso tra tutte le regioni in rapporto ad un indice ponderato rappresentativo della capacita' di spesa di ciascuna di esse, valutato sulla base del rispettivo livello di concreto utilizzo, come noto all'atto dell'effettuazione del presente riparto, dei finanziamenti assegnati nelle precedenti annualita' ai sensi dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. L'importo finale assegnato alle singole regioni e province autonome e' stato, infine, definito sommando i valori di cui alla presente lettera F) con quelli indicati nella precedente lettera E). |
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