Gazzetta n. 262 del 11 novembre 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 22 ottobre 2003
Ambito soggettivo di applicabilita' dell'incremento convenzionale premiante, previsto dall'art. 19 del «Regolamento recante l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34)». (Determinazione n. 15/2003).

IL CONSIGLIO
I. Con comunicato n. 18, inviato alle SOA in data 20 novembre 2001, questa Autorita', in risposta a richieste di chiarimenti e nell'intento di indicare uniformi modalita' operative per l'espletamento dell'attivita' di attestazione, ha fornito la propria indicazione interpretativa dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, in merito all'attribuzione dell'incremento convenzionale premiante.
L'Autorita' riteneva che l'indicato incremento e' un beneficio attribuibile alle societa' la cui natura giuridica impone l'obbligo del deposito del proprio bilancio: tale assunto giustificato alla luce del richiamo agli articoli 2424 e 2425 del codice civile espresso dall'art. 19 suddetto.
A seguito, tuttavia, di successivo contenzioso insorto sull'applicazione del beneficio in esame anche alle societa' di persone, l'Autorita' con comunicato n. 29/2002, si e' riservata di disporre ulteriori determinazioni all'esito della definizione giurisdizionale della questione.
Con decisione n. 3020 del 31 maggio 2003, trasmessa all'Autorita' in data 4 agosto 2003, il Consiglio di Stato - sez. IV - ha respinto l'appello prodotto dall'Autorita' confermando la sentenza n. 8720 del 16 ottobre 2002 del tribunale amministrativo regionale, secondo cui il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nel definire le «imprese», che possono usufruire del beneficio dell'incremento convenzionale premiante, fa riferimento ai «soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b) e c) della legge» 11 febbraio 1994, n. 109, tra i quali sono comprese, non soltanto le societa' commerciali, ma anche le imprese individuali.
Secondo il Consiglio di Stato, in particolare, il richiamo al termine «imprese» operato dal suddetto art. 19 non puo' riferirsi alle sole societa' di capitali, in quanto con esso e' stata in realta' qualificata l'attivita' dell'imprenditore, di colui cioe' che esercita professionalmente un'attivita' economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi, che non e' giuridicamente esclusiva dell'imprenditore commerciale - societa' di capitali.
Se e', infatti, vero - continua la sentenza - che i requisiti e gli indici economico-finanziari da tenere presente per attribuire il predetto incremento premiale sono riferiti allo stato patrimoniale (art. 2424) ed al conto economico (art. 2425), che costituiscono, insieme con la nota integrativa, il bilancio delle societa' per azioni, quest'ultimo documento - cioe' il bilancio - deve essere redatto da ogni impresa commerciale.
Cio' implica che il richiamo operato dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, agli articoli 2424 e 2425 del codice civile non e' di tipo «soggettivo», relativo cioe' alle sole societa' di capitali, come unico soggetto che puo' essere beneficiario dell'incremento, ma «oggettivo», riferito cioe' alle specifiche caratteristiche ed ai puntuali contenuti dei documenti contabili delle societa' per azioni, che costituiscono il necessario parametro obiettivo, cui devono essere improntati anche i bilanci delle altre imprese, che non sono societa' di capitali, se intendono conseguire l'incremento premiale ivi previsto.
II. Cio' premesso, al fine di evitare disparita' di trattamento nel mercato degli appalti pubblici di lavori, si forniscono di seguito le indicazioni in ordine alle condizioni da osservarsi per l'applicazione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.
L'incremento convenzionale premiante puo' essere attribuito anche alle societa' di persone purche' le stesse abbiano predisposto ed approvato i documenti di bilancio previsti per le societa'.
Conseguentemente le SOA possono, su richiesta degli interessati, riemettere le attestazioni rilasciate nel rispetto di quanto disposto dal Consiglio di Stato.
Per l'adeguamento va corrisposta la tariffa prevista dal punto 7, lettera d) della determinazione dell'Autorita' n. 6 dell'8 febbraio 2001.
Roma, 15 ottobre 2003
Il Presidente: Garri
 
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