Gazzetta n. 262 del 11 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 ottobre 2003
Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il comma 3 dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 43.395 euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
Visto il proprio decreto in data 11 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 23 settembre 2003, con il quale e' stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (I.A.P.C.), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari Banca IMI, MCC - Capitalia, Morgan Stanley e Societe' Generale, al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:
importo: 3.150 milioni di euro;
decorrenza: 15 settembre 2003;
scadenza: 15 settembre 2008;
interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;
tasso cedolare base: 1,65% annuo;
rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto dell'11 settembre 2003, citato nelle premesse;
dietimi d'interesse: 44 giorni (dal 15 settembre al 29 ottobre 2003);
prezzo di emissione: 99,938%;
commissione di collocamento: 0,17% dell'importo nominale dell'emissione.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre 2003.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma del decreto ministeriale 11 settembre 2003, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».
 
Art. 2.
Il settimo periodo dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 settembre 2003, citato nelle premesse, e' da intendersi come segue:
qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sara' utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:
( IE n-1 )1/12
IS n = IE n-1 * (---------)
( IE n-13 )

dove:
n e' il mese per il quale non e' stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;
IS e' l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di riferimento».
 
Art. 3.
Le modalita' di calcolo e corresponsione degli interessi illustrate nell'art. 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2003, citato nelle premesse, sono piu' precisamente dettagliate come segue: «Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il tasso cedolare, di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il Coefficiente di indicizzazione relativo al giorno del pagamento della cedola.
Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale.
Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il Coefficiente di indicizzazione sia inferiore all'unita'.
La Banca d'Italia provvede alla determinazione degli importi dovuti ai sottoscrittori in relazione agli interessi cedolari maturati.
Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verra' determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse cosi' ottenuto, per il Coefficiente di indicizzazione relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.».
 
Art. 4.
Il prestito di cui al presente decreto verra' collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI, MCC - Capitalia, Morgan Stanley e Societe' Generale.
Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscera' ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.
 
Art. 5.
Il giorno 29 ottobre 2003 la Banca d'Italia ricevera' dalla Morgan Stanley, tramite il sistema Target, l'importo risultante dalla moltiplicazione del «Coefficiente di indicizzazione» riferito alla data di regolamento per la somma del prezzo di emissione (al netto della commissione di collocamento) e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso, diviso per 100.
Il medesimo giorno 29 ottobre 2003 la Banca d'Italia provvedera' a versare l'importo cosi' determinato, nonche' l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.
L'importo della suddetta commissione sara' scritturato dalla sezione di Roma della tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare».
La predetta sezione di tesoreria rilascera', per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per 44 giorni.
L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento fara' carico al capitolo 2242 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.
 
Art. 6.
Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2003
Il Ministro: Tremonti
 
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