Gazzetta n. 263 del 12 novembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 24 ottobre 2003, n. 303
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 16.890 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3917):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 17 aprile 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 7 maggio 2003 con pareri delle commissioni I,
II, V, VI, e X.
Esaminato dalla III commissione il 13 maggio 2003, 18 e
24 giugno 2003.
Esaminato in aula il 30 giugno 2003 ed approvato il
1° luglio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2374):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'8 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª,
2ª, 5ª, 6ª, 10ª e 12ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 22 luglio 2003 e
24 settembre 2003.
Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2003.
 
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, di seguito denominati Parti Contraenti,
CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;
CONVINTI che la lotta contro tali infrazioni puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
CONSIDERANDO l'importanza dell'esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e di assicurare la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle sull'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';
TENUTO CONTO della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione;
TENUTO CONTO della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I
Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative
e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e
relative:

- all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito
delle merci e i mezzi di pagamento; - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e
tasse all'importazione ed all'esportazione; - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le
disposizioni sul controllo dei cambi; - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di
sostanze psicotrope;

b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana,
ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica Italiana, e
l'Amministrazione doganale della Repubblica di Slovenia, per la
Repubblica di Slovenia, competenti per l'applicazione delle
disposizioni previste alla precedente lettera a); c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione
alla legislazione doganale; d) "dazi doganali ed imposte all'importazione e all'esportazione", i
dazi doganali all'importazione e all'esportazione e tutti gli
altri diritti, imposte o tributi che vengono percepiti
all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la
Repubblica Italiana, i diritti e le tasse istituiti dai competenti
organi dell'Unione Europea; e) "persona", ogni persona fisica o giuridica; f) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona fisica
identificata o identificabile; g) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati
nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre
1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata
Convenzione.

CAPITOLO II
Campo d'applicazione dell'Accordo

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.

CAPITOLO III
Campo d'applicazione dell'assistenza

Articolo 3

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni e l'intelligence che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.
2. Allorquando un'Amministrazione doganale procede ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorita' nazionale.

Articolo 4

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente e rilevanti per le indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:

a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale
delle quali sia stata provata l'efficacia; b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere
infrazioni doganali.

CAPITOLO IV
Casi di assistenza

Articolo 5

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce all'Amministrazione doganale richiedente ogni informazione su:

a) la regolarita' dell'esportazione dal territorio doganale della
Parte Contraente adita delle merci importate nel territorio
doganale della Parte Contraente richiedente; b) la regolarita' dell'importazione nel territorio doganale della
Parte Contraente adita delle merci esportate dal territorio
doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale
nel quale le merci siano state eventualmente collocate.

Articolo 6

Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:

a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione
tariffaria e dell'origine delle merci; b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le
restrizioni ed i controlli.

Articolo 7

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed intelligence ed esercita una sorveglianza speciale su:

a) le persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente
per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione
doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal
territorio doganale della Parte Contraente adita; b) le merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione
doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito
verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente; c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale
richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni
doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte
Contraente; d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di
essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio
doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Articolo 8

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ed intelligence circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o, sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, informazioni ed intelligence di propria iniziativa.

Articolo 9

Le Amministrazioni doganali:

a) si prestano mutua assistenza per applicare misure temporanee o
avviare procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la
confisca dei beni; b) dispongono dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in
seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in
conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative della
Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni,
proventi o mezzi strumentali.

CAPITOLO V
Documenti ed intelligence

Articolo 10

1. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi autenticate sono ritenute insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita e dei terzi restano impregiudicati.
2. I documenti e l'intelligence da scambiarsi in conformita' al presente Accordo sono accompagnati da tutte le informazioni utili che ne permettono il relativo utilizzo ed interpretazione.

CAPITOLO VI
Esperti e testimoni

Articolo 11

1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, i propri funzionari a deporre, in qualita' di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio della Parte Contraente richiedente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale veste il funzionario dovra' deporre.
2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.

CAPITOLO VII
Comunicazioni delle richieste

Articolo 12

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:

a) il nome della Amministrazione doganale che fa la richiesta, b) l'oggetto ed i motivi della richiesta, c) un breve resoconto della questione, degli elementi giuridici e
della natura del procedimento, d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se
conosciuti.

4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
5. Le informazioni e l'intelligence di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'art. 19 del presente Accordo, una lista di detti funzionari viene fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente.

CAPITOLO VIII
Esecuzione delle richieste

Articolo 13

1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:

a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle
informazioni, oppure b) trasmettere rapidamente la richiesta all'Autorita' competente.
oppure c) indicare quali sono le Autorita' competenti in materia.

2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo puo' comportare la raccolta delle deposizioni fatte dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale nonche' quelle rilasciate da testimoni ed esperti.

Articolo 14

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita ed alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:

a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita
documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne
informazioni concernenti quell'infrazione doganale, b) procurarsi copie di questi documenti, dossier ed altri dati
concernenti quella infrazione doganale, c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale
adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed
utili all'Amministrazione doganale richiedente.

2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente Articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

CAPITOLO IX
Utilizzazione e protezione delle informazioni e dei documenti

Articolo 15

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti dal presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione che li ha ricevuti non vieti tali comunicazioni.
3. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo precedente non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessita', essere trasmessi alla Commissione Europea ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa.
4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone, in applicazione del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.

Articolo 16

Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformita' a quest'Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

CAPITOLO X
Eccezioni

Articolo 17

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo puo' essere rifiutata quando questa e' di natura tale da pregiudicare la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali essenziali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.
2. Qualora l'Amministrazione doganale richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, essa ne da' menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni che la prima potrebbe richiedere.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO XI
Costi

Articolo 18

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese e delle indennita' versate agli esperti ed ai testimoni, nonche' dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano di concerto le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalita' di presa in carico di queste spese.

CAPITOLO XII
Applicazione dell'Accordo

Articolo 19

1. Le Amministrazioni doganali convengono affinche' i funzionari dei loro servizi incaricati della ricerca e della repressione delle infrazioni doganali siano in contatto diretto.
2. Le Amministrazioni doganali stabiliscono delle disposizioni dettagliate per regolare l'applicazione del presente Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista italo-slovena, composta dai Direttori Generali delle Dogane delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare le soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni sono regolate per via diplomatica.

CAPITOLO XIII
Ambito territoriale

Articolo 20

Il presente Accordo e' applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti cosi' come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni legislative ed amministrative.

CAPITOLO XIV
Entrata in vigore e denuncia

Articolo 21

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si sono notificate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore.
2. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia, l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia, firmato a Belgrado il 10 novembre 1965, cessera' di essere applicato.

Articolo 22

Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti puo' denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.
Il presente Accordo cessera' di essere applicato tre mesi dopo la notifica della denuncia all'altra Parte Contraente.
I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 23

Su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non e' necessario.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO A Roma il 14 novembre 2001, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e slovena, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Slovenia (firma illeggibile) (firma illeggibile)

ALLEGATO

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati personali che siano oggetto di trattamento informatizzato
devono essere:

a) ottenuti e trattati in modo corretto e legale; b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo
incompatibile con tali scopi; c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i
quali sono stati registrati; d) accurati e, quando necessario, aggiornati; e) conservati in materia che sia possibile identificare i soggetti
cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non
ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati
registrati.

2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, sulle opinioni politiche o religiose o su altre credenze, cosi' come quelle che riguardano la salute o la vita sessuale, non possono essere oggetto di trattamento informatizzato, salvo se la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie di tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinche' i dati personali registrati in archivi informatizzati, siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita':

a) di constatare l'esistenza di uno schedario informatizzato con dati
personali, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati,
il nome del responsabile di tale schedario; b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese
eccessive, la conferma dell'eventuale registrazione di dati
personali che la riguardano in un archivio informatizzato, e la
comunicazione ditali dati in una forma comprensibile; c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di
quei dati che siano stati trattati contravvenendo alle
disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi
fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato; d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stato dato
seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di
rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e
c).

5.1 Non puo' essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei limiti previsti in questo paragrafo.
5.2 Si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una societa' democratica al fine di:

a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonche'
gli interessi finanziari dello Stato o a reprimere le violazioni
alla normativa penale; b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in
questione ovvero i diritti e la liberta' altrui.

5.3 La legge puo' prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente ad archivi informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente allegato.
7. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilita' per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione piu' ampia di quella prevista nel presente allegato.
 
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