Gazzetta n. 263 del 12 novembre 2003 (vai al sommario)
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 5 maggio 2003
Approvazione del contratto di locazione con la societa' ENPAM di Roma relativo ai lotti "G" ed "H" del complesso immobiliare sito in via Pola/Taramelli/Rossellini/Abbadesse - Milano, ove riallocare strutture della giunta regionale. (Ordinanza n. 46).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 e' stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio della citta' di Milano fino al 31 dicembre
2002 in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha
interessato il giorno 18 aprile la sede della Regione Lombardia; - con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno -
Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato
Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti
ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore
agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1); - con DPCM del 29novembre 2002 e' stato prorogato lo stato di
emergenza nel territorio della citta' di Milano fino al 31.12.2003; - l'art. 1 comma 2 della citata Ordinanza Ministeriale dispone tra
l'altro che il Commissario Delegato deve provvedere allo
svuotamento completo del Grattacielo Pirelli e alla riallocazione
dei relativi uffici presso altre sedi al fine di procedere
all'attuazione di tutti gli interventi di messa in sicurezza di
restauro e di recupero funzionale del Palazzo stesso nonche' delle
relative pertinenze e luoghi adiacenti;

ACCERTATO che:

- presso il complesso immobiliare sito in Via Pola/Taramelli/
Rosellini/Abbadesse di Milano, di proprieta' dell'ENPAM, gia' in
parte condotto in locazione dall'Amministrazione Regionale e
precisamente i lotti "C" "D" "E" ed "F" dove sono insediate alcune
Direzioni Generali della Giunta Regionale, sono stati individuati
ulteriori due lotti "G" ed "H" ove, previa ristrutturazione,
riallocare la Direzione Generale Presidenza e il Presidente della
Giunta Regionale, al fine di consentire lo svuotamento del Palazzo
Pirelli; - a seguito di trattative intercorse con la proprieta' le strutture
tecniche a supporto della Gestione Commissariale, valutata
l'idoneita' delle porzioni di immobile ed in considerazione
dell'urgenza, hanno definito e dato corso agli interventi di
personalizzazione ed adeguamento indispensabili per l'insediamento
della predetta Direzione Generale, i cui oneri saranno rimborsati a
presentazione della documentazione contabile di spesa; - la consegna e il graduale insediamento presso i lotti "G" ed "H" ha
avuto inizio il mese di marzo 2003 e terminera' entro il mese di
maggio 2003;

PRESO ATTO CHE l'ENPAM ha manifestato la disponibilita' a sottoscrivere un contratto di locazione relativo ai lotti in argomento con decorrenza dal 15 maggio 2003 e scadenza il 14 maggio 2009 al canone annuo di Euro 2.861.375,00 oltre all'acconto spese di gestione quantificato in Euro 460.000,00 salvo conguaglio e dietro presentazione di consuntivi di spesa, ed alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO pertanto di dover sottoscrivere tale contratto con l'ENPAM relativo ai lotti ove riallocare la Direzione Generale Presidenza e il Presidente della Giunta Regionale per consentire lo svuotamento del Palazzo Pirelli in fase di restauro e adeguamento funzionale, avvalendosi delle deroghe previste all'art. 3 dell'Ordinanza n. 3219 e segnatamente dalla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14;

DISPONE

Art. 1 - di approvare, per le motivazioni in premessa addotte, il contratto di locazione da stipularsi con l'ENPAM - Via Torino n. 38 - Roma, relativo ai lotti "G" ed "H" del complesso immobiliare sito in Via Pola/Taramelli/Rosellini/Abbadesse di Milano necessari per la riallocazione della Direzione Generale Presidenza e del Presidente della Giunta Regionale, con decorrenza dal 15 maggio 2003 e scadenza il 14 maggio 2009 al canone annuo di Euro 2.861.375,00 oltre al 50% delle imposte di registro ed all'acconto spese di gestione quantificate in Euro 460.000,00 annuo, salvo conguaglio dietro presentazione di consuntivi di spesa alle condizioni e modalita' tutte meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
Art. 2 - di dare atto che con successive ordinanze si provvedera' alla liquidazione degli oneri locativi, per il periodo 15.05/31, 12.2003 con le modalita' e le scadenze contrattualmente pattuite, nonche' al rimborso delle spese sostenute per le opere di personalizzazione ed adeguamento, previa verifica della documentazione contabile di spesa, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

Milano, 5 maggio 2003

Il commissario delegato: DELLA FRERA
 
CONTRATTO DI LOCAZIONE

Tra

Il Commissario delegato per l'emergenza Pirelli - ex ordinanza 3219 del giugno 2002- Assessore agli Affari Generali e Personale, Guido Della Frera - Codice Fiscale 80050050154 - domiciliato per la carica
in Milano, Via Taramelli n. 20 ; di seguito denominata Locataria;

E

La Fondazione E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici e Odontoiatri - Codice Fiscale 80015110580, con sede in Roma - Via Torino, 38 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore On. Prof. Eolo Parodi - nato a Genova il 21.05.1926 domiciliato per la carica in Roma - Via Torino n. 38; di seguito denominata Locatore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1) OGGETTO E DESTINAZIONE

Il Locatore concede in locazione alla Locataria, che accetta, le unita' immobiliari facenti parte del compleso immobiliare di proprieta' del Locatore, sito in Milano - Via Pola / Via Taramelli / Via Rosellini / Via Abbadesse, denominate Lotto G e lotto H, il tutto come meglio identificato nelle planimetrie allegate colorate in verde.
I locali, a norma secondo le vigenti disposizioni di legge, con tutti gli impianti certificati, saranno destinati ad uso uffici pubblici aperti al pubblico, magazzini, archivi con deposito di carta superiore a q.li 50 e autorimesse.

ART. 2) DURATA -PROROGHE-RESCISS1ONE

La locazione avra' decorrenza dal 15 Maggio 2003 e avra' la durata di anni agli stessi patti e condizioni, se una delle parti non avra' dato disdetta con lettera raccomandata a.r almeno un anno prima della scadenza della locazione o delle scadenze delle successive proroghe;
E' data facolta' alla Locataria, dopo il primo sessennio locativo, di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al Locatore mediante lettera raccomandata a.r., almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avvenire. Questo per esigenze di pubblico interesse, per motivi istituzionali e organizzativi interni, oltre a quelli previsti dalla Legge, ed in attuazione degli ultimi due comma dell'art. 27 della legge 392/78;

ART. 3) SUBLOCAZIONE - CESSIONE DEL CONTRATTO

La Locataria potra' sublocare tutto o in parte le unita' immobiliari di cui all'art. 1, ovvero cedere il presente contratto di locazione nel rispetto delle disposizioni di legge e comunque solo a proprie Societa' collegate e/o partecipate.
A conclusione della Gestione Commissariale, stabilita per il 31/12/2003 ex DPCM 29 novembre 2002 nonche' ai sensi dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219/2002 , qualora non fosse prorogata con apposito atto Ministeriale, succedera' nel rapporto contrattuale a tutti gli effetti la Regione Lombardia che provvedera' ad adottare i conseguenti provvedimenti segnalando altresi' il recapito a cui indirizzare le comunicazioni.

ART. 4) CANONE E PAGAMENTO

Il canone annuo di locazione e' determinato a corpo come segue:
[] Lotto G e Lotto H - Euro 2.861.375,00 (Euro duemilioniottocentosessantunomilatrecentosettantacinque/00)
Il predetto canone annuo, unitamente agli oneri accessori di cui agli artt. 6 e 7, dovra' essere corrisposto al Locatore in quattro rate trimestrali anticipate pari a Euro 715.343.75 (Euro settecentoquindicitrecentoquarantatre/75) scadenti l'1.01 - l'1.04 - l'1.07 e l'1.10 di ogni anno, fatta eccezione per la prima rata che sara' relativa al periodo dal 15.05.2003 al 30.06.2003, sara' pari a Euro 357.671,87 (Euro trecentocinquantasettemilaseicentosettantuno/87) e sara' corrisposta al perfezionamento del presente contratto;

ART. 5) AGGIORNAMENTO DEL CANONE

Il canone di locazione sara' aggiornato annualmente, a norma dell'art. 32 della legge 392/78, cosi' come modificato dall'art. 1 comma 9 sexies legge n. 118 del 05.04.1985 per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta. L'aggiornamento sara' commisurato al 75% della variazione in aumento, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di Aprile.

ART. 6) ONERI ACCESSORI

Sono a carico della Locataria in proporzione alle superfici affittate, tutte le spese, nessuna esclusa ed eccettuata, relative alla fornitura, gestione e manutenzione dei servizi inerenti il fabbricato, cosi' elencati a puro titolo esemplificativo:

a) servizio centralizzato di riscaldamento invernale e di
condizionamento estivo, comprensivo di tutte le spese per la
fornitura di combustibile, energia elettrica e f.m., conduzione
degli impianti e ordinaria manutenzione degli stessi, manutenzione
estintori, ammortamento macchine ed impianti; b) servizi accessori dell'edificio, quali: pulizia e manutenzione
scale e parti comuni, coperte e scoperte, energia elettrica per
illuminazione parti comuni, spurgo fosse biologiche, fornitura
acqua potabile, manutenzione fognatura, servizio di portierato
pari al 90% e/o vigilanza e sorveglianza e ogni altro onere o
spesa connessi con l'uso ed il godimento delle superfici locate e
delle parti di uso comune; c) spesa per ascensori e montacarichi, ivi compresa energia
elettrica, conduzione e ordinaria manutenzione;

Quanto sopra nel rispetto della legge 392/78;

ART. 7) PAGAMENTO ONERI ACCESSORI

Le spese di cui al punto precedente sono previste in ragione di Euro 460.000,00 (Euro quattrocentosessantamila/00), salvo conguaglio da pagarsi con le stesse modalita' di cui al precedente punto 4.
Al termine di ogni esercizio sara' effettuato il conguaglio tra le spese risultanti a carico della Locataria, in base al rendiconto predisposto dall'Amministrazione e gli importi gia' versati in acconto per lo stesso periodo in via anticipata.
Il pagamento dell'eventuale conguaglio dovra' essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento dei consuntivi;
A far tempo dalla richiesta del conguaglio ed entro il termine di scadenza del pagamento delle somme dovute a residuo, la Locataria potra' prendere visione, esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione, dei rendiconti e della distinta degli oneri accessori di cui il Locatore ha chiesto il rimborso, nonche' delle relative pezze giustificative, ottenendone a loro richiesta e spese, copia fotostatica.
Entro il termine suddetto, la Locataria dichiara di rinunciare a qualsivoglia contestazione, salvo comprovati casi di omesso controllo per fatti imputabili al Locatore;

ART. 8) CONSEGNA DEI LOTTI E LAVORI DI ADEGUAMENTO

I locali saranno consegnati "chiavi in mano", completamente adeguati alla normativa vigente per locazione di Uffici Pubblici nonche' con gli interventi di adeguamento e personalizzazione richiesti dalle competenti strutture regionali.

ART. 9) MODIFICHE - ADDIZIONI- MIGLIORIE

Il Locatore conviene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1592 c.c. che la Locataria possa eseguire, a sue spese, tutte le modifiche, addizioni e migliorie necessarie all'uso indicato all'art. 1 previo ottenimento delle necessarie licenze, concessioni e/o autorizzazioni delle competenti autorita' e sempre che non ineriscano alle strutture del fabbricato.
Il Locatore da atto che il consenso predetto costituisce per la conduttrice anche titolo per ottenere l'eventuale concessione edilizia e si impegna ad agevolare il rilascio alla Locataria da parte delle competenti autorita' amministrative delle autorizzazioni e certificazioni del caso (concessioni edilizie, nullaosta, ecc.).
Le modifiche, addizioni e migliorie, al termine della locazione restano acquisite dal Locatore secondo quanto disposto dagli artt. 1592 e 1593 c.c.
La Locataria, peraltro, dovra' riconsegnare i locali in buono stato, salvo il normale degrado d'uso.
Si da atto, comunque, che tutte le opere eseguite dalla Locataria, anche se previamente autorizzate, non danno luogo, al termine della locazione, ad indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente la Locataria sin d'ora.
In caso contrario la Locataria avra' l'obbligo, a semplice richiesta del Locatore, della rimessione in pristino a proprie spese.
Il valore delle migliorie e delle addizioni non potra' in nessun caso compensare eventuali deterioramenti anche se verificatesi senza colpa grave della Locataria, salvo il normale deterioramento dovuto alla vetusta'.

ART. 10) PUBBLICITA' E INSEGNE

Il Locatore consente che la Locataria, nel rispetto delle norme di legge, possa esporre insegne luminose pubblicitarie o diciture interessanti l'attivita' della Locataria e dei sublocatari; preventivamente concordate con la Proprieta'.
L'installazione e la rimozione delle medesime al termine della locazione e' ad esclusiva cura e spese della Locataria.

ART. 11) MANUTENZIONE

I lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria saranno a carico rispettivamente del Locatore e della Locataria, secondo il disposto degli artt. 1576/1609 del c.c.

ART. 12) VENDITA DELL'IMMOBILE

In caso di vendita a terzi di tutto o in parte degli immobili di cui all'art. 1 il Locatore si impegna ad imporre all'acquirente l'integrale rispetto del presente contratto e di eventuali patti aggiuntivi. ART. 13) OBBLIGHI DELLA LOCATARIA

La Locataria, oltre che detentrice dei locali, e' considerata custode degli stessi ai sensi dell'art. 1587 del c.c. e risponde della perdita e del deterioramento degli immobili di cui all' art. 1 del presente contratto ai sensi dell'art. 1588 del c.c.
La Locataria deve usare i locali in modo da non arrecare comunque danni e disturbi in relazione ai patti contrattuali, della legge e dei regolamenti in uso.
Le e' vietato (con l'avvertenza che i divieti indicati sono esemplificativi e non escludono gli altri non indicati ma compresi nella norma che precede);

a) tenere materie infiammabili o dannose a persone o a cose o che
esalino odori sgradevoli, ai sensi dell'art. 844 del c.c.; b) tenere mobili od oggetti di peso superiore, alla portata dei
solai. c) La Locataria e' tenuta a stipulare una polizza assicurativa a
copertura del rischio locativo.

ART. 14) SERVIZI

Il Locatore non puo' essere ritenuto responsabile per l'erogazione dell'acqua potabile, del gas e dell'energia elettrica, ne' per il servizio di asportazione dei rifiuti solidi urbani interni e cio' anche in deroga agli artt. 1575/1578/1584 del c.c.
Per quanto riguarda la fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica per illuminazione e della f.m. per tutte le occorrenze attinenti all'uso interno delle superfici locate, la Locataria provvedera' a farne richiesta agli enti erogatori a propria cura e spese.

ART. 15) ISPEZIONI E VISITE

La Locataria e' tenuta a consentire ispezioni ai locali, in qualsiasi momento, alle persone autorizzate dal Locatore, previ opportuni accordi e comunque nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e controllo di accesso ai locali di tempo in tempo vigenti.
La Locataria dovra' altresi' consentire, ogniqualvolta ne sia richiesta ed alle medesime condizioni di cui sopra, la visita degli aspiranti all'acquisto o alla locazione, sempre autorizzati dal Locatore;

ART. 16) REGISTRAZIONE CONTRATTO

Il Locatore provvedera' alla registrazione del contratto e successive proroghe, addebitando la meta' della spesa di imposta di registro alla Locataria, a norma dell'art. 8 della legge 392/78 e delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro per i contratti di locazione di immobili urbani.
L'imposta di bollo sara' ad esclusivo carico della Locataria.

ART. 17) MODIFICHE

Ogni modifica al presente contratto dovra' essere pattuita e provata per iscritto con atto avente data certa.

ART. 18) DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, il Locatore elegge domicilio, a norma dell'art. 47 del cc. presso la propria sede legale e la Locataria presso la propria sede di Via Taramelli. 20 - Milano;

ART. 19) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante il presente contratto sara' competente il Foro di Milano;

ART. 20) MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO

Il mancato pagamento, totale o parziale, anche di una sola rata del canone di locazione o della quota degli oneri accessori, decorsi 60 giorni dalle rispettive scadenze, costituisce la Locataria in mora e potrebbe determinare la causa di risoluzione del contratto a danno e spese della Locataria.
Trascorso tale termine il Locatore si riserva la facolta' di richiedere gli interessi nella misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti con decorrenza dalla scadenza della rata in pagamento;

ART. 21) RINVIO

Per tutto cio' che non e' previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme stabilite nella legge 392/78 "Disciplina delle locazioni degli immobili urbani" ed agli articoli del c.c. in materia;

ART. 22) ESSENZIALITA' DEI PATTI

Tutti i patti del presente contratto, sia stampati che manoscritti, hanno carattere essenziale e pertanto anche la violazione di uno solo di essi dara' diritto alla parte adempiente di richiedere la risoluzione del contratto a spese della parte inadempiente.

Letto, approvato e sottoscritto. Milano,

IL LOCATORE LA LOCATARIA
(firma illeggibile)

----> Vedere immagini da pag. 128 a pag. 132 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone