IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
- con DPCM del 3 maggio 2002 e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della citta' di Milano fino a tutto il 31 dicembre 2002 in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; - con DPCM del 29 novembre 2002 e' stato prorogato lo stato d'emergenza nel territorio della citta' di Milano fino al 31 dicembre 2003; - con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nella citta' di Milano l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1); - l'art. 1 comma 2 della citata Ordinanza Ministeriale dispone tra l'altro che il Commissario Delegato deve provvedere allo svuotamento completo del Grattacielo Pirelli e alla riallocazione dei relativi uffici presso altre sedi al fine di procedere all'attuazione di tutti gli interventi di messa in sicurezza di restauro e di recupero funzionale del Palazzo stesso, nonche' delle relative pertinenze e luoghi adiacenti; - con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27.06.2003 e' stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata Ordinanza 3219/2002, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facolta' di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale; - con Ordinanza Commissariale n. 56 del 28.05.2003 e' stato nominato Soggetto Attuatore il Signor Guido Della Frera;
DATO ATTO che: - in data 17 dicembre 2002 e' stato sottoscritto il contratto relativo alla fornitura di struttura temporanea atta ad ospitare l'Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia e degli spazi di Rappresentanza degli Organi Regionali, giusta Ordinanza Commissariale n. 24 del 05.12.2002; - all'art. 3 del contratto sopramenzionato e' prevista l'erogazione dell'importo di Euro 77.500,00= oltre IVA quale canone bimestrale di noleggio della struttura temporanea e dell'importo di Euro 3.700,00= oltre IVA quale canone bimestrale di assistenza e manutenzione della struttura temporanea per un importo totale di Euro 97.440,00 IVA compresa;
VISTO l'Atto di cessione di credito del Dott. Benedetto Antonio Elia - notaio in Milano -notificato dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Milano in data 31.01.2003 con la quale la ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. di Desio cede, in favore della societa' UniCredit Factoring S.p.A. con sede in Milano, Via Bianca di Savoia n. 20, in qualita' di cessionaria, tutti i crediti vantati dalla cedente in relazione alla fornitura in argomento; VISTA la fattura n. 56 del 10.06.2003 presentata dalla Ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. per un importo di Euro 97.440,00.= IVA compresa, quali oneri relativi al canone bimestrale di noleggio, assistenza e manutenzione della struttura temporanea di cui sopra, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del succitato contratto; RITENUTO pertanto di dover liquidare, tale importo, in favore della societa' UniCredit Factoring S.p.A. nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti con la ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.l.;
DISPONE
1. di liquidare, per i motivi in premessa adotti, in favore della societa' UniCredit Factoring S.p.A. - Via Bianca di Savoia n. 20 - Milano - (Codice Fiscale 01462680156) l'importo di Euro 97.440,00= IVA compresa, quale saldo della fattura n. 56 del 10.06.2003 relativa al canone bimestrale di noleggio, assistenza e manutenzione della struttura temporanea adibita ad Aula Consiliare del Consiglio Regionale e spazi di rappresentanza degli Organi regionali, mediante accredito sul c/c n. 5079815 presso UniCredit Banca D'impresa - Filiale di Milano Cordusio - ABI 3226 - GAS 1604, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.
Milano, 9 luglio 2003
Il commissario delegato: DELLA FRERA |