Gazzetta n. 263 del 12 novembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 22 ottobre 2003 |
Autorizzazione all'Azienda ospedaliera «G. Brotzu», in Cagliari ad espletare le attivita' di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico. |
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IL DIRIGENTE della Direzione generale della prevenzione sanitaria - ex Ufficio XIII Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, in data 31 marzo 2003, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 25 agosto 2003 in esito agli accertamenti tecnici effettuati, presso le strutture relative alle attivita' di trapianto combinato di rene-pancreas; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti; Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanita' che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti; Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanita', nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra; Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Sardegna adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91; Decreta: Art. 1. L'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari e' autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero. |
| Art. 2. Le operazioni di trapianto combinato di rene-pancreas debbono essere eseguite presso il blocco operatorio situato al 5° piano del presidio ospedaliero dell'Azienda ospedaliera di Cagliari. |
| Art. 3. Le operazioni di trapianto combinato di rene-pancreas debbono essere eseguite dai seguenti sanitari: Zamboni dott. Fausto dirigente medico di secondo livello della divisione di chirurgia generale dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari; Frongia dott. Mauro dirigente medico di secondo livello della divisione di urologia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari; Camparini dott. Stefano dirigente medico di secondo livello della chirurgia toraco-vascolare dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Gagliari; Addis dott.ssa Elisabetta dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari; Bianco dott.ssa Francesca dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari; Boi dott. Arnaldo dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari; Cabras dott. Valentino dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari; Cicatiello dott. Gaetano dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari; Dedola dott. Stefano dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari; Fancello dott. Gianfranco dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari; Meloni dott.ssa Patrizia dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari; Militerno dott. Giuseppe dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari; Serra dott. Gian Giacomo dirigente medico di primo livello della divisione chirurgia dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari. |
| Art. 4. Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Sardegna non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91 e puo' essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio. |
| Art. 5. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 ottobre 2003 Il dirigente: Sturvi |
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