Gazzetta n. 263 del 12 novembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
CIRCOLARE 27 ottobre 2003, n. 5110 |
Attuazione per il 2003/2004 dell'Accordo-quadro siglato il 30 aprile 2001 tra l'ex Ministero del commercio con l'estero, l'Istituto per il commercio con l'estero e la Conferenza dei rettori delle universita' italiane. |
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Finalita'. L'Accordo-quadro siglato tra l'allora Ministero del commercio estero, l'Istituto per il commercio estero e la Conferenza dei rettori delle Universita' italiane si inserisce nella politica di internazionalizzazione del Ministero che mira a rafforzare la strategia di sistema-paese mediante il coordinamento delle attivita' promozionali e il concorso di soggetti pubblici e privati. A questa logica rispondono gli accordi di programma con le regioni, gli accordi di settore con le associazioni di categoria e gli accordi con altri soggetti (sistema camerale in Italia e all'estero), attraverso i quali si punta ad una programmazione congiunta ed al co-finanziamento al 50% di iniziative promozionali. In un'ottica di internazionalizzazione, l'Accordo-quadro con la Conferenza dei rettori delle universita', siglato nel 2001, ha come finalita' primaria l'integrazione fra il sistema universitario e il mondo delle imprese per favorire la creazione e lo scambio della conoscenza, la ricerca e la formazione. Tale integrazione mira, in particolare, da un lato, ad accrescere le competenze di imprenditori, manager e tecnici in tema di processi di internazionalizzazione e, dall'altro, ad accompagnare le imprese nella sperimentazione di nuove strategie per l'internazionalizzazione. Inoltre, il sostegno pubblico all'attivita' congiunta fra universita' ed impresa si propone di favorire l'inserimento delle PMI nelle collaborazioni con l'estero avviate dalle universita' e di ampliare le possibilita' di implementazione all'estero di progetti innovativi e di brevetti. L'Accordo-quadro, tenendo conto delle specifiche finalita' e delle peculiarita' del sistema universitario italiano, demanda (art. 3) al Ministero il compito di individuare le priorita', le risorse e le procedure relative alla selezione e al finanziamento dei progetti. Lo stesso art. 3 stabilisce che la valutazione dei progetti sia realizzata con l'apporto di un Comitato costituito ad hoc (art. 4), in cui siedono i rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive, della Conferenza dei rettori delle universita', dell'Istituto per il commercio estero e del Ministero degli affari esteri, di seguito denominato «Comitato di valutazione». Alla luce di quanto sopra, per l'attuazione dell'Accordo per il periodo 2003/2004 dovra' farsi riferimento al co-finanziamento di progetti congiunti «sistema universitario - sistema imprenditoriale», in conformita' alle indicazioni contenute nella presente circolare. 1. Contenuti e priorita' dei progetti. I progetti, presentati da universita', singole o associate, in collaborazione con associazioni di imprese, distretti industriali, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca pubblici e privati ed altri enti devono mirare a sviluppare rapporti delle universita' con i sistemi produttivi e i distretti industriali, nonche' con i parchi tecnologici italiani e stranieri, nell'ambito dell'internazionalizzazione del sistema produttivo. Tale obiettivo comprende lo sviluppo di una progettualita' comune tra universita', imprese e gli altri soggetti interessati - in primo luogo l'ICE -, al fine di un maggior coinvolgimento del sistema universitario nella individuazione dei fabbisogni di conoscenza e formazione delle imprese in materia di internazionalizzazione e del conseguente contributo al soddisfacimento di tali fabbisogni. Al fine del co-finanziamento, potranno essere presi in considerazione: a) progetti miranti a sviluppare la collaborazione all'estero nel campo della ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico; b) progetti di formazione, che includano un periodo di stage in aziende e joint-venture, di docenti o studenti ovvero di imprenditori, manager e tecnici presso universita', parchi scientifici e tecnologici. I progetti dovranno essere realizzati entro un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data della loro approvazione. Le «Linee di indirizzo per l'attivita' promozionale» emanate annualmente dal Ministro per le attivita' produttive costituiscono il quadro di riferimento per l'individuazione delle priorita' geografiche. A tale fine, per il 2003/2004 sono ammissibili i progetti destinati alle seguenti aree e Paesi: area balcanica, Paesi dell'area del Mediterraneo (Paesi non U.E.), Russia, Cina, Brasile. Saranno considerati in via prioritaria: 1) i progetti complementari ad altre iniziative co-finanziate dal Ministero/ICE nell'ambito di accordi di programma o di settore e che mirano a realizzare iniziative di sistema. 2) i progetti che vedano il co-finanziamento di altre amministrazioni o enti pubblici. 2. Risorse e co-finanziamento. La copertura finanziaria dei progetti sara' ripartita al 50% tra universita' e MAP/ICE. Fermo rimanendo il principio del co-finanziamento al 50%, le universita' potranno coprire l'intera quota di compartecipazione con risorse interne. Possono concorrere alla copertura del 50% a carico delle Universita' anche gli apporti, finanziari e in natura, provenienti dai soggetti imprenditoriali privati. Al 50% di spettanza MAP/ICE possono associarsi le facilitazioni finanziarie attivabili attraverso altri soggetti pubblici (Ministero affari esteri, Ministero istruzione, universita' e ricerca, Ministero ambiente, regioni, ecc.). Per il periodo 2003/2004, la quota MAP/ICE sara' coperta dai fondi per il Programma promozionale ICE, nell'ambito della quota di Euro 1.000.000 gia' allocata a questo fine nel programma stesso, salvo intervento di fondi aggiuntivi destinati allo scopo da disposizioni successive. La quota a carico MAP/ICE per ciascun progetto non potra' comunque superare i 125.000 euro. 3. Modalita' di elaborazione e presentazione dei progetti. Le universita', singole o associate, insieme ai soggetti imprenditoriali elaborano le proposte progettuali, in base al modello di scheda tecnica allegata alla presente circolare, d'intesa con l'Istituto per il commercio estero e le presentano allo stesso Istituto - Dipartimento per la formazione - via Liszt, 21 - 00144 Roma, dal 30 ottobre al 30 dicembre 2003. I proponenti e l'ICE concorderanno, in base a criteri di economicita' ed efficienza, la piu' opportuna ripartizione delle iniziative tra gli organismi attuatori. Le proposte dovranno indicare i risultati attesi e i parametri per la valutazione degli stessi. 4. Selezione dei progetti. La pre-istruttoria dei progetti e' affidata all'ICE che li sottopone al Comitato di valutazione. Il Comitato di valutazione si riunisce per la prima volta entro il 30 gennaio 2004 per selezionare i progetti ammissibili al co-finanziamento. I criteri di selezione sono: qualita' del progetto, coerenza con le «Linee di indirizzo per l'attivita' promozionale» e la conformita' con le ulteriori indicazioni contenute nella presente circolare. Entro quindici giorni dalla data della decisione, il Ministero comunica ai proponenti l'approvazione del progetto. Dalla data di approvazione decorre il periodo previsto per la realizzazione del progetto, che in ogni caso non puo' superare i ventiquattro mesi. 5. Gestione dei progetti. La gestione dei progetti sara' conforme al regolamento di amministrazione e contabilita' dell'ICE. Per i progetti che superano la durata di dodici mesi, i proponenti dovranno presentare al Ministero delle attivita' produttive - Dipartimento internazionalizzazione - Direzione generale promozione scambi - viale Boston, 25 - 00144 Roma, una relazione intermedia che evidenzi lo stato di realizzazione del progetto. A completamento di ogni progetto, ciascun beneficiario dovra' inviare al Ministero delle attivita' produttive - Dipartimento internazionalizzazione una relazione finale che evidenzi i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi e ai parametri precedentemente prefissati. Nella gestione delle risorse finanziarie, fermo restando l'importo complessivo del progetto, sono ammessi scostamenti e compensazioni nel limite del 20% delle singole voci di spesa. 6. Rendicontazione delle spese. Al fine della rendicontazione dei progetti, i proponenti sono tenuti a presentare la relativa documentazione di spesa (anche mediante autocertificazione analitica) all'ICE, analogamente alle modalita' previste per gli accordi di programma e di settore co-finanziate attraverso il Programma promozionale. Roma, 27 ottobre 2003 Il Vice Ministro: Urso |
| Allegato CIRCOLARE MAP n. 511049 DEL 27 OTTOBRE 2003 Scheda tecnica di presentazione di progetti da cofinanziare nell'ambito dell'Accordo-quadro MAP/ICE CRUI
----> Vedere allegato alle pagg. 53 - 54 - 55 <---- |
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