Gazzetta n. 263 del 12 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIRETTIVA 23 settembre 2003
Disciplina dei criteri e delle modalita' di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 41-ter della citata legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni, relativo alla realizzazione di progetti innovativi nel campo della disabilita';
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2003, con il quale viene ripartito il Fondo nazionale per le politiche sociali;
Considerato che si ritiene opportuno favorire la realizzazione di progetti sperimentali, con particolare riferimento all'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, anche in relazione alla promozione di iniziative sul territorio in stretto coordinamento tra enti locali, associazioni e privato sociale, cio' anche al fine di intensificare la cooperazione fra tutte le istanze interessate: le istituzioni, le parti sociali, le ONG, i servizi sociali, il settore privato, il settore associativo, i gruppi di volontariato, le persone con disabilita' e i loro familiari, come indicato tra gli obiettivi della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 3 dicembre 2001 con il quale e' stato istituito l'Anno europeo delle persone con disabilita';
Considerate le indicazioni contenute nel Libro bianco sul Welfare, in relazione all'esigenza di sviluppare programmi e progetti che aiutino le persone con disabilita' alla partecipazione alla vita del lavoro, sociale e collettiva, recuperando il massimo grado di autonomia, e di promuovere azioni specifiche per le persone in situazioni di grave non autosufficienza;
Emana
la seguente direttiva:
Art. 1.
Oggetto
1. La presente direttiva disciplina i criteri e le modalita' di concessione di finanziamenti per un ammontare complessivo di 15 milioni di euro, per la realizzazione di progetti sperimentali di cui all'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle iniziative indicate all'art. 10 della medesima legge.
 
Art. 2.
Ambiti di intervento
1. I progetti ammessi al finanziamento secondo le modalita' previste dalla presente direttiva devono riguardare programmi innovativi e sperimentali concernenti la realizzazione, il potenziamento e l'ampliamento di piani di azione a valenza socio-assistenziale, ed in particolare, strutture di accoglienza per persone in situazione di handicap grave, prive di adeguata assistenza familiare, anche al fine di favorirne condizioni di maggior autonomia e di vita indipendente.
2. Sono esclusi dal finanziamento i costi per la gestione dei servizi.
 
Art. 3.
Requisiti soggettivi e oggettivi
1. La domanda per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 1 della presente direttiva deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalita' indicate all'art. 5, da comuni, province ed altri enti territoriali, nonche' da ASL, sia singolarmente che congiuntamente tra loro, in forma di consorzio od unione, con il coinvolgimento di enti, associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), enti di patronato, societa' cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali. In caso di presentazione congiunta e' necessario indicare il soggetto capofila e la forma di partenariato che verra' adottata.
2. In ogni caso, ciascun soggetto non puo' presentare, in forma singola o congiunta, piu' di una domanda di finanziamento ai sensi della presente direttiva.
 
Art. 4.
Criteri per la concessione dei finanziamenti
1. I finanziamenti di cui all'art. 1 della presente direttiva sono concessi sulla base dei seguenti criteri prioritari:
a) contenuti innovativi e sperimentali nella realizzazione di strutture, destinate alla cura, al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi di adeguato sostegno familiare;
b) congruita' dei costi di progettazione e di esecuzione dell'opera;
c) tempi di realizzazione progettazione di massima, progettazione esecutiva, realizzazione, avvio delle attivita);
d) coinvolgimento, anche attraverso forme di consorzio o partenariato, di una pluralita' di attori presenti sul territorio, ed in particolare associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, servizi, reti assistenziali, privato sociale;
e) congruita' e coerenza del progetto presentato, con l'indicazione delle modalita' e degli strumenti di valutazione e di verifica, anche in relazione alla prosecuzione delle attivita' dopo la prima fase di sperimentazione;
f) flessibilita' e personalizzazione del progetto in termini di capacita' di adeguamento ai bisogni individuali.
2. Non sono ammissibili le domande di finanziamento per progetti che hanno gia' ricevuto finanziamenti pubblici per la medesima finalita', fatti salvi quelli provenienti dal soggetto proponente e dai partners coinvolti nell'iniziativa.
3. Previa valutazione circa l'ammissibilita' dei progetti in base ai criteri di cui ai commi 1 e 2, il cui rispetto e' necessario ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti, questi ultimi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 1 della presente direttiva.
 
Art. 5.
Presentazione delle domande
1. La richiesta di finanziamento deve a pena di inammissibilita':
a) essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per le tematiche familiari, sociali e la tutela dei diritti dei minori, via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma;
b) essere consegnata a mano o inviata a mezzo posta con raccomandata r.r., recando sulla busta la dicitura «Progetti sperimentali sulla disabilita' - Anno 2003, o inviata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica progetti.handicap@welfare.gov.it, secondo le modalita' che verranno indicate sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante;
c) essere redatta secondo il modello allegato, che forma parte integrante della presente direttiva, e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o, in caso di piu' soggetti, dal soggetto capofila;
d) essere inoltrata unitamente agli allegati A e B, debitamente compilati, che formano parte integrante della presente direttiva;
e) indicare la stima dei tempi di realizzazione dell'iniziativa ammessa al finanziamento, con la specificazione delle varie fasi di progettazione e realizzazione e dei tempi stimati necessari per il completamento di ciascuna fase;
f) indicare l'entita' del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in valore percentuale del costo complessivo del progetto che si intende realizzare, nonche' l'entita' e le modalita' del finanziamento assicurato dagli altri partners del progetto.
2. Alla domanda deve essere allegata, altresi', la dichiarazione di impegno alla realizzazione del progetto da parte del legale rappresentante della amministrazione proponente, nonche' la dichiarazione di adesione e di partecipazione nella realizzazione del progetto da parte del legale rappresentante degli altri soggetti pubblici e privati coinvolti.
3. La Commissione di cui all'art. 6 della presente direttiva, ai fini dell'esame della domanda, puo' richiedere l'integrazione della documentazione mancante, ovvero precisazioni sul progetto che si intende realizzare.
 
Art. 6.
Commissione tecnica di valutazione
1. L'esame delle domande presentate ai fini dell'ammissione al finanziamento e' effettuato sulla base dei criteri di cui all'art. 4 della presente direttiva ed e' affidato ad un'apposita Commissione tecnica, nominata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta dal direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori, che la presiede, e da quattro esperti nel campo delle disabilita', di cui uno designato dall'ANCI.
 
Art. 7.
Elenco dei progetti ammessi al finanziamento
1. L'elenco dei progetti ammessi al finanziamento, predisposto dalla Commissione di cui all'art. 6 della presente direttiva, e' approvato con decreto del direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori.
 
Art. 8.
Adempimenti successivi
1. Gli enti a cui e' comunicata l'ammissione al finanziamento del progetto presentato trasmettono, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, la convenzione secondo il modello allegato, che forma parte integrante della presente direttiva, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente beneficiario, quale accettazione del finanziamento e degli obblighi inerenti le modalita' di realizzazione derivanti dalla presente direttiva.
2. Nel trasmettere la convenzione di cui al comma 1, l'ente invia altresi' i seguenti documenti:
a) provvedimento di approvazione del progetto definitivo, anche in relazione alle tipologie di finanziamento assicurate dai partners;
b) estremi del conto corrente bancario, corredato di CAB e ABI, o indicazione di altra forma, in alternativa, per l'accreditamento del contributo assegnato;
c) dichiarazione del legale rappresentante recante l'indicazione della data di avvio delle attivita' necessarie alla realizzazione dell'opera, intendendosi per tali anche le attivita' propedeutiche;
d) impegno a rispettare la normativa vigente in materia (edilizia, sanitaria, socio-assistenziale).
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di richiedere eventuali ulteriori informazioni ovvero documentazioni attinenti alla realizzazione del progetto.
 
Art. 9.
Modalita' di erogazione dei finanziamenti
1. I progetti sono finanziati fino ad un massimo del 50 per cento del costo complessivo del progetto. Gli eventuali compensi per consulenza e progettazione sono rimborsabili fino ad un importo massimo dell'8 per cento del costo complessivo del progetto.
2. Il finanziamento e' cosi' erogato:
a) una prima quota, pari al 20 per cento del contributo assegnato, e' versata all'atto dell'accettazione da parte dell'ente beneficiario completa di tutti i documenti di cui all'art. 8;
b) una ulteriore quota, pari al 50 per cento, e' versata entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' diretta all'attivazione del progetto attestata nelle forme di legge dal soggetto capofila;
c) il saldo, pari al restante 30 per cento, e' versato al termine della realizzazione del progetto previa presentazione della documentazione relativa ai costi sostenuti e previa verifica, da parte dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o da enti a cio' delegati dal Ministero, della concreta attuazione del progetto, della conformita' dell'opera alla normativa regionale e ai regolamenti comunali vigenti in materia.
3. Il progetto ammesso al finanziamento ai sensi della presente direttiva deve essere concluso, in ogni caso, entro due anni dall'erogazione della prima quota di finanziamento.
4. L'ente beneficiario, o nel caso di piu' beneficiari il soggetto capofila, entro sei mesi dalla data di conclusione del progetto invia una dettagliata relazione, attestante la realizzazione dell'opera in coerenza con il progetto presentato, corredata da tutta la documentazione richiesta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' da quella attestante il rispetto della normativa vigente.
5. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego del contributo assegnato, il finanziamento e' revocato con decreto del direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori, che dispone la restituzione delle somme gia' versate all'entrate del bilancio dello Stato, con i relativi interessi legali. Tali risorse sono riassegnate al capitolo di pertinenza dei progetti di cui alla presente direttiva, per la successiva assegnazione delle risorse al primo soggetto il cui progetto segue, in elenco, nell'ambito territoriale di riferimento, quelli gia' ammessi al finanziamento.
La presente direttiva sara' trasmessa ai competenti organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2003
Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 87
 
Allegato 1 Domanda di contributo
Al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - Dipartimento per le
politiche sociali e previdenziali -
Direzione generale per le tematiche
familiari, sociali e la tutela dei
diritti dei minori - via Fornovo, 8 -
Pal. A - 00192 Roma
Oggetto: Domanda di ammissione al finanziamento, per la realizzazione di progetti sperimentali di cui all'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il sottoscritto.... rappresentante legale del.... con sede legale nel comune di .... provincia di .... indirizzo .... cap. .... tel. .... fax .... e-mail .... avente natura giuridica di: ....
Chiede ai sensi della direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data .... la concessione di un finanziamento, pari a Euro ................(1), pari al ................ per cento del costo complessivo del progetto da destinare alla realizzazione del progetto, allegato alla presente domanda, il cui costo complessivo e' stimato in Euro ....
A tal fine, il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilita', che:
1. Il progetto per il quale si richiede il finanziamento non e' stato finanziato con altri contributi pubblici.
2. Le informazioni contenute nel formulario di progetto corrispondono al vero.
Dichiara, altresi', che, in caso di ammissione a finanziamento dell'iniziativa, trasmettera' atto di delega, con firma autenticata o in autocertificazione.
Data ..........................
Firma ................................
(1) Il finanziamento non puo' superare il 50% del costo complessivo del progetto.
 
Allegato A

----> Vedere allegato di pag. 30 <----
 
Allegato B
Formulario di progetto 2
1. Contesto di riferimento.
1.1 Descrizione del contesto locale e territoriale di riferimento precisando in dettaglio se trattasi di ambito comunale (o quartiere o circoscrizione dello stesso) di ambito coincidente con il distretto socio-sanitario o di ambito zonale, provinciale o regionale.
1.2 Bacino di utenza interessato (numero potenziale delle famiglie o di persone in situazione di handicap destinatari del progetto).
1.3 Coerenza con il Piano di zona e criteri di integrazione nella rete dei servizi sociali del territorio.
2. Analisi dei bisogni e motivazioni del progetto.
2.1 Individuazione e rilevazione dei bisogni ed esigenze che si intendono soddisfare con la realizzazione del progetto.
2.2 Condizioni che garantiscono l'integrazione del progetto con la rete dei servizi del territorio.
3. Descrizione del progetto che si intende realizzare.
3.1 Localizzazione.
3.2 Interventi o servizi da realizzare, da potenziare o adeguare.
3.3 Fase progettuale.
3.4 Fasi, tempi e modalita' di realizzazione.
3.5 Modalita' di accesso da parte dell'utenza e modalita' di partecipazione.
4. Gestione.
4.1 Indicazione delle modalita' di gestione (diretta o indiretta).
4.2 Eventuale soggetto attuatore.
4.3 Eventuali partner attivi nella progettazione e/o gestione del progetto, modalita' di organizzazione del partenariato e delle forme di collaborazione.
4.4 Eventuale personale previsto (indicare il numero, la tipologia, la qualificazione professionale, le modalita' di impiego e i tempi settimanali di impegno).
4.5 Modalita' di coordinamento con altri servizi del territorio con riferimento alla programmazione territoriale.
4.6 Collegamenti del progetto con i servizi sociali di base e con le strutture sanitarie e formative.
4.7 Tempi previsti per l'attivazione dalla data di concessione del contributo.
5. Costi.
5.1 Entita' del finanziamento richiesto in valore assoluto e in valore percentuale rispetto al costo previsto.
5.2 Costo totale, costo scomposto per tipologia di spesa e azioni.
5.3 Quota a carico dell'ente proponente e/o di altri soggetti partner.
6. Caratteristiche del progetto e aspetti sperimentali e innovativi dello stesso.
6.1 Descrizione degli aspetti sperimentali ed innovativi con riferimento al contesto, alla rete dei servizi territoriali, alle modalita' organizzative, alle attivita' e ai contenuti proposti e ai risultati attesi.
6.2 Informazioni relative alla prosecuzione delle attivita' di funzionamento della struttura oltre la durata del progetto.
6.3 Risultati attesi e prospettive.
Il legale rappresentante
Data, ...................
2 Lo schema predisposto e' puramente indicativo anche in relazione all'articolazione dei punti elencati e intende offrire esclusivamente una traccia ai fini della stesura del progetto sperimentale che si intende proporre.
 
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