Gazzetta n. 264 del 13 novembre 2003 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 29 ottobre 2003 |
Approvazione di proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004 relative al servizio di distribuzione del gas di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00. (Deliberazione n. 124/03). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione al 29 ottobre 2003; Premesso che: l'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui all'art. 2, commi 17, 18 e 19, della medesima legge; l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede che l'Autorita' determina le tariffe per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito; con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), come successivamente integrata e modificata, l'Autorita' ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione del gas e le modalita' per presentazione e approvazione delle relative proposte; ai sensi dell'art. 3, comma 1, della deliberazione 31 luglio 2003, n. 88/3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 208 dell'8 settembre 2003 (di seguito: deliberazione n. 88/03) i termini per la presentazione all'Autorita' delle proposte di opzioni tariffarie base di cui all'art. 13, comma 1, della deliberazione n. 237/00, per l'anno termico 2003-2004 sono stati fissati al 30 settembre 2003; ai sensi dell'art. 13, comma 5, della deliberazione n. 237/00, le proposte di opzioni tariffarie base sono approvate, qualora l'Autorita' non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni del ricevimento delle medesime; Visti: la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 164/2000; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001); la delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita'; la deliberazione n. 237/00, come successivamente integrata e modificata; la deliberazione n. 88/03; la comunicazione di avvio del procedimento di approvazione delle proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004, pubblicata sul sito internet dell'Autorita', ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001. Considerato che: per la raccolta dei dati e lo sviluppo dei conteggi relativi alla determinazione delle proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004 e' stato predisposto e pubblicato nel sito dell'Autorita' (www.autorita. energia.it) il «Questionario distribuzione gas 2003»; alla data del 21 ottobre 2003, duecentonovantotto esercenti hanno presentato all'Autorita', ai sensi dell'art. 13, comma 1, della deliberazione n. 237/00, le proposte di opzioni tariffarie base ai fini dell'approvazione di cui al comma 5 del medesimo articolo; gli uffici dell'Autorita' hanno verificato che le proposte di opzioni tariffarie base di centottantadue esercenti risultano conformi ai criteri di cui alla deliberazione n. 237/00, in quanto: a) l'opzione tariffaria base viene presentata secondo uno schema definito dall'Autorita'; b) le proposte di opzioni tariffarie base sono offerte in modo non discriminatorio a tutti i clienti del medesimo ambito tariffario; c) l'opzione tariffaria base non comporta un ricavo superiore al vincolo sui ricavi per le tariffe di distribuzione; d) i limiti degli scaglioni di consumo, in numero massimo di sette, sui quali possono essere articolate le opzioni tariffarie base, sono scelti tra i valori indicati nella tabella 3 della deliberazione n. 237/00; e) la spesa unitaria annua, definita all'art. 6, comma 4, della deliberazione n. 237/00, espressa in euro/MJ, derivante dall'applicazione di ogni opzione tariffaria base, non risulta crescente al crescere dei volumi distribuiti a ciascun cliente; f) la spesa unitaria annua derivante dall'applicazione di ogni opzione tariffaria base relativa all'attivita' di distribuzione non e' in alcun caso inferiore a Tmin, come definito nella formula di cui all'art. 6, comma 5, della deliberazione n. 237/00; Ritenuto che sia opportuno approvare le proposte di opzioni tariffarie base, poiche' esse sono ritenute conformi ai criteri di cui alla deliberazione n. 237/00, come successivamente integrata e modificata; Decreta: Art. 1. Approvazione delle proposte di opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione del gas per l'anno termico 2003-2004 1.1. Le proposte di opzioni tariffarie base relative all'anno termico 2003-2004, presentate dagli esercenti il servizio di distribuzione, indicati nella tabella 1, allegata alla presente deliberazione, sono approvate in quanto ritenute, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti, conformi ai criteri di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni. 1.2. Le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente comma 1 sono in vigore per il periodo 1° luglio 2003-30 giugno 2004. |
| Art. 2. Disposizioni finali 2.1. La presente deliberazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 29 ottobre 2003 Il presidente: Ranci |
| Allegato
----> Vedere allegato da pag. 48 a pag. 51 <---- |
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